Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 maggio 2004
Ammissione a contributo di progetti di ammodernamento di pescherecci, ritenuti idonei nel precedente bando, inseriti in graduatoria, ma non ammessi per mancanza di fondi, indicati nel decreto 18 settembre 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1620/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto l'allegato IV del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;
Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
Vista la decisione n. C (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della Commissione con la quale e' stato approvato il «Programma Operativo Nazionale» degli interventi concernenti il settore della pesca (PON Pesca) nelle regioni dell'obiettivo 1, modificata con Decisione C(2003)76;
Vista la decisione n. C (2001) 45 del 23 gennaio 2001 della Commissione con la quale e' stato approvato il «Documento Unico di Programmazione» degli interventi concernenti il settore della pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP), modificata con Decisione C(2003)171;
Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del PON Pesca approvato da ultimo dal Comitato di sorveglianza del 17 luglio 2003;
Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del DOCUP approvato da ultimo dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta del 30 luglio 2003;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio della licenza da pesca;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo» e successive modifiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 2, paragrafo 49, lettera a) circa l'ausilio delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445 sul «testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche, recante modalita' di attuazione misure costruzioni e ammodernamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003 con il quale sono state definite le graduatorie di merito riferite al decreto ministeriale 15 marzo 2002;
Visti gli articoli 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 e l'art. 5 del decreto ministeriale 10 febbraio 2003 per i quali le domande non pervenute, nel termine di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche, per cause di forza maggiore, possono essere ammesse in fondo alla graduatoria, ove inoltrate entro le date rispettivamente del 18 settembre 2002 e 10 febbraio 2003;
Considerato che il prog. n. 574/AP/02 della societa' «Asaro Matteo, Cosimo e Vincenzo S.r.l.» con sede in Mazara del Vallo, presentato nei termini stabiliti dal decreto di cui sopra, viene aggiunto in fondo alla graduatoria dei progetti di ammodernamento delle regioni dell'obiettivo 1 ritenuti idonei ma non ammessi per mancanza di fondi come previsto dallo stesso art. 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 e che per lo stesso progetto il comitato finanziamenti, nella seduta del 3 marzo 2004 ha espresso parere favorevole;
Considerato che per la misura 2.2 (ammodernamento pescherecci) in riferimento al decreto ministeriale 18 febbraio 2003, per alcuni progetti ritenuti idonei non e' stato possibile corrispondere il contributo per mancanza di fondi sebbene utilmente collocati in graduatoria;
Considerato che le disponibilita' finanziarie riferite agli anni 2004-2006 per quanto attiene la misura 2.2 (ammodernamento pescherecci) consentono di finanziare quei progetti elencati nella graduatoria di cui sopra;
Considerato che in virtu' dell'accordo bilaterale avvenuto il 24 marzo 2003 la regione Puglia ha concesso di trasferire temporaneamente alla regione Campania le proprie risorse finanziarie inutilizzate relative alla misura nuove costruzioni per un importo pari ad Euro 1.363.833,00 di contributo pubblico e che in forza di tale accordo la regione Campania ha restituito a valere sulle risorse finanziarie 2004-2006 l'importo di Euro 1.363.833,00 di contributo pubblico;
Considerato che in relazione a quanto sopra specificato le risorse finanziarie disponibili, per la regione Campania, risultano pari ad Euro 11.983,12 di contributo pubblico, e quindi insufficienti a permettere il finanziamento di quei progetti idonei e non ammessi per mancanza di fondi per un importo complessivo di Euro 316.464,00;
Visto il parere favorevole del comitato finanziamenti nella seduta del 14 maggio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Per la misura 2.2 (ammodernamento pescherecci) sono ammessi a finanziamento i sottoelencati progetti ritenuti idonei e non ammessi per mancanza di fondi indicati nel decreto 18 settembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003:

----> Vedere Tabella da pag. 25 a pag. 26 della G.U. <----

Ai fini del relativo provvedimento individuale di concessione, i beneficiari dei progetti sopraelencati, sono tenuti entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, pena la soppressione del contributo, a presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Pesc VI - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, la seguente documentazione:
1) certificato camerale con l'indicazione dello stato non fallimentare;
2) per gli importi di contributo superiori ad Euro 154.937,00 certificato antimafia previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2004
Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora
 
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