Gazzetta n. 125 del 29 maggio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 28 maggio 2004, n. 139
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 maggio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4863):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (Lunardi) il 30 marzo 2004.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 31 marzo 2004 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni I, II, V, XI e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 6 e 7 aprile 2004.
Esaminato in aula il 19 aprile 2004 e approvato il
20 aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2901):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 22 aprile 2004 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 13ª e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 27 aprile 2004.
Esaminato dalla 8ª commissione il 28 aprile, 5, 12, 13
e 18 maggio 2004.
Esaminato in aula il 18, 19, 20 e 25 maggio 2004 e
approvato il 26 maggio 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
75 del 30 marzo 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 43.
 
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 79

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "attivita' di vigilanza", sono inserite le seguenti: "prevista dal regolamento" e le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "alle province autonome", sono inserite le seguenti: ", alle prefetture-uffici territoriali del Governo"; al secondo periodo, dopo le parole: "segnalano al Registro italiano dighe", sono inserite le seguenti: ", entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1,".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "si provvede", sono inserite le seguenti: ", nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza,";

al comma 3, le parole: "Comitato di alta vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato di alta sorveglianza".

All'articolo 3:

al comma 1, terzo periodo, le parole da: "maggiori" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo annuale del Ministero dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge l° agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima applicazione, da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136".

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale";

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato il venir meno delle condizioni tecniche, economiche e ambientali che ne giustificano l'esercizio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' avviare la procedura per la revoca della concessione di derivazione e per gli adempi-menti di cui ali' articolo 1";

al comma 2, le parole da: "provvede" fino a: "redazione di" sono sostituite dalle seguenti: "predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,"; le parole: "dell'articolo 5-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 5-bis" e dopo le parole: "di cui all'articolo 52 del", sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al";

al comma 4, le parole da: "ove necessario" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584";

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2 e alle condizioni di sicurezza di cui al presente articolo".

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-bis. - (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). -1 . Restano ferme, in ogni caso, le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 5-ter. - (Sicurezza di edifici istituzionali). - 1. Al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 55 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1' accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Le attivita' di istruttoria e di monitoraggio, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono demandate, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: "di grandi dighe" sono aggiunte le seguenti: "e di edifici istituzionali".
 
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