Gazzetta n. 123 del 27 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 marzo 2004
Monitoraggio del «patto di stabilita' interno» per l'anno 2004, per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, ai sensi dell'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTERO DELL'INTERNO
Visto l'art. 29, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno anche secondo i criteri adottati in contabilita' nazionale, prevede per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti la trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, di informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa;
Visto l'art. 29, comma 13, della citata legge n. 289 del 2002 che prevede che il prospetto in base al quale devono essere fornite le informazioni e le modalita' per la trasmissione devono essere definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;
Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2004 sono state fissate per le regioni a statuto ordinario dall'art. 29, comma 2, della suddetta legge n. 289 del 2002, e, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, dall'art. 29, comma 10, della suddetta legge n. 289 del 2002 nonche' dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Ravvisata la necessita' di predisporre prospetti di rilevazione differenziati per le regioni a statuto ordinario, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
Sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;
Decreta:
Articolo unico
1. Le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto; i prospetti devono essere trasmessi trimestralmente, attraverso l'applicazione web appositamente predisposta nel sito «www.tesoro.it», entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2004
Il ragioniere generale dello Stato
Grilli

p. Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
De Martino
 
ALLEGATO A

A. MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente Allegato al decreto si sofferma, ai fini del monitoraggio, sulle regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2004 e su alcune modifiche introdotte dalla legge finanziaria del 2004 sia per il 2003 che per il 2004. Per tutto cio' che non risulta qui trattato si fa rinvio all'Allegato "A" al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2003 (pubblicato nella G.U. n. 158 del 10 luglio 2003) relativo al monitoraggio del patto di stabilita' interno per l'anno 2003.

A.1. ISTRUZIONI VALIDE PER REGIONI A STATUTO ORDINARIO, PROVINCE E COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 60.000 ABITANTI.

A.1.1. Prospetti da compilare.

I prospetti da compilare, per ogni tipologia di Enti, sono rispettivamente i seguenti:

- Per le Regioni a Statuto ordinario il modello 1/04.

- Per le Province il modello 2/04.

- Per i Comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti il modello 3/04.

La dicitura "04" indicata in tutti i modelli consente di distinguere i modelli per il monitoraggio del patto dell'anno 2004 (appunto "04") da quelli relativi all'anno precedente.
Ciascuno dei modelli 2/04 e 3/04 e' strutturato in due parti:

a) per la gestione di cassa; b) per la gestione di competenza. A.1.2. Regole per la trasmissione.

Le risultanze del patto di stabilita' interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno dell'anno 2003.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

http://www.tesoro.it/Documentazione/AreeDoc/Area Normativa/24 06 2003 /Regole per il sito.pdf

A.1.3. Controllo di cumulabilita' - Variazioni - Dati provvisori.

- I modelli devono essere compilati dagli enti con cadenza
trimestrale mettendo a confronto, per gli esercizi evidenziati, i
dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati
concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo
che va dal 1 gennaio al 30 giugno; i dati a tutto il mese di
settembre devono essere riferiti al periodo che va dal 1 gennaio al
30 settembre, e cosi' via). Il sistema effettua un controllo di
cumulabilita' (i dati del periodo di riferimento devono essere
superiori o al massimo uguali a quelli del periodo precedente) solo
per la gestione di cassa, in quanto - a seguito di segnalazioni
pervenute dagli enti nel corso del 2003 - e' stato eliminato quello
sulla gestione di competenza nella considerazione che gli
accertamenti o gli impegni potrebbero, ad una certa data, essere
provvisori. Non si e' ritenuto, invece, necessario eliminare il
controllo di cumulabilita' sulla gestione di cassa in quanto, in
linea teorica, le riscossioni e i pagamenti sono certi e durante la
gestione possono avere soltanto andamenti cumulati. - In presenza di segnalazioni di diagnostici da parte del sistema
dovuti ad errori materiali di inserimento o di imputazione, e'
necessario procedere alla rettifica dei dati del periodo precedente
che ormai ha formato oggetto di rilevazione. Si e' preferito
adottare tale soluzione, piuttosto che eliminare il blocco
dell'acquisizione dei dati, in quanto attraverso la procedura di
controllo si hanno maggiori garanzie di segnalazioni di eventuali
situazioni non corrette. - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che -
cosi' come riportato al punto F.1. della circolare dello scrivente
n. 5 del 3 febbraio 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33
del 10 febbraio 2004 e consultabile sul sito
http://www.tesoro,it/web/docu indici/Circolari-rgs/2004/ schede/
circolare5.htm) - il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di
principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con
riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la
situazione trasmessa non fosse definitiva, e' necessario apportare
le variazioni non appena disponibili i dati definitivi, secondo le
modalita' previste dal sistema di rilevazione via web (procedura di
variazione).

A.1.3. Creazione di nuove utenze

Per la creazione di nuove utenze (User ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, e' necessario che ciascun Ente comunichi (esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pattostab@tesoro.it) le seguenti informazioni:

a. nome e cognome delle persone da abilitare; b. ente di appartenenza; c. l'indicazione se tali persone risultano gia' essere utenti di
sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(in caso affermativo specificare).

Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni Ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.2. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - Istruzioni per la compilazione del modello 1/04.

La normativa vigente prevede che i pagamenti e gli impegni correnti dell'anno 2004 (al netto degli interessi passivi, della spesa sanitaria, della spesa finanziata da programmi comunitari, di quella per l'esercizio delle funzioni statali trasferite nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali e di alcuni oneri di personale di cui si dira' in seguito) non devono superare i corrispondenti pagamenti e impegni del 2000 incrementati del 4,5% (quale somma dei tassi d'inflazione programmata per gli anni 2001 e 2002), dell'1,4% (quale tasso d'inflazione programmata per l'armo 2003) e dell'1,7% (quale tasso d'inflazione programmata per l'anno 2004).
La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2004 ricalca sostanzialmente la struttura del prospetto predisposto per l'anno 2003 differenziandosene soltanto per la modifica alle regole del patto introdotta dall'articolo 3, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
In particolare, sulla base di tale disposizione e' consentita la detrazione dalle spese correnti delle spese di personale per il solo incremento retributivo dello 0,99% riconosciuto, in seguito agli accordi tra Governo e Organizzazioni sindacali del 4 e 6 febbraio 2002, quale recupero del differenziale tra i tassi di inflazione programmata e quella effettiva del biennio precedente. Non potranno, pertanto, essere portate in detrazione le spese connesse con gli altri oneri correlati al rinnovo contrattuale.
Per i criteri da seguire per la determinazione delle somme da portare in detrazione si veda la nota esplicativa alla fine del presente allegato.
Per compilare il modello 1/04, si deve far riferimento, come sempre, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti nei vari periodi di riferimento del 2000, del 2002, del 2003 e del 2004 secondo le voci e le modalita' di calcolo, riportate nel modello, che consentono di determinare il codice S11 "SPESE CORRENTI soggette al vincolo".
L'importo delle spese correnti soggette a vincolo (codice S11) costituisce il dato di riferimento per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2004: infatti, il dato al 31 dicembre 2004 non deve essere superiore al corrispondente dato dell'obiettivo programmatico per il 2004 (rilevabile al codice S12), determinato secondo lo schema previsto nel modello 1/04.

A.3. PROVINCE E COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 60.000 ABITANTI - Istruzioni per la compilazione dei modelli 2/04 e 3/04.

I modelli 2/04 (per le province) e 3/04 (per i comuni) sono sostanzialmente strutturati come i rispettivi modelli utilizzati per il monitoraggio del patto di stabilita' interno per l'anno 2003; se ne differenziano per tener conto delle diverse regole di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2004 e per alcune modifiche alle poste (introdotte dalla legge finanziaria 2004) che determinano il saldo finanziario del patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2003. Considerato che il meccanismo di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2004 (comma 10 del articolo 29 della legge n. 289 del 2002) si basa sul saldo finanziario programmatico per l'anno 2003, le modifiche sono da considerarsi applicabili anche per il 2004.
In particolare, per effetto dell'articolo 3, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' consentito non considerare - ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al cennato articolo 29 della legge n. 289 del 2002 - le spese che gli enti locali soggetti al patto sostengono a decorrere dal 2003 per spese di personale relative a:

Maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 (0,99%).

Trattasi, in particolare, degli oneri previsti dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 289 del 2002, per l'applicazione del CCNL 2002-2003, relativi al solo incremento retributivo dello 0,99% riconosciuto, in seguito agli accordi tra Governo e Organizzazioni sindacali del 4 e 6 febbraio 2002, quale recupero del differenziale tra i tassi di inflazione programmata e quella effettiva del biennio precedente. Non potranno, pertanto, essere portate in detrazione le spese connesse con gli altri oneri correlati al rinnovo contrattuale.
Le somme da portare in detrazione dalle spese di personale, ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al predetto articolo 29 della legge n. 289 del 2002, corrispondono allo 0,99% del "monte salari" dell'anno 2002. Per i criteri da seguire per la determinazione delle somme da portare in detrazione si veda la nota esplicativa alla fine del presente allegato.
Maggiori oneri di personale per l'attivita' istruttoria del condono.
Tali spese riguardano le spese di personale per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle pratiche di condono di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003.
Si soggiunge, inoltre, che relativamente alle spese per i rimborsi eseguiti nei confronti dello Stato in applicazione dell'articolo 31, comma 12, della legge n. 289 del 2002 (da allocare ai codici S6, per le province, e S5, per i comuni) occorre far riferimento anche al "Regolamento recante i criteri e le modalita' per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni" approvato con Decreto del Ministro dell'interno del 17 novembre 2003 (pubblicato nella G.U. n. 9 del 13/1/2004).

B. INFORMAZIONI IN TERMINI DI CONTABILITA' NAZIONALE.

Oltre alla rilevazione finalizzata al monitoraggio del patto di stabilita' interno, il legislatore ha previsto, nello stesso comma 13 dell'articolo 29, che siano fornite dagli enti soggetti al patto informazioni trimestrali anche in termini di contabilita' nazionale.
Cio' e' finalizzato a consentire all'Istat la conoscenza di particolari aspetti delle movimentazioni finanziarie, registrate dalle Regioni e dagli enti locali assoggettati al monitoraggio, anche in termini di competenza economica, tali da permettere all'Istituto (il cui parere eespressamente richiesto dalla citata normativa) di effettuare valutazioni sui loro risultati in quanto necessari alla costruzione dei conti trimestrali delle Amministrazioni Pubbliche.
Pertanto, e' stato predisposto dall'Istat il prospetto CN/04 (contabilita' nazionale), suddiviso in due parti, uno relativo alle informazioni concernenti la gestione di cassa (modello CN/04/a) e l'altro concernente la gestione di competenza (CN/04/b).
Si fa riserva di predisporre, su proposta dell'Istat, un apposito glossario sui contenuti delle singole voci dei prospetti CN che, non appena definito, sara' trasmesso agli enti monitorati attraverso l'applicazione web.
Per l'invio dei predetti prospetti devono essere utilizzate le medesime procedure e modalita' dei modelli (modelli 1, 2 e 3) relativi al monitoraggio del patto di stabilita' interno.

NOTA ESPLICATIVA SULLE MODALITA' DI CALCOLO DEI MAGGIORI ONERI
CONTRATTUALI PER IL PERSONALE (0,99%)

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese che possono essere portate in detrazione dalle spese correnti, nel calcolo del saldo finanziario del patto di stabilita' interno, si deve far riferimento ai dati comunicati con il Conto annuale per l'anno 2002.

In particolare:

I) Sommare i totali delle spese indicati nelle tabelle n. 12 e
n. 13;

II) All'importo cosi' determinato, vanno aggiunte le spese indicate
in tabella 14 nelle righe relative alle "Retribuzioni personale
a tempo determinato" e "Retribuzioni personale con contratto di
formazione-lavoro";

III) Il totale delle spese risultanti al punto precedente costitui-
sce il "monte salari 2002" su cui va applicata la percentuale
dello 0,99%. L'importo che ne deriva deve essere incrementato
dei costi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
e all'IRAP posti a carico dell'Ente;

IV) Il risultato finale costituisce l'ammontare annuo fisso da de-
trarre ai fini della determinazione del saldo finanziario per le
Regioni a Statuto ordinario, per le Province e per i Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
 
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