Gazzetta n. 125 del 29 maggio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 28 maggio 2004, n. 140
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 maggio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2869):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Pisanu) e dal
Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 30 marzo
2004.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 30 marzo 2004 con parere delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalita' il 31 marzo 2004.
Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 6 aprile 2004.
Esaminato dalla 1ª commissione il 31 marzo; 7, 20, 21 e
22 aprile 2004.
Esaminato in aula 22 e 27 aprile 2004 e approvato il 4
maggio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4962):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 6 maggio 2004 con pareri del Comitato
per la legislazione e delle commissioni II, V, VI, VIII,
IX, X, XI e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione l'11, 19 e 21 maggio
2004.
Esaminato in aula il 12 e 24 maggio 2004 ed approvato,
con modificazioni, il 25 maggio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2869-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 26 maggio 2004 con pareri della
commissione 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 26 maggio 2004.
Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
75 del 30 marzo 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.
 
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 80

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 3, le parole: "testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

All'articolo 2, al comma 1, le parole da: "dall'articolo 32, commi 7 e 8" a: "decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 141, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si procede, ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera c-bis),".

All'articolo 3, ai commi 1 e 2, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".

All'articolo 4, al comma 1, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".

All'articolo 5:

prima del comma 1, e' inserito il seguente:

"01. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: "la provincia di Va-rese" sono inserite le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco"";

al comma 1, l'alinea e l'alinea del capoverso "208" ivi richiamato sono sostituiti dal seguente: "1. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 e' sostituito dal seguente:";

ai commi 1 e 2, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: "ordinameno degli enti locali, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "ordinamento degli enti locali, di cui al";

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 145 e' inserito il seguente:

"Art. 145-bis - (Gestione finanziaria). - 1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione e' subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalita' previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano e' predisposto dalla Commissione straordinaria ed e' approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.

2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualita' dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell' IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall' anticipazione spettante sono detratti gli importi gia' corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvedera', in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.

3. L'organo di revisione dell'ente locale e' tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o ali' amministrazione successivamente subentrata le difficolta' riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione e' considerato grave inadempimento.

4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalita' di versamento dell' annualita' sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti"";

dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) e' delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L' attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione e' delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (Istituzione del Fondo per i contributi agli enti locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti). - 1. A decorrere dall'anno

2004 e' costituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 258.000 per ciascuno degli anni dei triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".

All'articolo 7:

al comma 1, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al", e dopo le parole: "n. 267," sono inserite le seguenti: "per chiarire e definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento delle cariche pubbliche ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica,";

al comma 1, lettera a), le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: ", primo comma";

al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis) all'articolo 59, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto"";

al comma 1, la lettera b) e' soppressa;

al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di sindaco e presidente di provincia";

2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: ", di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";

3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";

b-ter) all'articolo 64, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia";

b-quater) all' articolo 254, il comma 6 e' abrogato;

b-quinquies) all' articolo 256, comma 4, le parole da: ", su segnalazione del Ministero dell'interno" sino alla fine del comma sono soppresse";

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. I ricorsi presentati al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e dell' articolo 254, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non ancora decisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono estinti. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i ricorrenti originari o i loro aventi causa possono proporre ricorso per i medesimi motivi avanti il giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, purche' tali mezzi non siano stati azionati in precedenza".

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

(Art. 7-bis. - (Abolizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice). - 1. All'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia";

b) al secondo comma, le parole: "sentita la Commissione di cui al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia".

2. All'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178," sono sostituite dalle seguenti: "alle Commissioni parlamentari competenti per materia";

b) al secondo periodo, le parole: "Ove la Commissione non si pronunci" sono sostituite dalle seguenti: "Ove le Commissioni non si pronuncino".

Art. 7-ter. - (Disposizione in materia di finanziamento di interventi per opere pubbliche). - 1. Alla tabella A allegata alla legge 29 dicembre 2003, n. 376, al numero 47, le parole: "Comune Varese" sono sostituite dalle seguenti: "Provincia Varese".

Art. 7-quater. - (Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle aeromobili). 1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "Per l'anno 2004" sono soppresse.

Art. 7-quinquies. - (Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna di certificati elettorali). - I. Il comma I dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n 202, in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorali.

Art. 7-sexies. - (Disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). - 1. Al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si da' luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed e' autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti del Ministro dell' economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004".
 
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