Gazzetta n. 124 del 28 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 17 maggio 2004 |
Riconoscimento alla sig.ra Lunedei Federica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Lunedei Federica, nata il 25 dicembre 1974 a Roma (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di abogado rilasciato dall'«Il.lustre Col.legi d'Avocats de Barcelona» (Spagna) cui e' iscritta dal 18 novembre 2003 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma in data 22 aprile 1999 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di licenciado ed derecho con delibera del «Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte» spagnolo del 5 settembre 2003; Preso atto che la sig.ra Lunedei ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Roma; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Lunedei Federica, nata il 25 dicembre 1974 a Roma (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specifiche nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 17 maggio 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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