Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 29 aprile 2004 |
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 18 marzo 1999 con il quale l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»; Visto il decreto 22 aprile 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2002; Visto il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 22 aprile 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 30 agosto 2002; Visto il decreto 19 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 22 aprile 2002 e 10 luglio 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 novembre 2002; Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 marzo 2003; Visto il decreto 19 maggio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 26 luglio 2003; Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 e 19 maggio 2003, e' stato ulteriormente prorogato fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverra' con apposito decreto ministeriale; Vista la comunicazione dell'Associazione produttori nocciole tonda di Giffoni, datata 21 gennaio 2002 con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/1992 per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»; Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Considerato che l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61356 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla la indicazione geografica protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/1992, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio Centro direzionale Isola G/1, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'articolo 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 2325/97 del 24 novembre 1997. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Nocciola di Giffoni», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/1992». |
| Art. 4. L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni». |
| Art. 8. L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2004 Il direttore generale: Abate |
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