Gazzetta n. 123 del 27 maggio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 3 maggio 2004, n. 134
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 242.060 euro per l'anno 2004, di 234.290 euro per l'anno 2005 e di 242.060 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

------

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4278):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 16 settembre 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 13 ottobre 2003 con pareri delle commissioni
I, V, VII, X.
Esaminato dalla III commissione il 21 ottobre 2003 e il
22 gennaio 2004.
Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2739):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 2004 e il
12 marzo 2004.
Relazione scritta presentata l'8 marzo 2004 (atto n.
2739/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
 
ACCORDO

DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese, indicati in seguito come le "Parti":
Considerando l'esperienza positiva della collaborazione scientifica e tecnologica sviluppatasi nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale tra l'Italia e la Francia, sottoscritto il 4 novembre 1949;
Riconoscendo la necessita' di un rafforzamento della collaborazione nei campi della ricerca fondamentale e tecnologica e della valorizzazione industriale;
Stimando che la firma d'un Accordo specifico nei campi sopracitati costituisce un mezzo idoneo per favorire questo obiettivo,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Le due Parti favoriscono lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su basi paritarie e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle loro regolamentazioni nazionali e degli obblighi derivanti da Accordi che esse hanno firmato o ai quali partecipano.

Articolo 2

Le Parti, tenuto conto delle priorita' dei due Stati, contribuiscono allo sviluppo della collaborazione prevista all'articolo 1 del presente Accordo in tutti i settori della ricerca scientifica di base, della ricerca industriale e del trasferimento di tecnologia, secondo delle priorita' che sono definite dalla Commissione mista prevista all'Articolo 6 del presente Accordo.

Articolo 3

Allo scopo di rafforzare e di sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori menzionati nell'articolo 2, le Parti sono disposte, nei limiti delle loro disponibilita' di bilancio, ad incoraggiare e sostenere in particolare:

a) lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, b) la formulazione ed esecuzione di programmi di ricerca comuni. Le
Parti favoriscono in modo particolare l'elaborazione di progetti
congiunti suscettibili d'inserirsi nei programmi europei ed
internazionali ed il concorso di ricercatori ed esperti dei due
Stati alla loro attuazione, c) il sostegno alla mobilita' ed agli scambi di dottorandi,
postdottorandi, ricercatori e tecnici, secondo modalita' proprie a
ciascuna delle Parti (borse, sussidi, cattedre). A tal fine, le
Parti utilizzano in particolare gli strumenti di cooperazione
previsti dall'Universita' Italo-Francese, d) l'organizzazione di corsi, conferenze, esposizioni, seminari
scientifici e tecnologici per gli esperti delle Parti.

Articolo 4

Per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggiano l'instaurazione di relazioni dirette e la stipula di intese specifiche o convenzioni fra i Ministeri, gli organismi di ricerca, le universita', le associazioni scientifiche ed industriali e le imprese dei due Stati.

Articolo 5

Nel quadro e nei limiti delle proprie risorse di bilancio ciascuna delle Parti offre aiuti finanziari ai ricercatori e tecnici dell'altra Parte per lo sviluppo delle ricerche condotte nei centri o organismi di ricerca, nelle istituzioni a carattere scientifico e tecnologico, nelle imprese ed in ogni centro pubblico e privato dedicato alla ricerca.
Ciascuna delle Parti apporta ai ricercatori e tecnici dell'altra Parte, accolti sul proprio territorio in qualita' di borsisti o esperti inviati dal proprio Governo, il sostegno, le migliori condizioni possibili di lavoro ed i vantaggi previsti dalla legislazione in vigore.

Articolo 6

Per stabilire le modalita' di realizzazione pratica delle disposizioni e degli impegni del presente Accordo e per il suo controllo, le Parti decidono di costituire una Commissione mista scientifica e tecnologica che si riunira' una volta all'anno, alternativamente in Italia ed in Francia.
I nomi dei membri della Commissione mista, designati da ciascuna delle Parti, vengono di anno in anno comunicati per via diplomatica all'altra Parte.

Articolo 7

La Commissione mista ha per mandato:

a) di scambiare le informazioni sulle priorita' delle Parti in
materia di ricerca scientifica e tecnologica; b) d'individuare settori di interesse comune nel quadro delle
rispettive priorita' delle Parti; c) di definire un programma annuale di lavoro e le modalita' delle
attivita' di cooperazione discendenti dalle sue priorita'; d) di controllare e valutare il programma di lavoro ed elaborare un
rapporto annuale; e) di vigilare in materia di valorizzazione industriale delle
ricerche condotte in comune; f) di formulare pareri o raccomandazioni destinate al buon sviluppo
della collaborazione scientifica e tecnologica bilaterale.

La Commissione Mista sottopone ai due Governi le questioni relative alla cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale e riferisce loro sui suoi lavori.

Articolo 8

Ciascuna delle Parti notifica all'altra l'espletamento delle procedure costituzionali richieste in cio' che la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo che prende effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della seconda notifica.
Il presente Accordo e' concluso per la durata di cinque anni.
Esso e' rinnovabile tacitamente per nuovi periodi di cinque anni.
Puo' essere denunciato in ogni momento da ciascuna delle Parti con notifica scritta trasmessa per via diplomatica, mediante un preavviso di sei mesi.
Tale denuncia non rimette in causa i diritti e gli obblighi delle Parti connessi ai progetti avviati nel quadro del presente Accordo salvo che le Parti convengano altrimenti di comune accordo.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti hanno firmato il presente Accordo apponendovi i loro sigilli.
Fatto a Torino, il 29 gennaio 2001 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica italiana della Repubblica francese
Il Ministro degli Affari Esteri Il Ministro degli Affari Esteri
Lamberto DINI Hubert VEDRINE
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone