L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 30 aprile 2004; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'art. 2, concernente il divieto di posizioni dominanti; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2004; Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999; Vista la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante «Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/1997», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000; Vista la propria delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante «Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera 212 02 CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003; Vista la propria delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante «Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997», n. 249, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003; Vista la delibera n. 226/03/CONS, del 27 giugno 2003, recante «Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto 2003, con la quale e' stato avviato l'accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo; Viste le risultanze istruttorie, notificate alle parti interessate, in data 16 aprile 2004; Visti gli atti del procedimento; Udite le parti del procedimento, in data 30 aprile 2003; Vista la delibera n. 116/04/CONS, del 30 aprile 2004, con la quale e' stata rigettata l'istanza di proroga del termine di conclusione del procedimento presentata dalla societa' RTI S.p.A.; Considerato quanto segue:
1) L'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001-2003. L'art. 1, comma 3 della delibera n. 226/03/CONS, recante «Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249», adottata dall'Autorita' in data 27 giugno 2003, dispone l'avvio di: «un'analisi finalizzata alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'accertamento, nel periodo indicato, dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997 da concludersi entro il 30 aprile 2004». «La delibera n. 226/03/CONS, oltre a definire un termine per l'accertamento della distribuzione delle risorse economiche per il triennio in esame, dispone altresi' che tale analisi vada svolta utilizzando in via prioritaria i dati della Informativa Economica di Sistema (di seguito IES). L'Autorita' ha svolto l'elaborazione dei dati IES, trasmessi ai sensi della disciplina dettata dalla delibera n. 129/02/CONS, del 24 aprile 2002, recante Informativa Economica di Sistema, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002. Si precisa che a partire dall'esercizio 2002 le imprese hanno trasmesso i modelli allegati alla delibera n. 129/02/CONS attraverso la modalita' telematica, in conformita' a quanto disposto dall'art. 1, della delibera n. 129/03/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2003. Relativamente all'anno 2003, l'Autorita' ha inviato una specifica richiesta alle imprese del settore televisivo (sia emittenti televisive che concessionarie di pubblicita) di trasmettere in via telematica, alla data del 31 marzo 2004, i dati di conto economico relativi ai proventi dell'attivita' televisiva maturati al 31 dicembre 2003. Infatti il termine per la presentazione dei dati IES e' fissato dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 129/02/CONS al 31 luglio di ciascun anno. La trasmissione dei dati 2003 e' stata svolta comunque in conformita' ai modelli IES di cui alla delibera n. 129/02/CONS. L'Informativa economica di sistema ha un'architettura modulare in virtu' della quale i modelli economici presentati dalle imprese per la rilevazione dei proventi, di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/1997, devono rispettare dei criteri di quadratura contabile e devono rispondere al contenuto dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico pubblicati in bilancio. I criteri di classificazione dei proventi utilizzati nella IES sono omogenei nei vari anni in esame, viceversa sono mutate soltanto le modalita' di trasmissione delle informazioni, che si adeguano agli standard di evoluzione telematica sviluppati nelle amministrazioni pubbliche. Inoltre, per la verifica dei dati acquisiti sono stati implementati molteplici controlli: rispondenza ai dati di bilancio e quadratura contabile, verifica della corretta compilazione della IES, individuazione delle imprese inadempienti ed integrazione delle risposte incomplete. Per i principali operatori, al di la' dei meri prospetti contabili e' stata, in aggiunta, verificata la coerenza dei dati trasmessi con riferimento all'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati. 2) Lo sviluppo del contraddittorio. Il Consiglio dell'Autorita' nella sua riunione del 15 aprile ha ritenuto conclusa l'attivita' prevista dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 226/03/CONS, autorizzando la trasmissione degli esiti, che sono stati notificati ai soggetti interessati in data 16 aprile 2004. Il documento e' stato notificato alle seguenti societa': RAI S.p.A, SIPRA S.p.A., RTI S.p.A., Publitalia80 S.p.A., Mediaset S.p.A., Rete A S.r.l. e Centro Europa 7 S.r.l. Il Consiglio ha altresi' fissato il termine per l'invio delle memorie conclusive per il giorno 26 aprile 2004 e la data dell'audizione conclusiva per successivo 30 aprile 2004. In data 26 aprile le societa' RAI, RTI, Sipra e Publitalia80 hanno trasmesso all'Autorita' le proprie osservazioni inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 226/03/CONS. In data 30 aprile si e' svolta l'audizione conclusiva innanzi al Consiglio, alla quale hanno partecipato le societa' RAI, SIPRA, RTI e Publitalia80. Nel corso dell'audizione le parti intervenute hanno illustrato al Consiglio le proprie posizioni in ordine alle problematiche oggetto di analisi. Di seguito si offre una sintesi delle principali argomentazioni sviluppate dai soggetti intervenuti nel corso del contraddittorio. La posizione di RTI. La societa' sostiene che le previsioni di cui all'art. 3 della legge n. 249/1997 non siano state attuate per la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalita' e tempi della definitiva cessazione del c.d. «regime transitorio». La citata legge ha avuto l'effetto, nella tesi proposta, «di mutare sostanzialmente le condizioni del mercato televisivo» avendo promosso «la ricognizione del sistema con riguardo alla conversione alla tecnologia digitale». RTI sottolinea, nella propria memoria, di aver pienamente ottemperato al «formale richiamo», formulato dall'Autorita' nella delibera n. 226/03/CONS, astenendosi da atti o comportamenti volti a conseguire una posizione dominante nel settore televisivo o a violare i divieti di legge. La societa', inoltre, richiama gli argomenti gia' trattati nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS relativamente alle seguenti tematiche: presunzione di posizione dominante, applicabilita' della clausola dello sviluppo spontaneo, definizione di proventi e risorse. In merito alla quantificazione delle risorse del mercato la societa', nella memoria inviata il 26 aprile 2004, sostiene che l'Autorita' avrebbe utilizzato modalita' di rilevazione dei dati non omogenee nel triennio ed inoltre abbia rilevato puntualmente solo il 95 per cento delle risorse del mercato. RTI ha prodotto uno studio dell'Istituto di Economia dei Media (datato aprile 2004) in cui viene stimata la spesa di comunicazione in Italia dal 1998 al 2003, applicando metodologie di calcolo conformi all'interpretazione dei concetti di risorse e proventi proposta dalla societa'. Lo studio quantifica il valore delle risorse considerando il canone RAI comprensivo della quota spettante all'erario, la spesa degli utenti in acquisto di servizi di televisione a pagamento lordo dell'IVA e misurando la spesa degli inserzionisti al lordo delle commissioni delle agenzie d'intermediazione. Lo studio sottolinea anche l'incremento della spesa sostenuta dalle famiglie (abbonamenti e canone RAI) in rapporto alla spesa degli investitori pubblicitari. Quanto alla tendenze evolutive, RTI afferma che vi sia una sostanziale apertura del mercato alla concorrenza comprovata dall'ingresso nel settore di gruppi imprenditoriali internazionali, come quelli facenti capo ai gruppi SKY Italia ed HCSC. La societa' prosegue osservando che la novita' di maggiore rilievo e' data dalla transizione al sistema televisivo digitale terreste che, riducendo la scarsita' di frequenze, potra' portare giovamenti sul piano della concorrenza e del pluralismo. Come conclusione delle proprie tesi, la societa' RTI ha richiesto di procedere all'archiviazione del procedimento ovvero, in subordine, all'avvio di una nuova fase istruttoria tesa ad effettuare una «ricognizione del sistema nel nuovo quadro, tecnologico e normativo». Inoltre, RTI in data 22 aprile 2004, ha presentato un'istanza di proroga del termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del regolamento, di cui alla delibera n. 26/99, motivando tale richiesta prevalentemente con la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, che, nella tesi della societa', avrebbe mutato il contesto giuridico ed economico di riferimento. L'Autorita' ha rigettato tale istanza con delibera n. 116/04/CONS ritenendo il citato decreto-legge inconferente rispetto al contenuto dell'istruttoria, poiche' sotto il profilo sostanziale il decreto-legge non ha mutato le condizioni del mercato televisivo, ne' ha modificato la norma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 247/1997 che rimane pienamente in vigore. Nel corso dell'audizione conclusiva, RTI ha ribadito di aver ottemperato al formale richiamo non avendo posto in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2, legge n. 249/1997. Tale assunto sarebbe avvalorato dalla tesi secondo cui il superamento delle soglie non costituisca di per se' una posizione dominante vietata. Da cio' deriverebbe che la quota di mercato detenuta da RTI e' compatibile con il formale richiamo di cui alla delibera n. 226/03/CONS. La posizione di Publitalia80. La societa' ritiene che la delibera n. 226/03/CONS subordini l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 249/1997, al verificarsi di due condizioni: «in primo luogo, all'esito dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003; in secondo luogo, all'esito dell'attuazione delle previsioni degli articoli 3, commi 7, 3 e 9 della legge n. 249/1997, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 466/02». Quanto alla seconda condizione Publitalia80 evidenzia come le previsioni di cui all'art. 3 della legge n. 249/1997 non siano state attuate per la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalita' e tempi della definitiva cessazione del cosiddetto «regime transitorio». La societa' richiama, inoltre, le considerazione in merito agli argomenti gia' trattati nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS relativamente alle tematiche della presunzione di posizione dominante, applicabilita' della clausola dello sviluppo spontaneo ed alla definizione dei concetti di proventi e risorse. Relativamente alla quantificazione delle risorse del mercato, la societa' sostiene che l'Autorita' avrebbe operato sulla base di un quadro informativo non completo ed esauriente, sulla base delle medesime osservazioni proposte da RTI. In particolare, con riferimento alla quantificazione delle risorse del mercato la societa', nel corso dell'audizione, ha affermato che l'Autorita' avrebbe utilizzato modalita' di rilevazione dei dati non omogenee nel triennio ed inoltre abbia rilevato puntualmente solo il 95 per cento delle risorse del mercato. La societa' ha richiamato i risultati del citato studio dell'Istituto di Economia dei Media (datato aprile 2004) in cui viene stimata la spesa di comunicazione in Italia dal 1998 al 2003, applicando metodologie di calcolo conformi all'interpretazione dei concetti di risorse e proventi proposta dalla societa'. Publitalia80, nel corso dell'audizione conclusiva, ha inoltre depositato un documento che illustra le quote di mercato degli operatori ricalcolato secondo i criteri proposti da RTI/Publitalia80. In sintesi, Publitalia80 chiede al Consiglio di dichiarare che l'esponente non detiene una posizione dominante ne lesiva del pluralismo e pertanto chiede al Consiglio di procedere all'archiviazione del procedimento, ovvero, in subordine, all'avvio di una nuova fase istruttoria tesa ad effettuare una «ricognizione del sistema nel nuovo quadro, tecnologico e normativo». Nel corso dell'audizione conclusiva la societa' ha espresso, in particolare, le proprie tesi riguardanti presunti errori nelle rilevazioni delle quote di mercato, sostenendo che l'Autorita' avrebbe utilizzato modalita' di rilevazione dei dati non omogenee nel triennio e, inoltre, avrebbe rilevato puntualmente solo il 95 per cento delle risorse del mercato. Publitalia80 ha poi ribadito di considerare la clausola dello sviluppo spontaneo non come una norma per la prima applicazione della legge, ma come una deroga permanente al superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8, nel caso in cui i soggetti non pongano in essere intese o concentrazioni lesive della concorrenza. La posizione di SIPRA. La societa' Sipra, come esplicitato nella memoria del 26 aprile 2004 e nel corso dell'audizione conclusiva, ribadisce la propria estraneita' a qualsivoglia tipo di violazione dei divieti di cui all'art. 2, delle legge n. 249/1997 soprattutto in considerazione del non superamento dei limiti del 30 per cento per la raccolta di risorse economiche. Quanto alle ulteriori considerazioni con particolare riferimento al concetto di unita' economica ed all'applicabilita' della clausola di sviluppo spontaneo, la societa' rimanda integralmente alle memorie depositate nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS. La societa' ha formulato richiesta di accesso agli atti in data 26 aprile 2004. L'accesso si e' svolto in data 29 aprile. La posizione di RAI. La societa', in prima istanza, ha dichiarato di ritenere irrituale l'iter procedimentale seguito dall'Autorita'. In estrema sintesi, RAI sostiene che, nel caso in cui la delibera n. 226/03/CONS avesse inteso prospettare l'avvio di un'istruttoria, allora il procedimento sarebbe illegittimo per violazione della legge n. 241 del 1990 e del Regolamento di cui alla delibera n. 26/99. Diversamente, se la delibera n. 226/03/CONS avesse inteso semplicemente avviare un analisi, allora le risultanze istruttorie, notificate alle parti il 16 aprile, non potrebbero essere validamente utilizzate in quanto non conseguenti ad un'istruttoria. Nel merito, relativamente alla specificita' del servizio pubblico radiotelevisivo e delle conseguenti esigenze di finanziamento, RAI sottolinea gli aspetti gia' sottoposti all'attenzione dell'Autorita' e valutati in occasione del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS e ribadisce che «il ruolo centrale che il servizio pubblico radiotelevisivo svolge nella societa' moderna e' del resto riconosciuto anche a livello comunitario ed internazionale». La societa' evidenzia, inoltre, come la decisione della Commissione europea del 15 ottobre 2003 e la lettera ex art. 17 del regolamento CE n. 659/1999 confermino che la programmazione della RAI e' da ricondursi nella sua integralita' alla funzione di servizio pubblico, da cio' consegue che «l'emittente di servizio pubblico deve poter contare su un regime economico tale da garantirle un ammontare di risorse adeguato e idoneo a svolgere con efficacia ed incisivita' la propria missione [...] in conclusione quindi la Commissione ha richiamato la necessita' che il regime finanziario del servizio pubblico radiotelevisivo sia esaminato unicamente alla luce del fondamentale standard di proporzionalita'.». Alla luce dell'ordinamento comunitario RAI sostiene che qualsiasi provvedimento adottato dall'Autorita' ai sensi dell'art. 2, comma 7, avrebbe l'esito di impedire il conseguimento della missione di servizio pubblico, ad oggi svolta attraverso fonti di finanziamento conformi al principio di proporzionalita', come attestato dalla verifiche della Commissione europea. La societa', inoltre, richiama integralmente le argomentazioni gia' proposte nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS, con riferimento alle seguenti tematiche: applicabilita' dei limiti strutturali alla raccolta di risorse, definizione di posizione dominante vietata, considerazioni relative al computo del canone RAI. Con riferimento a quest'ultimo argomento RAI ribadisce la necessita' che siano scorporate dai proventi le quote di canone destinate ai servizi non riferibili all'emittenza televisiva via etere terrestre ed in particolare: radiofonia, offerta satellitare, informazione regionale, trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche, gestione abbonamenti TV, Rai International. A tale scopo la societa' ha presentato delle tabelle di sintesi che riportano, per gli anni 2001-2003, il dettaglio delle quote di canone impiegate in tali servizi. In conclusione, la societa' chiede che, alla luce dell'analisi del quadro normativo nazionale ed internazionale, non sia configurabile in capo a RAI alcuna violazione delle disposizioni in materia di posizioni dominanti nel settore televisivo, in quanto qualsiasi misura correttiva non avrebbe altro effetto se non quello di pregiudicare il servizio pubblico radiotelevisivo, con effetti negativi sulla tutela del pluralismo ed in contrasto con i principi comunitari. Nel corso dell'audizione conclusiva, RAI ha ribadito i rilievi procedurali svolti in sede di stesura della memoria finale. Ha rimarcato, inoltre, come il potere sanzionatorio dell'Autorita' sarebbe allo stato attuale «bloccato» in attesa di una valutazione sugli adempimenti istruttori affidati all'Istituzione dal decreto-legge n. 352. La societa' ha sottolineato come tale interpretazione risulterebbe coerente con il dispositivo dalla delibera n. 226/03/CONS che condiziona l'adozione di una decisione ex art. 2, comma 7, legge n. 249/1997, sia all'analisi sul triennio 2001-2003 sia all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, della legge n. 249/1997. Rai ha illustrato, inoltre, un'analisi circa l'andamento dei proventi di cui all'art. 2, comma 8, lettera a), legge n. 249/1997 dove ha evidenziato che, nel periodo oggetto di analisi, le risorse assorbite dalla societa' hanno subito un continuo decremento. La societa' ha sviluppato, altresi', un'analisi delle singole componenti di ricavo che presenta l'andamento negativo del valore reale della componente canone e delinea una quota di mercato decrescente, e comunque di non dominanza, per quanto attiene alle risorse c.d. contendibili, ossia abbonamenti pay-tv e pubblicita'. 3) Rilievi interpretativi. Le argomentazioni presentate dagli operatori non differiscono, sul piano sostanziale, dalle osservazioni gia' formulate in occasione del procedimento relativo agli anni 1998-2000 che e' stato definito, anche per quanto riguarda i citati rilievi interpretativi, con la delibera n. 226/03/CONS. Con riferimento ai rilievi di ordine procedurale avanzati dalle parti, relativamente all'assenza di contraddittorio ed alla presunta illegittimita' dell'iter procedurale seguito dall'Autorita', si evidenzia che quanto previsto dal Regolamento contenuto nella delibera n. 26/99 e' stato soddisfatto. In particolare, alle parti interessate e' stato ritualmente notificato con delibera n. 226/03/CONS il provvedimento di avvio dell'istruttoria consentendo il pieno esercizio dei poteri e delle facolta' previste dall'art. 5, comma 2, della delibera n. 26/99. Il Consiglio dell'Autorita', nella sua riunione del 15 aprile 2004, ha ritenuto conclusa l'attivita' di analisi prevista dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 226/03/CONS, autorizzando la trasmissione delle risultanze istruttorie che sono state notificate ai soggetti interessati in data 16 aprile 2004. Il Consiglio ha, altresi', fissato il termine per l'invio delle memorie conclusive per il giorno 26 aprile 2004. In data 26 aprile le societa' RAI, RTI, Sipra e Publitalia80, hanno trasmesso all'Autorita' le proprie memorie inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 226/03/CONS. La societa' Sipra, inoltre, in data 26 aprile 2004 ha formulato richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 11 della delibera 26/99; l'accesso si e' svolto in data 29 aprile. La richiesta di accesso agli atti formulata da RAI e' pervenuta il 28 aprile 2004 ed e' stata accolta in pari data fornendo accesso il successivo 29 aprile. La societa' ha ritenuto di non procedere all'accesso agli atti. In data 30 aprile, infine, si e' tenuta l'audizione conclusiva innanzi al Consiglio nel corso della quale le societa' RAI, SIPRA, RTI, Publitalia80 hanno illustrato le proprie posizioni in ordine alle problematiche oggetto del procedimento. Quanto ai rilievi avanzati dalle societa' RTI e Publitalia80 sulla metodologia di rilevazione dei dati, si segnala che le modalita' di rilevazione adottate dall'Autorita' sono state omogenee nel corso del triennio, basandosi, come noto, sull'uso dei modelli economici relativi alla Informativa Economica di Sistema che, in ciascun anno oggetto di analisi, facevano riferimento alla disciplina prevista dalla delibera n. 129/02/CONS. Relativamente alla presunta incompletezza nella rilevazione delle risorse del mercato la copertura del 95 per cento delle risorse si riferisce, come e' di tutta evidenza, non alla quantificazione delle risorse del mercato, ma bensi' all'ulteriore verifica sui dati compiuta attraverso l'analisi dell'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati. In merito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 249/1997, come disposto dalla delibera n. 226/03/CONS, la tesi sostenuta dalle parti e' che le previsioni di cui all'art. 3 della legge n. 249/1997 non siano state attuate per la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalita' e tempi della definitiva cessazione del regime transitorio. A tale proposito si osserva che il riferimento alla sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, pare inconferente rispetto al contenuto dell'istruttoria. Infatti, sotto il profilo sostanziale, il decreto-legge non ha mutato le condizioni del mercato televisivo, ne' ha modificato la norma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 247/1997 la quale rimane pienamente in vigore, e si applica in modo comune per eliminare violazioni che fanno capo a norme sostanziali diverse e finalizzate a tutelare, in un caso la contendibilita' delle risorse economiche e nell'altro la disponibilita' di risorse frequenziali. Infine, l'art. 1 della delibera n. 226/03/CONS, nella parte in cui dispone l'avvio dell'istruttoria relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003, non condiziona formalmente l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 249/1997 all'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 3, comma 7 e 9, della legge n. 249/1997. 4) Tendenze evolutive dei mercati. L'Autorita' rileva che, con riferimento alle tendenze evolutive dei mercati nel periodo 2001-2003, l'accertamento sulla distribuzione delle risorse economiche conferma sostanzialmente gli assetti di mercato gia' rilevati nell'analisi 1998-2000, di cui alle delibere n. 13/03/CONS e n. 226/03/CONS. In particolare risulta confermata la valutazione del Consiglio dell'Autorita' in merito all'assetto del mercato televisivo italiano: «comunque caratterizzato da una struttura oligopolistica con le caratteristiche proprie del duopolio, ove peraltro risultano confermate anche le difficolta' degli operatori minori ad acquisire quote di audience e di risorse pubblicitarie significative, soprattutto con riferimento al settore dell'offerta di trasmissioni televisive terrestri in chiaro.» A seguito dell'entrata in vigore delle legge n. 66/2001 si e' inoltre verificata una ulteriore concentrazione derivante dalla cessione di rami d'azienda e di impianti da parte di numerose emittenti locali a favore delle maggiori emittenti televisive nazionali (TV Internazionale, RTI, RAI). Con riferimento alle offerte televisive a pagamento, risulta confermata la crescita di questo settore, che appare il piu' dinamico nel panorama del mercato televisivo italiano. Infatti, se la televisione in chiaro via etere presenta le caratteristiche di un prodotto maturo fortemente condizionato dagli andamenti del ciclo economico, la televisione a pagamento ha mostrato, anche in una difficile congiuntura di mercato, tassi di crescita rilevanti nel periodo in esame. Con riferimento ai problemi di natura economico-finanziaria manifestati delle piattaforme Stream e Telepiu', gli stessi dovrebbero essere superati grazie alla recente acquisizione e fusione della societa' Telepiu' da parte di Stream S.p.A., ora denominata SKY Italia, attraverso la quale si potrebbe ottenere nel medio periodo una razionalizzazione dei costi di gestione mediante economie di scala, un rafforzamento della posizione della televisione nella negoziazione dei diritti con le controparti e l'apporto di nuovi mezzi finanziari immessi dall'azionista NewsCorp. Per quanto riguarda le tendenze evolutive, si segnala l'ingresso nel mercato di un operatore internazionale quale il gruppo HCSC Italia S.p.A./TF1 SA che ha acquisito il controllo delle societa' Prima TV ed Europa TV. L'operazione e' stata autorizzata dall'Autorita' con delibera n. 421/03/CONS del 26 novembre 2003, relativamente al profilo della nazionalita', e successivamente perfezionata dalle parti nel dicembre 2003 e nel gennaio 2004. L'emittente Prima TV ha, inoltre, dedicato una quota significativa dei propri impianti alla diffusione in tecnica digitale terrestre ed ha dato l'avvio alla sperimentazione di alcuni canali soltanto nei primi mesi del 2004. L'ingresso dell'operatore HCSC Italia/TF1, ad oggi, in relazione alla programmazione proposta, non ha comportato rilevanti impatti sulla dinamica concorrenziale del mercato televisivo. L'Autorita' ha rilevato nella delibera n. 226/03/CONS come: «non sia possibile allo stato adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 7 della legge nei confronti di soggetti che hanno superato le soglie di cui al comma 8, in base a elementi istruttori risalenti al triennio 1998-2000 e che occorre ora aggiornare con riferimento al triennio in corso.» Terminato l'aggiornamento e considerate le tendenze evolutive dei mercati, non si rilevano discordanze circa le valutazioni gia' svolte in merito alla dinamica competitiva nella delibera n. 226/03/CONS. In merito al grado di pluralismo del settore radiotelevisivo, richiamato dall'art. 2, comma 7 della legge n. 249/1997, nel corso dell'analisi svolta dall'Autorita' sul triennio 2001-2003 non sono state riscontrate sostanziali variazioni rispetto a quanto verificato nella delibera n. 226/03/CONS. In relazione alle risorse tecniche del mercato, come sopra menzionato, si e' peraltro assistito al verificarsi di numerose cessioni di rami d'azienda e di impianti da parte di emittenti locali a favore delle maggiori emittenti televisive nazionali, mentre le risorse economiche e le quote di raccolta pubblicitaria rimangono sostanzialmente concentrate nell'ambito dei soggetti notificati. Inoltre, allo stato, non si sono verificate modifiche negli assetti strutturali del mercato, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 3, commi 7 e 9, della legge n. 249/1997, in seguito all'adozione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43. Pertanto non si rilevano tendenze alla deconcentrazione delle risorse tecniche ed ai conseguenti impatti sulla raccolta delle risorse economiche oggetto della presente analisi, cosi' come poteva prospettarsi in relazione all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 20 novembre 2002, n. 466, entro il termine «certo, e non prorogabile» del 31 dicembre 2003. Per quanto riguarda l'impatto sulla distribuzione delle risorse economiche dello sviluppo della televisione digitale terrestre, si possono prospettare diverse dinamiche di medio/lungo periodo: da un lato la frammentazione degli ascolti che facilitano l'ingresso di nuovi fornitori di contenuti, per lo piu' per programmazioni destinate a target specifici, dall'altra la concentrazione nei confronti dei palinsesti generalisti che si caratterizzano per i rilevanti investimenti. Nel lungo periodo si potra' rilevare un impatto sulla distribuzione delle risorse economiche legato allo sviluppo di nuove forme di pubblicita' interattiva o personalizzata che, allo stato, sono ancora in fase di progettazione. Si rileva infine che in data 29 aprile 2004 il Parlamento ha approvato il D.D.L. 2175 - B-bis recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI radiotelevisione italiana S.p.A. nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, che e' in fase di promulgazione e pubblicazione. Accertato che: a) Negli anni 2001-2003 la societa' RAI S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/1997 in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:
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e) Inoltre che: 1) la delibera n. 226/03/CONS art. 1, comma 1, ha accertato che le societa' RAI S.p.A., Publitalia80 S.p.A. e RTI S.p.A., per il triennio 1998-2000, hanno superato i limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/1997; 2) la medesima delibera ha effettuato formale richiamo alle societa' RAI S.p.A., Publitalia80 S.p.A. e RTI S.p.A. affinche' non ponessero in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/1997; 3) il superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/1997 prefigura nel contesto di mercato in esame posizione dominante ai sensi della legge medesima.
Delibera:
Art. 1.
1. La conclusione dell'attivita' di analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo, relativa agli anni 2001, 2002 e 2003, avviata con delibera n. 226/03/CONS, con l'accertamento del superamento da parte delle societa' RAI S.p.A., RTI S.p.A. e Publitalia80 S.p.A. dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/1997, cosi' come gia' accertato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, con la predetta delibera. 2. Il Commissario Vincenzo Monaci e' incaricato di esaminare, riferire e proporre al Consiglio in merito alle misure da adottarsi ai sensi della legge n. 249/1997 in relazione agli accertamenti di cui al comma 1, anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo di riferimento e dei risultati dell'esame in corso da parte dell'Autorita' della complessiva offerta di programmi televisivi digitali terrestri previsto dalla legge n. 43/2004. La presente delibera e' notificata ai soggetti che partecipano al procedimento ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web: www.agcom.it Roma, 30 aprile 2004 Il presidente: Cheli |