IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare dall'art. 35; Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e successive modificazioni. Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva; Visto il regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) n. 1964/02 del 4 novembre 2002 e dal regolamento (CE) n. 1176/03 del 1° luglio 2003; Visto il decreto legislativo n. 426 del 19 ottobre 1999 concernente le «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 27 ottobre 1999 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva; Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001 concernente le «Modalita' di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»; Considerata l'esigenza di provvedere alla individuazione degli organismi incaricati dei controlli sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1019/02, in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 8, paragrafi 1 e 2, e 10 del citato regolamento (CE) n. 1019/02; Decreta: Articolo unico 1. Ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002, piu' avanti denominato semplicemente «regolamento» relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, avvalendosi anche dell'Agecontrol S.p.a., seconda modalita' operative successivamente stabilite dal Ministero stesso. 2. Lo stesso Ispettorato procede alle verifiche previste all'art. 8, punti 1 e 2 nonche' alla trasmissione alla Commissione europea delle informazioni di cui all'art. 10 dello stesso «regolamento». 3. Le imprese di produzione, di condizionamento e di vendita figuranti in etichetta tengono a disposizione degli organi di controllo gli elementi giustificativi delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del «regolamento» al fine di consentire i controlli medesimi, nonche' in caso di superamento dei limiti fissati in tali articoli, di consentire all'organo di controllo medesimo di poter esperire la procedura prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 del «regolamento», per l'ammissione della tolleranza riscontrata. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbica italiana.
Roma, 29 aprile 2004
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 305 |