Gazzetta n. 124 del 28 maggio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 3 maggio 2004, n. 135
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru', fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru', fatto a Roma il 24 novembre 1994, e il relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 7.575 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4232):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 30 luglio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 settembre 2003, con pareri delle
commissioni I, II e V.
Esaminato dalla III commissione il 14 ottobre 2003 e 21
gennaio 2004.
Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2737):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 febbraio 2004, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 3 marzo 2004.
Relazione scritta presentata l'8 marzo 2004 (atto n.
2737/A - relatore sen. Martone).
Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
 
ALLEGATO

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Peru', con il proposito di assicurare l'azione efficace della giustizia penale dei rispettivi Paesi, tramite la repressione dei reati commessi nella giurisdizione di ognuno di essi, e
Desiderando svolgere una cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
OBBLIGO DI ESTRADARE

Ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare all'altra Parte, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel presente Trattato e in conformita' alle norme di legge vigenti nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, le persone ricercate dalle autorita' giudiziarie per aver commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della liberta'.

ARTICOLO 2
GIURISDIZIONE

1. Ai fini dell'estradizione, si richiede che il reato che la motiva sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente.
2. Qualora il reato per il quale si richiede l'estradizione sia stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, si concedera' l'estradizione sempre che lo Stato richiedente abbia giurisdizione per conoscere del reato che motiva la richiesta e per emettere la relativa sentenza.

ARTICOLO 3
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE

1. L'estradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue le Parti costituiscano reati punibili con una pena privativa della liberta', la cui durata minima sia almeno di un anno.
2. Inoltre, se l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una o piu' condanne, la durata totale della pena ancora da scontare deve essere superiore ai sei mesi dal momento di arrivo della richiesta.
3. Se l'estradizione e' richiesta per piu' fatti diversi, con pene differenti, e' sufficiente che una di esse ottemperi alle condizioni di pene previste nei punti 1 e 2, affinche' l'estradizione sia ammissibile.
4. In materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'estradizione non puo' essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tributi e di imposte, o non prevede la stessa disciplina in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

ARTICOLO 4
RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE

1. L'estradizione viene negata:

a) se per il medesimo fatto, la persona richiesta e' sottoposta a
procedimenti penali o sia stata gia' giudicata dalle autorita'
giudiziarie della Parte richiesta; b) se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta,
secondo la legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale
relativa al reato per il quale si richiede l'estradizione; c) se per il reato che ha motivato la richiesta, nella Parte
richiedente e' stata concessa amnistia, o vi sia stato altro
provvedimento generale di clemenza e quando tale fatto ricada
sotto la giurisdizione penale di tale Parte; d) se la persona richiesta e', e' stata, o sara' processata da un
tribunale speciale della Parte richiedente; e) se la Parte richiesta ritiene che il fatto costituisce un reato
politico o un reato esclusivamente militare. I reati di traffico
illecito di droghe e di terrorismo non potranno essere qualificati
come reati politici; f) se la persona reclamata e' minorenne, secondo la Parte richiesta e
la legge della Parte richiedente non la considera tale, oppure non
prevede per i minori un trattamento processuale o sostanziale in
conformita' ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico
della Parte richiesta.

2. L'estradizione non verra' concessa neppure nel caso esistano motivi fondati per ritenere che la persona richiesta:

a) e' stata o sara' sottoposta, per il fatto che motiva tale
richiesta, ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei
diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si
sia svolto in contumacia o in assenza della persona richiesta, non
costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione; b) sara' sottoposta ad azioni persecutorie o discriminatorie per
ragioni di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di
lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali sociali
oppure a condanne o trattamenti crudeli, inumani o disumani o
anche ad azioni che configurino violazioni di uno dei diritti
fondamentali della persona.

ARTICOLO 5
RIFIUTO FACOLTATIVO DELL'ESTRADIZIONE

L'estradizione puo' essere negata:

a) se, alla data di ricevimento della domanda, la persona richiesta
e' cittadina della Parte richiesta; b) se il fatto e' stato commesso, in tutto o in Parte, nel territorio
della Parte richiesta o in luogo considerato tale dalla legge di
quest'ultima; c) se il fatto e' stato commesso fuori dal territorio delle Parti e
la legge della Parte richiesta non prevede la condanna del reato
in questione qualora venga commesso fuori dal proprio territorio.

ARTICOLO 6
PENA DI MORTE

Se il fatto per il quale si richiede l'estradizione e' punibile, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena di morte, l'estradizione non sara' concessa salvo che detta Parte offra assicurazioni, considerate sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non verra' comminata o che, se gia' fosse stata inflitta, sara' commutata.

ARTICOLO 7
INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE NELLA PARTE RICHIESTA

1. In caso di rifiuto dell'estradizione per i motivi indicati nei punti 1, lettera f) e 2 dell'Articolo 4, nella lettera a) dell'Articolo 5 e nell'Articolo 6, la Parte richiesta, se l'altra Parte lo richiede, sottopone il caso alle autorita' competenti per l'eventuale instaurazione del procedimento penale. A tale proposito, la Parte richiedente dovra' fornire la documentazione processuale e qualsiasi altro elemento utile in suo possesso.
2. La Parte richiesta comunichera', con sollecitudine, all'altra Parte il seguito dato alla richiesta ed il risultato del procedimento eventualmente instaurato.

ARTICOLO 8
PRINCIPIO DI SPECIALITA'

1. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non puo' essere assoggettata a disposizioni coercitive o restrittive della liberta' per un fatto precedente alla consegna, diverso da quello per cui l'estradizione e' stata concessa.
2. Se la qualificazione giuridica assegnata al fatto per cui e' stata concessa l'estradizione viene modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere sottoposta a restrizioni della liberta' unicamente se per il fatto qualificato in forma differente e' ammessa l'estradizione.
3. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non puo' essere consegnata ad un terzo Stato per un fatto precedente alla sua consegna alla Parte richiedente.
4. La Parte interessata ad ottenere il consenso previsto nei punti 1 e 3, deve richiederlo allegando la documentazione indicata nell'Articolo 9, ovvero se si tratta di consegnare ad un terzo Stato, allegando la richiesta di estradizione e i documenti presentati da quest'ultimo. Alla richiesta di estradizione si devono inoltre allegare le dichiarazioni rilasciate dalla persona estradata all'autorita' giudiziaria della Parte richiedente riguardo all'oggetto dell'estradizione o alla consegna al terzo Stato.
5. Le disposizioni di cui ai punti che precedono non si applicano qualora la persona estradata, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio della Parte a cui e' stata consegnata nei 45 giorni dalla sua definitiva scarcerazione; oppure, essendone uscita, vi sia rientrata volontariamente.

ARTICOLO 9
DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA

1. Alla richiesta di estradizione si devono allegare:

a) l'originale o una copia autentica della decisione giudiziaria che
limita la liberta' o della sentenza irrevocabile di condanna che
indichi la pena ancora da scontare, se l'estradizione e' richiesta
per l'esecuzione della stessa; b) un'esposizione dei fatti per i quali si richiede l'estradizione,
l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione, e la
loro qualificazione giuridica; c) una copia delle disposizioni di legge applicabili, incluse le
norme sulla prescrizione; d) le generalita' della persona richiesta e qualsiasi altra
informazione utile per la sua identificazione e per determinare la
sua cittadinanza.

2. Se le informazioni fornite sono insufficienti, la Parte richiesta richiedera' alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, stabilendo un termine per l'invio. Tale termine puo' essere prorogato con richiesta motivata.

ARTICOLO 10
DETENZIONE PREVENTIVA

1. Se, in caso di urgenza, una Parte richiede la detenzione preventiva di una persona della quale intende richiedere l'estradizione, l'altra Parte puo' arrestarla od applicarle altre misure coercitive prima di ricevere la richiesta di estradizione.
2. La richiesta di detenzione preventiva deve indicare:

a) la decisione giudiziaria privativa della liberta' o la sentenza
irrevocabile di condanna, emessa contro la persona che verra'
arrestata; b) la dichiarazione che verra' avanzata domanda di estradizione; c) la descrizione del fatto delittuoso, con l'indicazione del tempo e
luogo ove fu commesso; d) la qualifica del reato, cosi' come la pena prevista o, se del
caso, la pena da scontare; e) gli elementi necessari all'identificazione della persona.

3. La Parte richiesta informera' immediatamente l'altra Parte circa la procedura in corso per la richiesta, comunicando la data della detenzione o dell'applicazione di altre misure coercitive.
4. Se la richiesta di estradizione ed i documenti indicati nell'art. 12 non pervengono alla Parte richiesta nel termine di 90 giorni dalla data indicata nel punto 3, la detenzione preventiva e le altre misure coercitive decadranno. Tuttavia, cio' non impedisce una nuova detenzione o la nuova applicazione di misure coercitive, cosi' come l'estradizione se la relativa richiesta pervenga dopo la scadenza del termine sopra menzionato.

ARTICOLO 11
DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA

1. La Parte richiesta rende noto alla Parte richiedente, con sollecitudine, la propria decisione circa la richiesta di estradizione. Il rifiuto, anche se parziale, deve essere motivato.
2. Se l'estradizione viene concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente circa il luogo e la data a partire dalla quale si effettuera' la consegna, dando inoltre indicazioni precise riguardo alle limitazioni della liberta' inflitte alla persona richiesta, ai fini della sua estradizione.
3. Il termine per la consegna e' di 30 giorni, a partire dalla data indicata nel punto precedente e, su richiesta motivata della Parte richiedente, puo' essere prorogato di altri 30 giorni.
4. La decisione di concedere l'estradizione perde di efficacia se, nel termine stabilito, la Parte non provvede a prendere in consegna la persona richiesta. In tal caso, questa viene messa in liberta' e la Parte richiesta puo' rifiutare l'estradizione per questo stesso fatto.

ARTICOLO 12
CONSEGNA DIFFERITA O TEMPORANEA

1. Se la persona che deve essere estradata e' soggetta a procedimento penale a deve scontare una condanna nel territorio dalla Parte richiesta per un reato differente da quello che motiva la richiesta di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere, con sollecitudine, sulla richiesta di estradizione e rendere nota la propria decisione all'altra Parte.
2. Qualora la richiesta di estradizione venga accolta, la Parte richiesta puo' differire la consegna della persona finche' il procedimento penale sia concluso o la pena inflitta sia stata scontata. Tuttavia, la Parte richiesta puo' consegnare temporaneamente la persona per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalita' della consegna temporanea. Durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente, la persona consegnata rimarra' detenuta e verra' successivamente riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto. La durata di tale detenzione, dalla data di uscita dal territorio della Parte richiesta fino al suo ritorno nello stesso territorio, e' computata nella pena da infliggere o da eseguire nella Parte richiesta.

ARTICOLO 13
CONSEGNA DI OGGETTI

1. La Parte richiesta, nella misura in cui la propria legge lo permetta, sequestra o confisca e, se l'estradizione viene concessa, consegna a fini di prova alla Parte richiedente che lo abbia richiesto, gli oggetti pertinenti al reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto od il profitto.
2. Gli oggetti indicati nel punto precedente vengono consegnati anche se l'estradizione gia' concessa non puo' aver luogo per morte o fuga della persona da estradare.
3. La Parte richiesta puo' trattenere gli oggetti indicati nel punto 1, per tutto il tempo ritenuto necessario per un procedimento penale in corso; oppure puo', per lo stesso motivo, consegnarli a condizione che gli vengano restituiti.
4. Restano salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi di buona fede sugli oggetti consegnati. Se tali diritti sono provati, al termine del procedimento, gli oggetti vengono senz'altro restituiti alla Parte richiesta.

ARTICOLO 14
CONCORSO DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE

1. Se una parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona e per il medesimo reato, lo Stato richiesto decidera' l'estradizione a favore dello Stato nel quale e' stato commesso o tentato di commettere il reato, in ordine di precedenza.
2. Se una Parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona e per diversi reati, lo Stato richiesto decidera', per esclusione e nel seguente ordine di precedenza a favore dello Stato:

a) in cui sia stato commesso il reato considerato piu' grave; b) che per primo ha formulato la richiesta di estradizione, se i
reati sono della stessa gravita'; c) di cui la persona richiesta sia cittadina o in cui abbia
residenza.

ARTICOLO 15
INFORMAZIONI CIRCA IL RISULTATO DEL PROCEDIMENTO

La Parte che ha concesso l'estradizione per lo svolgimento di un procedimento penale comunica immediatamente all'altra Parte la decisione.

ARTICOLO 16
TRANSITO

1. Ciascuna delle Parti autorizza, su richiesta dell'altra Parte, il transito nel proprio territorio della persona estradata da un terzo Stato verso quest'ultima Parte.
2. Alla richiesta di autorizzazione al transito, si applicano le disposizioni dell'Articolo 9. Il transito puo' essere negato per motivi per i quali puo' venire rifiutata l'estradizione, in conformita' con il presente Trattato.
3. Se viene utilizzata la via aerea e non e' previsto alcun atterraggio, non e necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio viene sorvolato. Tuttavia, detta Parte deve essere informata del transito, con anticipo, dall'altra Parte la quale fornira' dati relativi all'identita' della persona, indichera' il fatto commesso e la sua qualificazione giuridica ed eventualmente la condanna da scontare e certifichera' l'esistenza di un procedimento privativo della liberta' o di una sentenza irrevocabile di condanna a pena privativa della liberta'. Se si verifica l'atterraggio, questa comunicazione avra' gli stessi effetti della richiesta di detenzione preventiva prevista nell'Articolo 10.

ARTICOLO 17
COMUNICAZIONI

1. Ai fini del presente Trattato, le comunicazioni vengono effettuate dalla Repubblica del Peru' tramite il Ministero degli Affari Esteri e dalla Repubblica Italiana tramite il Ministero degli Affari Esteri. La richiesta di detenzione preventiva puo' essere anticipata anche attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).
2. Le richieste di estradizione e le altre comunicazioni vengono redatte nella lingua della Parte richiedente.
3. Le comunicazioni e i documenti trasmessi in originale o in copia autenticata, sono esenti da qualsiasi tipo di legalizzazione ai fini del presente Trattato.

ARTICOLO 18
SPESE

Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte richiedente; allo stesso modo, le spese di trasporto aereo ai fini della consegna sono a carico della Parte che lo ha richiesto. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

ARTICOLO 19
RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Trattato sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati nella citta' di Lima. 2. Il presente Trattato entra in vigore nella data in cui si produce lo scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato ha durata indefinita. Ciascuna delle Parti puo' denunciarlo in qualsiasi momento; la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte abbia ricevuto la rispettiva notifica. Fatto a Roma, il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantaquattro in duplice originale nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica del Peru'
On. Alfredo Biondi Dr Fernando Vega Santa Gadea Ministro di Grazia e Giustizia Ministro di Giustizia

PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 6
DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru', qui di seguito denominate "le Parti", hanno concordato di modificare l'articolo 6 del Trattato di Estradizione firmato dalle Parti in Roma il 24 novembre 1994:

Articolo 6
Pena di Morte

"Se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' punito con la pena di morte dalla legge della Parte richiedente, questa pena non e' inflitta o, se gia' inflitta, non e' eseguita ed e' sostituita con altra pena di specie diversa per il medesimo reato dalla legge di quella Parte".
Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica verra' effettuato nella citta' di Lima.
Fatto in Lima, addi' venti del mese di ottobre millenovecentonovantanove, in duplice esemplare nelle lingue italiano e spagnolo, essendo entrambi i testi ugualmente validi.
Per il Governo della Repubblica Per il Governo della Repubblica
Italiana del Peru'
 
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