Gazzetta n. 124 del 28 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 marzo 2004
Modalita' applicative delle disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, successivamente modificata (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visti i decreti emanati, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 18 dicembre 2001 ed in data 21 novembre 2002, mediante i quali sono state disciplinate le procedure di vendita rispettivamente della prima e della seconda operazione di cartolarizzazione realizzate ai sensi del decreto-legge n. 351 per il tramite della S.C.I.P. - Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (nel seguito indicata come «SCIP Srl»);
Visto il comma 134 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 41»);
Considerato in particolare il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, il quale dispone che, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalita' applicative delle disposizioni ivi contenute;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 41, i soggetti incaricati della gestione degli immobili (nel seguito indicati come i «Gestori») trasferiti alla SCIP Srl nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi del decreto-legge n. 351, applicano ai conduttori di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, il prezzo di vendita di cui al comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 determinato dall'Agenzia del territorio ridotto, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, applicando i coefficienti di abbattimento riferiti al comune in cui e' ubicato l'immobile e contenuti nelle tabelle pubblicate con cadenza semestrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' divulgate mediante affissione presso le sedi dell'Agenzia del territorio. La prima tabella, contenente i coefficienti medi di abbattimento, e' relativa al periodo compreso tra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del primo semestre 2003, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I Gestori utilizzano la prima tabella in relazione alle lettere di offerta in opzione, inviate ai conduttori fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative ad immobili per i quali non sia ancora stato stipulato, alla data di entrata in vigore del medesimo, il relativo contratto di compravendita. Per le lettere di offerta in opzione inviate successivamente i Gestori utilizzano l'ultima tabella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini della determinazione del coefficiente di abbattimento, i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001 sono calcolati sulla base degli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) prima del mese di ottobre 2001; gli altri parametri di mercato, di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, sono quelli rilevati o elaborati da centri di studio del settore immobiliare ovvero da altre fonti di rilevanza nazionale non riconducibili a specifici intermediari immobiliari.
Qualora la differenza tra il valore di mercato degli immobili determinato dall'Agenzia del territorio ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, ed il valore di mercato degli stessi nel mese di ottobre 2001, fosse pari a zero ovvero negativa, il relativo coefficiente di abbattimento contenuto nella tabella e' pari a zero.
Al prezzo determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 sono applicati gli eventuali ulteriori abbattimenti di prezzo cui il conduttore abbia diritto.
 
Art. 2.
All'allegato 1, punto 1 del decreto emanato in data 21 novembre 2002, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente Modalita' e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla societa' di cartolarizzazione, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
«1-bis. La lettera di offerta in opzione di cui al precedente punto 1 indica anche il coefficiente di abbattimento del prezzo per l'esercizio dell'opzione in forma individuale applicabile ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41. A pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'immobile con gli abbattimenti di prezzo di cui al decreto-legge n. 41, i conduttori di cui al comma 1 dell'art. 1 di tale decreto, trasmettono al relativo Gestore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di esercizio dell'opzione di acquisto ed una apposita dichiarazione sostituiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, unitamente a copia di un valido documento d'identita' ed a copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volonta' di acquisto di cui al citato comma 1 dell'art. 1.
Il Gestore, al ricevimento della raccomandata inviata dal conduttore ai sensi del precedente paragrafo ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 mediante verifica della rispondenza dei documenti allegati all'atto di esercizio del diritto di opzione con la documentazione originale in proprio possesso, entro dieci giorni dal ricevimento di tale raccomandata conferma all'avente diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'applicabilita' al prezzo di vendita, del coefficiente di abbattimento indicato nella lettera di offerta in opzione.
1-ter. Il diritto di opzione per l'acquisto e' esercitato dagli aventi diritto entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera di offerta in opzione, pena la decadenza dal diritto di opzione.
1-quater. Il Gestore invia ai conduttori, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41(i) abbiano ricevuto la lettera di offerta in opzione i cui termini di esercizio non siano ancora integralmente decorsi, ovvero, (ii) abbiano validamente esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, ma non abbiano stipulato il relativo contratto di compravendita, una comunicazione con l'indicazione del coefficiente di abbattimento applicabile qualora gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41.
I soggetti in possesso di tali requisiti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ed a pena di decadenza dal diritto di cui al decreto-legge n. 41, inviano al relativo Gestore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, unitamente a copia di un valido documento d'identita' ed a copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volonta' di acquisto di cui al citato comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41. Ove possibile, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, in alternativa all'invio della raccomandata di cui sopra, possono recarsi personalmente, presentando la medesima documentazione indicata nel periodo precedente ed entro il termine ivi previsto, presso l'indirizzo indicato sulla comunicazione inviata dal Gestore. Al ricevimento della predetta raccomandata (ovvero al momento della consegna della documentazione) ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 mediante verifica della rispondenza dei documenti ricevuti con quelli originali in proprio possesso, il Gestore conferma all'avente diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione indicata nel periodo precedente, l'applicabilita' al prezzo di vendita del coefficiente di abbattimento indicato nella lettera di offerta in opzione.
In relazione agli aventi diritto di cui alla precedente lettera (i), qualora la comunicazione trasmessa dal Gestore sia ricevuta dall'avente diritto nei dieci giorni che precedono il termine di decadenza per l'esercizio del diritto di opzione e non sia possibile per l'avente diritto esercitare il diritto di opzione nel termine previsto, il Gestore puo', valutate le circostanze specifiche, tenere in considerazione l'offerta del conduttore.
1-quinquies. La stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza dal diritto di acquisto, entro cinquanta giorni dall'invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione. Il termine di cinquanta giorni e' posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.».
 
Art. 3.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza prevista dall'art. 7 del decreto 21 novembre 2002 citato in premessa, ove necessario a consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare di cui al decreto-legge n. 351, individua, attraverso procedura competitiva e mediante selezione effettuata anche ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, stabilendo altresi' limiti e modalita' dell'incarico, tra soggetti di comprovata professionalita' ed esperienza in materia immobiliare, uno o piu' soggetti di cui i Gestori si avvalgono, a proprie spese, per il compimento di determinate attivita'.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2004
Il Sottosegretario di Stato
all'economia e alle finanze
Armosino
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 185
 
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