IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Vista l'istanza della sig.ra Diquigiovanni Emily, nata il 3 dicembre 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Social Worker», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bachelor of Social Work», conseguito presso la «University of Georgia» in data 12 maggio 2001 e il «Master of Social Work» conseguito presso la «New York University» nel maggio 2002; Considerato inoltre che e' in possesso della «license/certificate n. 065714 for the practice of Social Work» del 20 settembre 2002, rilasciata dalla «University of the State of New York»; Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 16 dicembre 2003, del 27 gennaio 2004 e del 24 febbraio 2004 in cui e' stato espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sez. A con l'applicazione di misura compensativa oppure nella sez. B senza misure compensative; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra il quale si e' riservato di definire la misura compensativa con separato parere; Vista la nota dell'8 aprile 2003 del Consiglio nazionale di categoria nella quale sono indicate le materie per la prova integrativa, per l'ipotesi di richiesta, da parte dell'interessata, di iscrizione alla sez. A, ed e' espresso parere favorevole senza applicazione di misura compensativa, per l'ipotesi di richiesta di iscrizione alla sez. B; Preso atto che la sig.ra Diquigiovanni Emily con nota pervenuta il 29 aprile 2004, ha inviato domanda per l'iscrizione alla sez. B; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, sez. B, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Diquigiovanni Emily, nata il 3 dicembre 1975, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione B, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 17 maggio 2004 Il direttore generale: Mele |