Gazzetta n. 123 del 27 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 12 maggio 2004
Disciplina delle modalita' di presentazione all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio, le assicurazioni e i servizi

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, ed in particolare l'art. 11, comma 9, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, il quale dispone, tra l'altro, che l'ufficio del registro delle imprese al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto dall'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica con il Ministero delle finanze che lo genera;

Visto, altresi', l'art. 20, comma 1, di detto decreto d'attuazione n. 581 del 1995, il quale dispone che la domanda di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e' unica, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive;

Visto l'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, il quale stabilisce che le denunce e gli atti che le accompagnano da presentarsi all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti al REA, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' come modificato dal decretolegislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, ed in particolare l'art. 24, comma 6, di detto decreto in materia di firma digitale;

Visto il decreto del direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del 31 ottobre 2003, recante approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzato alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2002, concernente la sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'art. 35 dello stesso, concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che al comma 8 dispone che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell'attivita' presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione;

Visto il provvedimento 12 novembre 2002 del direttore dell'Agenzia delle entrate concernente l'approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7, da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerato che il punto 4 del citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2002 stabilisce che, con decreto dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di presentazione all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e sono definite le specifiche tecniche relative ai dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate;

Ritenuto opportuno, stante le difficolta' riscontrate per rendere compatibili gli adempimenti relativi alle variazioni dell'attivita' tanto ai fini fiscali che ai fini della pubblicita' legale, disciplinare per il momento le sole modalita' di inizio e cessazione attivita' di cui al citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

Decreta:
Art. 1. Presentazione delle dichiarazioni di inizio e cessazione attivita' ai
fini I.V.A. all'ufficio del registro delle imprese

1. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) possono presentare la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'ufficio del registro delle imprese.

2. E' consentito inoltre, ai medesimi soggetti, di presentare presso lo stesso ufficio la dichiarazione di cessazione attivita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
 
Art. 2.
Modalita' di presentazione delle dichiarazioni

1. Le imprese individuali e i soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 1 presentano la dichiarazione di inizio o cessazione attivita' ai fini I.V.A. su supporto cartaceo utilizzando in duplice esemplare il modello AA7/7 o il modello AA9/7, approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2002, ovvero per via telematica o su supporto informatico.

2. I soggetti diversi dalle imprese individuali tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 1 presentano la dichiarazione di inizio o cessazione attivita' ai fini IVA per via telematica, ovvero su supporto informatico.

3. La trasmissione delle dichiarazioni all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico deve essere effettuata mediante l'utilizzo della firma digitale. Qualora il dichiarante incarichi un terzo di trasmettere la dichiarazione, quest'ultimo dovra' essere munito di idonea delega all'invio da esibire, a richiesta, in caso di verifiche, controlli e ispezioni.

4. Le dichiarazioni di cui all'art. 1 si considerano presentate il giorno in cui risultano ricevute presso l'ufficio del registro delle imprese, che ne rilascia ricevuta recante il numero di protocollo.
 
Art. 3.
Trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate

1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui all'art. 1 all'Agenzia delle entrate secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A al presente decreto, utilizzando un collegamento telematico dedicato ed esclusivo tra i rispettivi sistemi informativi, garantendo la qualita', la riservatezza e la sicurezza degli stessi ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Le modalita' di trasmissione garantiscono all'Agenzia delle entrate il riconoscimento dell'ufficio del registro delle imprese che esegue 1'invio dei dati.
 
Art. 4.
Ricevuta di avvenuta presentazione delle dichiarazioni

1. L'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematico di cui all'art. 3, rilascia all'ufficio del registro delle imprese che ha trasmesso la dichiarazione di inizio o cessazione attivita' una ricevuta attestante l'avvenuta ricezione della dichiarazione secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato B al presente decreto.

2. L'ufficio del registro delle imprese che ha ricevuto la dichiarazione di inizio o di cessazione dell'attivita' di cui al citato art. 35 rilascia al dichiarante una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione e, in caso di inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito dall'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui la presentazione della dichiarazione venga effettuata da soggetto diverso dal dichiarante questi provvedera' a consegnare all'interessato la relativa ricevuta.
 
Art. 5.
Reperibilita' dei modelli e delle specifiche tecniche

1. I modelli AA7/7 ed AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio e cessazione di attivita' sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati sul sito Internet www.agenziaentrate.it.

2. Le specifiche tecniche contenute negli allegati A e B di cui al comma 1 degli articoli 3 e 4 sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito Internet www.minindustria.it

3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2004
Il direttore generale per il commercio
le assicurazioni e i servizi
Spigarelli

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali
Manzitti
 
Allegato A
(art. 3, comma 1)

Specifiche tecniche per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate al registro delle imprese ai fini I.V.A.

----> Vedere immagini da pag. 7 a pag. 35 <----
 
Allegato B
(art. 4, comma 1)

Specifiche tecniche per il rilascio, da parte dell'Agenzia entrate all'ufficio del registro imprese che ha trasmesso la dichiarazione di inizio o cessazione attivita', di ricevuta attestante l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

----> Vedere immagini da pag. 37 a pag. 59 <----
 
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