IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Schlotter Celine Yolande, nata a Strasburgo (Francia) il 23 maggio 1973, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psycologue ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa; Rilevato che la richiedente e' in possesso dei titoli accademici diplome de maitrise de psychologie dominante de psychologie et psychopathologie cliniques e diplome d'etudes superieures specialisees (D.E.S.S.) in «Psychologie Clinique - Option: Psychopathologie» conseguiti presso l'«Universite' Louis Pasteur» di Strasburgo rispettivamente in data 19 settembre 1997 e 25 giugno 1998; Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di psycologue ai fini professionali e' riservato a coloro che abbiano seguito un percorso accademico conclusosi con il conseguimento del D.E.S.S., su indicato, o del D.E.A. (Diplome d'Etudes Approfondies); Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 febbraio 2004; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Schlotter Celine Yolande, nata a Strasburgo (Francia) il 23 maggio 1973, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 17 maggio 2004 Il direttore generale: Mele |