IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Torniai Maria Teresa, nata il 21 marzo 1958 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Brasile in data 25 ottobre 1978, come attestato dal «Conselho Regional de Psicologia do Estado de Sao Paulo - 6° Regiao» cui la richiedente e' stata iscritta dal 29 agosto 1988 al 31 agosto 1992, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che la sig.ra Torniai e' in possesso del titolo accademico di licenciado em psicologia e di psicologo conseguiti presso la «Federacao das Faculdades Celso Lisboa» di Rio de Janeiro rispettivamente in data 23 aprile 1986 e in data 3 gennaio 1987; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la sig.ra Torniai abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Torniai Maria Teresa, nata il 21 marzo 1958 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia. Roma, 17 maggio 2004 Il direttore generale: Mele |