Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 14 maggio 2004 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Peperone di Carmagnola» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dal Consorzio del Peperone di Carmagnola, con sede in Carmagnola (Torino), piazza Mazzini n. 1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Peperone di Carmagnola», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92; Vista la nota protocollo n. 61234 del 28 febbraio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il Consorzio del Peperone di Carmagnola, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Peperone di Carmagnola», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda del Consorzio del Peperone di Carmagnola, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Peperone di Carmagnola», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Peperone di Carmagnola». |
| Art. 2. La denominazione «Peperone di Carmagnola» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61243 del 28 febbraio 2003 e allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Peperone di Carmagnola», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2004 Il direttore generale: Abate |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA IGP
Art. 1. Denominazione del prodotto L'indicazione geografica protetta «Peperone di Carmagnola» e' riservata ai peperoni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Descrizione del prodotto I peperoni ad indicazione geografica protetta «Peperone di Carmagnola» devono rispondere alle seguenti caratteristiche morfologiche riconducibili alle quattro tipologie di seguito riportate: tipo «Quadrato»; tipo «Lungo o corno di bue»; tipo «Trottola»; tipo «Tumaticot». Tipo morfologico «Quadrato» Forma quadrata a tre o quattro punte; Larghezza non inferiore ad 1/3 dell'altezza; Maturazione di almeno 1/3 della bacca; Sapore dolce; Colore giallo o rosso, ottimo contrasto con il verde; Spessore del pericarpo minimo di 4 mm; Peso unitario della bacca non inferiore ai 250 g. Tipo morfologico «Lungo o corno di bue» Forma conica molto allungata, con 3-4 lobi; Forma regolare dei frutti, con superficie leggermente scanalata; Apice estroflesso; Attaccatura del picciolo leggermente infossata; Lunghezza superiore a 20 cm; Maturazione di almeno 1/3 della bacca; Sapore dolce; Colore giallo o rosso; Spessore pericarpo minimo di 4 mm; Polpa compatta, adatta alla conservazione; Colore molto stabile nei liquidi di conserva; Peso unitario della bacca non inferiore ai 150 g. Tipo morfologico «Trottola» Forma a trottola, con punta leggermente estroflessa o con punta troncata; Maturazione di almeno 1/3 della bacca; Sapore dolce; Colore giallo o rosso; Spessore pericarpo minimo di 4 mm; Peso unitario della bacca non inferiore ai 250 g. Tipo morfologico «Tumaticot» Forma tondeggiante schiacciata ai due poli; Maturazione di almeno 1/3 della bacca; Sapore dolce; Colore giallo o rosso; Spessore pericarpo minimo di 5 mm; Peso unitario della bacca non inferiore ai 150 g. Art. 3. Delimitazione area di produzione L'area di produzione del «Peperone di Carmagnola» e' individuata nei seguenti ventisei comuni della provincia di Torino: Candiolo, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Chieri, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo e Virle, e nei seguenti undici comuni della provincia di Cuneo: Bra, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Ceresole d'Alba, Faule, Murello, Polonghera, Racconigi, Sanfre' e Sommariva del Bosco. Tale area si individua nell'apposita cartografia allegata. Art. 4. Origine del prodotto Fin dalla sua introduzione risalente a circa un secolo fa, la coltura intensiva del peperone nell'area circostante Carmagnola, ha riscontrato un grandissimo interesse tra gli operatori agricoli, in quanto le ottime rese assicurate dalle ideali condizioni pedoclimatiche dell'area, hanno garantito buoni redditi. Se si considera poi che la gran parte della popolazione attiva era dedita all'attivita' agricola, e' facile intuire quanto il peperone sia diventato importante per l'economia locale. Per forza di cose, con il tempo, l'interesse per il peperone e' diventato parte integrante della cultura locale. L'acquisizione di formazione ed esperienza nel settore specifico da parte degli operatori agricoli ha fatto si' che il peperone entrasse come protagonista nella storia e nella vita di tutti i giorni a Carmagnola. Per preservare tale patrimonio, e garantire al consumatore i requisiti del prodotto fissati nel presente disciplinare, dovra' essere posto in essere un sistema per la tracciabilita' delle fasi di produzione ed il relativo controllo. Al riguardo i produttori di peperoni e le particelle catastali su cui avviene la coltivazione, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, operera' i controlli definiti in un apposito piano approvato preventivamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Art. 5. Metodo di ottenimento del prodotto Epoca di semina: la semina viene effettuata dall'ultima decade di dicembre alla fine di marzo. Per la semina, utilizzando esclusivamente seme delle quattro tipologie descritte nell'art. 2, vengono seguite due procedure in ambiente forzato: 1) secondo il metodo tradizionale: semina su «letto caldo»; allo stadio di 4-6 foglie le piante vengono ripicchettate in piena terra sotto tunnel (serra fredda) nella prima decade di aprile e successivamente poste a dimora nella prima decade di maggio; 2) semina in vivaio di sementi di provenienza aziendale e successive cure colturali fino al momento della messa a dimora. Trapianto: le piante dopo la procedura 1 o 2 vengono trapiantate a file sotto i tunnel a partire dalla prima decade di marzo e in pieno campo a partire dalla prima decade di maggio, a fila singola. E' esclusa la coltivazione fuori suolo. A inizio allegagione le piante vengono tutorate. Art. 6. Legame con l'ambiente Il Peperone di Carmagnola viene coltivato in una delle aree piu' fertili del Piemonte, con superfici da pianeggiante a leggermente ondulate caratterizzate da suoli profondi, ben drenati e facilmente lavorabili di medio impasto. Il clima continentale, contraddistinto da estati molto calde a precipitazioni contenute risulta estremamente favorevole alla coltivazione del peperone. Il forte legame con la cultura locale viene manifestata da attivita' che vanno oltre la pura e semplice pratica agronomica. Ne sono testimonianza, le manifestazioni, le fiere, l'arte e gli aneddoti spesso incentrati sul peperone, per non parlare della cucina locale che si caratterizza fortemente per la presenza quasi ossessiva di questo ortaggio. Il presente disciplinare ha il compito di tutelare oltre alla denominazione geografica, anche l'aspetto culturale legato al peperone, per evitare che l'evoluzione rapidissima dei costumi possa lacerare questa grande tradizione, elemento che distingue, caratterizza ed identifica la popolazione dell'area circostante Carmagnola. Art. 7. Organismo di controllo Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del reg. CEE n. 2081/92. Art. 8. Commercializzazione, confezionamento ed etichettatura La commercializzazione del peperone di Carmagnola, allo stato fresco dovra' avvenire in idonei contenitori sui quali dovranno essere indicate le diciture, a caratteri almeno doppi rispetto a quelli di altre iscrizioni, «Peperone di carmagnola» e «Indicazione geografica protetta», oltre agli estremi previsti dalle normative vigenti in materia di identificazione del prodotto. E' autorizzato l'uso del logo identificativo specifico ed univoco del «Peperone di Carmagnola» di cui al successivo art. 10, da utilizzarsi in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Tale logo dovra' essere apposto sui contenitori previsti dal presente disciplinare o direttamente sul prodotto stesso. E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati e nomi di fattorie o localita' dai quali effettivamente provengano i peperoni, purche' non abbiano significato laudativo. Art. 9. Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati I prodotti per la cui elaborazione e' utilizzata come materia prima il «Peperone di Carmagnola IGP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il «Peperone di Carmagnola» IGP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del «Peperone di Carmagnola» IGP, siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Peperone di Carmagnola» IGP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) n. 2081/92. L'utilizzazione non esclusiva del «Peperone di Carmagnola IGP», consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui e' trasformato o elaborato. Art. 10. Logo Il logo e' costituito da una macchia rossa che simboleggia il cuore del peperone con in cima uno sberleffo di colore verde che conferisce movimento e che nella realta' raffigura il picciolo della bacca. Il disegno e' leggermente inclinato verso destra per dare maggior dinamismo alla raffigurazione simbolica. Colori: Pantone Rosso 185-c; verde 355-c. |
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