IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Riunitosi nella seduta del 30 aprile 2004; Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto; Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00, per interventi in materia di autotrasporto; Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di lire euro 46.481.121,00, a euro 67.139.397,00; Visto l'art. 16 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novemvre 2003, n. 326 che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro; Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 354 del 4 febbraio 2003, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale; Vista le delibere n. 16/03 e 5/04, con le quali il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo di euro 77.468.535,00 pari a euro 7.746.853,50; Considerato che con la stessa delibera n. 16/03 e' stato deciso di utilizzare parte di detto importo per interventi tendenzialmente volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali; Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 15 aprile 2003 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 2003, del traffico dalla SS16 alla A14 e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono il dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 3 ottobre 2003, dalle ore 19,00 alle ore 05,00, del transito dei veicoli a quattro o piu' assi, dalla SS16 alla A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli; Considerato che in virtu' di tale accordo e' posta a carico delle imprese di autotrasporto una quota pari al 40% del pedaggio dovuto per i transiti dirottati su detta tratta autostradale; Considerato che sulla base delle precedenti analoghe rilevazioni effettuate negli anni precedenti e' stato appurato che il volume di fatturato complessivo, per il transito dirottato, di circa 500.000,00 euro di cui il 40% e' posto a carico delle imprese di autotrasporto; Ritenuto che detta quota di pedaggio, per un presumibile importo complessivo di circa euro 200.000,00 vada rimborsata alle imprese di autotrasporto, utilizzando parte dei fondi euro 7.746.853,50, resi disponibili per le finalita' indicate nella delibera n. 16/03; Ritenuto comunque di dover ristorare completamente la quota di pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo all'eventuale integrazione dell'importo ritenuto presuntivamente necessario di euro 200.000,00, laddove cio' si rendesse necessario a seguito di una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante dalla valutazione delle domande presentate, utilizzando parte dei sopraindicati fondi resi disponibili dalle delibere n. 16/03 e 5/04;
Delibera: 1. La quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulla tratta autostradale della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto. 2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i giorni, dalle ore 19,00 alle ore 05,00 nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 3 ottobre 2003, dai veicoli a quattro o piu' assi, con esclusione di autobus e caravan, in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 4, sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli. 3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione gestiti attraverso il sistema telepass e sono effettuati direttamente dalla societa' che gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso. 4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, Sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. Qualora una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime. 5. I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore di imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992. 6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e societa' consortile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2004 pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il modello all'allegato alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi', nel caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attivita' di autotrasporto e che abbiano effettuato transiti deviati, siano anch'esse iscritte a detto albo; per tali imprese socie deve essere compilato il Quadro 1/A allegato alla domanda. Nella domanda deve inoltre essere indicato, a pena di esclusione dal diritto, il codice o i codici d'identificazione, cioe' il codice o codici cliente, assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla societa' concessionaria autostradale che emette le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, a pena di esclusione dal diritto, nel Quadro 1/B allegato alla domanda, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, che abbiano effettuato transiti deviati, affinche' tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. 7. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili che, nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, si sono avvalse di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita, il rimborso e' dovuto solo per i pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass. 8. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa' consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo. 9. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2003, sara' sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza. 10. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il Comitato centrale. 11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2004
IL PRESIDENTE: DE LIPSIS) |