IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto rettorale del 16 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 279 del 27 novembre 1999, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma; Viste le sentenze del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 5975/2000 del 21 giugno 2000 e n. 8547/2000 del 21 giugno - 24 ottobre 2000, con le quali sono state annullate le seguenti disposizioni dello statuto: l'art. 5, comma 4, limitatamente alla previsione disciplinante l'elettorato attivo alla carica di preside di facolta'; l'art. 5, comma 5, nella parte in cui disciplina le modalita' di partecipazione dei ricercatori ai consigli di facolta'; l'art. 5, comma 8, nella parte in cui disciplina le modalita' di partecipazione dei ricercatori ai consigli di corso di laurea; l'art. 6, comma 5, nella parte in cui disciplina le modalita' di partecipazione dei rappresentanti degli studenti ai consigli di dipartimento; l'art. 6, comma 6, nella parte in cui altera, rispetto al modello legislativo, la composizione della giunta di dipartimento; l'art. 10, comma 3, limitatamente all'indebita dilatazione dell'elettorato attivo alla carica di rettore; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3296/2001 del 29 maggio - 20 giugno 2001, con la quale sono state confermate le citate sentenze del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 5975/2000 e n. 8547/2000; Considerato che, per effetto del giudicato formatosi in seguito alle sopra citate sentenze, lo statuto dell'Universita' degli studi «La Sapienza» risulta modificato per l'intervenuto annullamento delle seguenti disposizioni: l'art. 5, comma 4, nella parte in cui disciplina l'elettorato attivo alla carica di preside di facolta'; l'art. 5, comma 5, nella parte in cui disciplina le modalita' di partecipazione dei ricercatori ai consigli di facolta'; l'art. 5, comma 8, nella parte in cui disciplina le modalita' di partecipazione dei ricercatori ai consigli di corso di laurea; l'art. 6, comma 5, nella parte in cui disciplina le modalita' di partecipazione dei rappresentanti degli studenti ai consigli di dipartimento; l'art. 6, comma 6, nella parte in cui altera, rispetto al modello legislativo, la composizione della giunta di dipartimento; l'art. 10, comma 3, limitatamente all'indebita dilatazione dell'elettorato attivo alla carica di rettore; Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2002, n. 56, e, in particolare, l'art. 4, il cui secondo comma stabilisce che gli statuti delle Universita' disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali; Considerata la necessita' di integrare lo statuto stesso al fine di disciplinare compiutamente la composizione degli organi collegiali dell'Universita'; Vista la delibera del senato accademico integrato assunta in data 26 aprile 2004; Vista la nota prot. 1359 del 18 maggio 2004 con cui il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca ha informato questa Universita' di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto deliberate dal senato accademico integrato; Visto l'art. 22 dello statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma e' cosi' modificato: 1) al comma 4 dell'art. 5, dopo la parola «elezione» sono inserite le seguenti parole: «ad opera di tutti i componenti del consiglio di facolta';»; 2) al comma 5 dell'art. 5, dopo le parole «fuori ruolo», sono inserite le seguenti: «dei ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 titolari di corsi per supplenza o affidamento o di moduli didattici; di un ricercatore rappresentante di ogni raggruppamento scientifico-disciplinare presente nell'ordinamento didattico della facolta';»; 3) al comma 8 dell'art. 5, al secondo periodo, dopo le parole «consiglio dei professori di ruolo;», sono inserite le seguenti: «dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 che, a seguito di delibera del Consiglio stesso, a qualsiasi titolo svolgano attivita' didattica all'interno del corso;»; 4) al comma 5 dell'art. 6, al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «di un ugual numero di rappresentanti degli studenti di dottorato e/o delle scuole di specializzazione e degli studenti che hanno avuta assegnata la tesi di laurea da un docente afferente al dipartimento.»; 5) il comma 6 dell'art. 6, e' sostituito dal seguente: «il regolamento di dipartimento dovra' prevedere, determinandone le modalita', l'elezione di un giunta composta da due rappresentanti di ciascuna delle categorie indicate nel comma precedente (professori prima fascia, professori seconda fascia, ricercatori, non docenti e studenti) e presieduta dal direttore. Di essa dovra' far parte di diritto il segretario amministrativo con funzioni di segretario.»; 6) al comma 3 dell'art. 10, al primo periodo e' aggiunto il seguente «Partecipano alle elezioni i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990, gli studenti che fanno parte dei consigli di facolta', del senato accademico e del consiglio di amministrazione e il personale tecnico amministrativo.»; 7) all'art. 10, dopo il comma 3, viene aggiunto il seguente comma 4: «Il peso elettorale complessivo degli studenti eletti nei consigli di facolta', fissato il numero totale degli aventi diritto al voto, e' pesato matematicamente: per un terzo rispetto al numero dei docenti di ciascuna facolta'; per due terzi rispetto al numero degli studenti iscritti in ciascuna facolta' nell'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.»; La numerazione dei successivi commi slitta.
Roma, 21 maggio 2004
Il rettore: D'Ascenzio |