Gazzetta n. 124 del 28 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 7 maggio 2004 |
Determinazione e ripartizione tra le regioni e le province autonome, dei contributi da erogare alle emittenti locali, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 28 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2004 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche' alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2004 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale; Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2004-2007, approvato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati rispettivamente il 30 luglio 2003 e il 31 luglio 2003, stabilisce per l'anno 2004 un tasso di inflazione programmata pari all'1,7%; Decreta: Art. 1. 1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2004 e' determinato per le emittenti radiofoniche in Euro 7,60 e per le emittenti televisive in Euro 22,80 indipendentemente dalla durata del messaggio. 2. Della somma di Euro 3.329.138,00 stanziata per l'anno 2004 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, Euro 1.109.712,50 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e Euro 2.219.425,50 alle emittenti televisive locali; 3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme:
----> Vedere tabella a pag. 40 della G.U. <----
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2004 Il Ministro delle comunicazioni Gasparri Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 363 |
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