Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 27 febbraio 2004 |
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 10 settembre 1999 con il quale l'organismo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»; Vista la comunicazione del Consorzio produttori farro della Garfagnana, datata 15 maggio 2003 che ha indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», l'organismo denominato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, in sostituzione di «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica»; Considerato che l'organismo «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato che l'organismo di controllo «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 27 maggio 2003, protocollo numero 62899 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo «Bioagricoop soc. coop. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Farro della Garfagnana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92». |
| Art. 4. L'organismo autorizzato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana. |
| Art. 8. L'organismo autorizzato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2004 Il direttore generale: Abate |
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