IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Zamora Sanhueza Maria Paulina, nata il 17 settembre 1962 a Santiago (Cile), cittadina cilena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di quimico farmaceutico conseguito in Cile in data 22 luglio 1988, come attestato dalla «Universidad de Chile» di Santiago (Cile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titulo de magister en ingenieria sanitaria y ambiental conseguito presso la «Universidad de Cantabria» di Santender (Spagna) e rilasciato il 2 dicembre 1996; Considerato inoltre che la sig.ra Zamora Sanhueza ha svolto attivita' di ricerca, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla questura di Viterbo in data 28 giugno 2002 con validita', fino al 27 giugno 2007; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Zamora Sanhueza Maria Paulina, nata il 17 settembre 1962 a Santiago (Cile), cittadina cilena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 17 maggio 2004 Il direttore generale: Mele |