Gazzetta n. 125 del 29 maggio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 3 maggio 2004, n. 137
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 24.035 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 maggio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4324):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 1° ottobre 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, con pareri delle commissioni, I, II, V, VI, X e XIV il 27 ottobre 2003.
Esaminato dalla III commissione il 6 novembre 2003 e il 22 gennaio 2004.
Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2004. Senato della Repubblica (atto n. 2740):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 febbraio 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 marzo 2004.
Relazione scritta presentata l'8 marzo 2004 (atto n. 2740/A - relatore Sen. Sodano).
Esaminato in aula ed approvato il 20 aprile 2004.
 
----> vedere Accordo da pag. 6 a pag. 20 del S.O. <----
 
ACCORDO TRA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO . DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA
PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, artistici ed archeologici;
.Considerando che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali e che lo scambio dei rispettivi funzionari doganali nell'ambito di un apposito Programma migliorerebbe detta cooperazione;
Considerando che e' importante assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti le infrazioni attinenti alla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico di stupefacenti e- di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;
In accordo con la Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
hanno convenuto quanto segue:
DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guai-dia di Finanza, per la Repubblica italiana, e l'Amministrazione doganale cipriota, per la Repubblica di Cipro, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla lettera a) Articolo 1 di questo Accordo;
c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in Materia doganale;
d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
g) "consegna controllata", il metodo che permette alle merci conosciute o sospettate di traffico illecito il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorita' delle stesse, allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;
h) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
i) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
j) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione;
k) "beni archeologici, artistici e culturali", tutti quei beni di tale natura protetti dalle leggi nazionali di ciascuna Parte Contraente;
I) "scambio di funzionari" l'interscambio dei funzionari doganali nell'ambito di un apposito Programma da concordare tra le due Amministrazioni.
CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 2
1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:
a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale.
L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
SCAMBIO D'INFORMAZIONI
Articolo 3
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Allorquando un'Amministrazione doganale procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale.
Articolo 4
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di :propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Articolo 5
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed controlli.
Articolo 6
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni esercita una sorveglianza speciale su:
a) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in usciis dal suo territorio;
b) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale. richiedente u' essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
c) i luoghi sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Articolo 7
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o 6 propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salme pubblica, alla. sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni di propria iniziativa.
Articolo 8
1. L'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti comuni, spontaneamente, all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente tutte le informazioni disponibili sulle attivita' o sulle persone coinvolte nel contrabbando di reperti archeologici e di beni artistici e culturali.
Z. L'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti, su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente controlla, per un determinato periodo, i movimenti dei beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, nonche' le persone coinvolte ed i mezzi di trasporto utilizzati.
CASI DI ASSISTENZA
Articolo 9
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce all'Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:
a) la regolarita' dell'esportazione dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita delle merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente;
b) la regolarita' dell'importazione nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente delle merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate.
Articolo 10
Le Amministrazioni doganali:
a) si prestano mutua assistenza per applicare misure conservative o avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;
b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
Articolo 11
1. Le Amministrazioni doganali si accordano, dopo essersi consultate, allo scopo di fornirsi reciproca assistenza nella formazione dei propri funzionari.
2. Ciascuna Amministrazione doganale, a tale scopo, nell'ambito delle proprie competenze, accetta nei programmi di formazione o nei seminari organizzati per il personale nazionale i funzionari dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, allo scopo di accrescerne le conoscenze professionali e di arricchirne la formazione pratica.
CONSEGNA CONTROLLATA
Articolo 12
1. Le Amministrazioni doganali delle rispettive Parti Contraenti cooperano, se necessario, nel quadro della legislazione in vigore nei rispettivi territori e nei limiti delle proprie competenze, nell'ambito delle consegne controllate di stupefacenti e sostanze psicotrope, in modo da identificare le persone implicate nelle infrazioni doganali.
2. La decisione di cui al comma l di fare ricorso alle consegne controllate sara' presa caso per caso.
DOCUMENTI
Articolo 13
1. 1 documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati.
2. 1 documenti da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da tutte le informazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.
UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
E DEI DOCUMENTI
Articolo 14
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. I documenti, le informazioni e le comunicazioni possono essere, altresi', trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico.
4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano essere, quando vi sia necessita', trasmessi alla Comunita' Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata .dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.
PROTEZIONE DATI PERSONALI
Articolo 15
Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformita' a questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE
Articolo 16
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto in una lingua accettata dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento,
d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate all'Ufficio competente designato da ciascuna Amministrazione doganale.
Una lista di funzionari dei rispettivi Uffici viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.
6. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti adottano tutte le disposizioni affinche' i loro funzionari , incaricati della ricerca e della repressione delle infrazioni doganali, siano in relazione personale e diretta.
ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
Articolo 17
1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente, oppure
c) indicare quali sono le autorita' competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, puo' comportare la raccolta delle deposizioni fatte dalle
persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
Articolo 18
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed. altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale;
b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati concernenti quella infrazione doganale;
c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente, siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, devono essere in grado ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi, beneficiano sul posto della stessa, protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e .sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
ESPERTI E TESTIMONI
Articolo 19
1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualita' il funzionario dovra' deporre.
2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente, che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.
ECCEZIONI
Articolo 20
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa, ne da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
COSTI
Articolo 21
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.
AMBITO TERRITORIALE
Articolo 22
Il presente Accordo e' applicabile ai temton doganali delle due Parti Contraenti cosi' come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.
ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA
Articolo 23
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.
Articolo 24
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
II presente Accordo cessera' di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all'altra Parte Contraente.
I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.
Articolo 25
Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di
un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non e' necessario.
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 26
1. L'attuazione dell'Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
2. Viene istituito un Comitato Misto, composto dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dal Direttore Generale dell'Amministrazione delle Dogane o da Ioro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
3. Le controversie per le quali il Comitato non e' in grado di trovare una soluzione vengono sanate per via diplomatica.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Nicosia il 10/02/2003 in due originali, nelle lingue italiana, greca ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica di Cipro
Firma illeggibile Firma illeggibile

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:
a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in materia che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati;
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, cosi' come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di' trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
a) di contestare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome del responsabile di tale schedario;
b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali che la riguardano , in un archivio informatizzato, e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ali paragrafi I e 2 del presente allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5.1 Non puo' essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.
5.2 Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica al fine di:
a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche' gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.
5.3 La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi infonnatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.
 
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