IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Capalbo Maria Antonia, nata il 17 agosto 1944 a Senise (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 25 ottobre 1978, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud de la Nacion» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di licenciada en psicologia conseguito presso la «Universidad del Salvador» (Buenos Aires) in data 6 dicembre 1977 e rilasciato il 21 agosto 1978; Vista l'esperienza professionale svolta in ambito psicologico dalla sig.ra Capalbo, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Capalbo Maria Antonia, nata il 17 agosto 1944 a Senise (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo in Italia. Roma, 17 maggio 2004 Il direttore generale: Mele |