Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 7 maggio 2004 |
Istituzione dell'Universita' telematica non statale «TEL.M.A.». |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001, Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani; Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali; Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning); Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica; Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»; Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto interministeriale del 25 giugno 2003 con il quale e' stato nominato il comitato di esperti di cui all'art. 5 del predetto decreto 17 aprile 2003; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006; Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita' non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003; Vista l'istanza presentata in data 4 dicembre 2003 per la costituzione di una universita' telematica denominata «Universita' telematica TEL.M.A.»; Visto il parere reso dal predetto Comitato di esperti nella seduta del 29 gennaio 2004; Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 aprile 2004; Vista la nota in data 7 maggio 2004 del Presidente del Consorzio TEL.M.A. con cui sono state recepite le osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale con il predetto parere; Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario nel proprio DOC 3/03 dell'aprile 2003; Visto il nuovo schema di Regolamento didattico di Ateneo allegato alla predetta nota;
Decreta: Art. 1.
1. A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'Universita' telematica non statale «TEL.M.A.». 2. L'Universita' e' autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509: Economia e management dell'audiovisivo (classe 17); Produzione e distribuzione audiovisiva (classe 83/S). 3. I corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi. |
| Art. 2.
1. Sono approvati lo Statuto ed il Regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto. |
| Art. 3.
1. Al termine del terzo e quinto anno, di attivita' dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Universita' stessa. 2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2004
Il Ministro: Moratti |
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Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Natura giuridica e fonti normative
1.1 E' istituita in Roma l'Universita' TEL.M.A,di seguito denominata Universita', con personalita' giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa. 1.2 Sono fonti normative specifiche dell'Universita':
a. le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; b. il decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; c. il presente Statuto; d. i regolamenti richiamati nello Statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 2 - Finalita' e attivita'
2.1 L'Universita' ha lo scopo di operare nella formazione, qualificazione e diffusione della cultura adeguando il proprio intervento alle mutevoli condizioni del sistema socio-economico e tecnologico al fine di favorire l'accesso degli studenti nel mercato del lavoro. 2.2 Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita' oltre che attivita' di ricerca, sperimentazione e studio,ai sensi del decreto Ministeriale 17 aprile 2003, svolge attivita' di formazione utilizzando le metodologie e tecnologie informatiche e telematiche della formazione a distanza. A tale fine inoltre l'Universita' adotta ogni iniziativa idonea a:
- favorire l'accesso degli studenti ai corsi di studio a distanza; - offrire un alto grado di indipendenza del percorso didattico; - garantire il monitoraggio continuo del livello di apprendimento; - supportare lo studente per migliorare la comprensione dei contenuti didattici.
2.3 L'Universita' promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale, favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie e facilita il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici. 2.4 L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione. 2.5 Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'Universita', contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali. 2.6 L'Universita' cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, seminari, nonche' attraverso attivita' propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale. 2.7 L'Universita' puo' conferire i titoli di laurea (L), Laurea specialistica (LS), Diploma di specializzazione(DS) e Dottorato di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio a distanza. Puo' altresi' rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, Master di I e II livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea e della Laurea specialistica. 2.8 L'Universita' puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate. 2.9 Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati , italiani ed esteri. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare a, e/o controllare societa' di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e partecipare, a consorzi con altre universita', organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri. 2.10 Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.
Art. 3 - Patrimonio e mezzi finanziari
3.1 L'Universita' e' promossa e sostenuta dal Consorzio TEL.M.A. che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento. 3.2 Altri mezzi finanziari per il funzionamento e lo sviluppo dell'Universita' sono costituiti da:
a. i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti; b. altri proventi delle attivita' istituzionali; c. le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo,da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, siano essi italiani o esteri.
Capo II
Organi centrali dell'Universita'
Art. 4 - Organi dell'Universita'
4.1 Sono organi centrali dell'Universita':
a il Consiglio di Amministrazione; b il Comitato esecutivo; c il Presidente; d il Consigliere delegato (ove nominato); e il Rettore; f il Senato Accademico; g Nucleo di valutazione; h Collegio dei revisori dei conti; i Comitato didattico.
Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - Composizione
5.1 Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di governo amministrativo e digestione economica e patrimoniale dell'Universita'. 5.2 Esso si compone di 9 membri nominati dal Consiglio del Consorzio TEL.M.A. tra cui il Presidente, nonche' da:
a. Rettore; b. Un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; c. Un membro designato dal Senato Accademico tra i professori di ruolo dell'Universita'; d. un rappresentante designato di concerto tra il Ministero dei Beni e Attivita' Culturali ed il Ministero delle Attivita' Produttive.
5.3 La mancata nomina di una o piu' rappresentanze di cui al punto b, c e d non inficia la validita' di costituzione del Consiglio di Amministrazione. 5.4 Tutti i componenti il Consiglio, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato. 5.5 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del quinquennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori. 5.6 lI Consiglio nomina il segretario che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.
Art. 6 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento
6.1 Il Consiglio e' convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere delegato (ove nominati), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno. 6.2 Per la validita' delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. 6.3 Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto il Direttore amministrativo, il segretario e,con l'approvazione del Consiglio, le persone di volta in volta proposte dal Presidente.
Art. 7 - Consiglio di Amministrazione - Competenze
7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni agli altri organi previsti dal presente Statuto. 7.2 Compete al Consiglio di Amministrazione:
a. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b. decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita'; c. deliberare lo Statuto e le relative modifiche.Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del Senato Accademico; d. deliberare i regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e. approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi.
7.3 In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
a. deliberare la costituzione del Comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto; b. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione dell'Universita'; c. approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti; d. nominare il Rettore; e. nominare i Presidi di Facolta'; f. deliberare su proposta del Senato Accademico, il Regolamento didattica di Ateneo; g. deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facolta' e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta delle Facolta'; h. deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori; i. deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami; j. deliberare la nomina del Direttore Amministrativo; k. deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale; l. nominare i membri del Nucleo di Valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento.
7.4 Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:
a su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonche' in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse; b su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire , a professori e ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale; c in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di carica del Rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali; d in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca; e in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonche' ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico; f in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive; g all'accettazione di donazioni, eredita' e legati; h all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie; i su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.
Art. 8 - Comitato esecutivo
8.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, e' formato da componenti in numero di 5, compresi quali componenti di diritto:
a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione; b. il Vice Presidente, se nominato; c. il Rettore; d. il Consigliere delegato, ove nominato.
8.1 I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Amministrativo. 8.2 Il Comitato esecutivo e' convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere delegato, ove nominato. La funzione di segretario del Comitato esecutivo e' esercitata dal segretario del Consiglio di Amministrazione. 8.3 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. 8.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo puo' deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 9 - Presidente
9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito. 9.2 Il Presidente in particolare:
a. provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b. ha la rappresentanza legale dell'Universita'; c. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica; d. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Amministrativo; e. nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, puo' adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Consigliere delegato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.
9.3 Il Presidente viene nominato dal Consiglio del Consorzio TEL.M.A.
Art. 10 - Vice Presidente
10.1 Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare al proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 11 - Consigliere delegato
11.1 Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare, al proprio interno, un Consigliere delegato che dura in carica quanto il Consiglio stesso e puo' essere riconfermato. 11.2 Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.
Art. 12 - Rettore
12.1 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia dell'Universita' o tra personalita' del mondo accademico, scientifico e professionale di riconosciuto valore, dura in carica 5 anni e puo' essere confermato.
12.2 I Rettore:
a. rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; b. cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica; c. fa parte di diritto, per la durata del Suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito; d. convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione; e. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica; f. formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; g. fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; h. adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; i. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'. j. Il Rettore presiede il consiglio di Facolta' nel caso sia attivata una sola Facolta'.
12.3 Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori ordinari l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze e puo' conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore. 12.4 I Rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore ordinario dell'Universita' nell'espletamento delle funzioni di sua competenza. 12.5 Il Rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
Art. 13 - Senato Accademico - Composizione e competenze
13.1 Il Senato Accademico e' composto dal Rettore che lo presiede e dal Preside di Facolta'. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il Direttore Amministrativo dell'Universita' con funzioni di Segretario dello stesso Senato. 13.2 Il Senato Accademico adotta un proprio regolamento interno di funzionamento. In particolare compete al Senato Accademico:
a. proporre al Consiglio di Amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico; b. deliberare il Regolamento didattico di Ateneo e le eventuali variazioni; c. proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche; d. formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dei Corsi di studio dell'Universita'; e. stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca; f. proporre le chiamate di prima e seconda fascia; g. deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facolta'.
Capo III
Struttura e organizzazione dell'Universita'
Art. 14 - Strutture didattiche, di ricerca ed amministrative.
14.1 Appartengono alle strutture didattiche dell'Universita':
a. Le Facolta'; b. I corsi di studio articolati in Corsi di Laurea, Corsi di laurea specialistica, Corsi di Specializzazione e Dottorati di Ricerca; c. Le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
14.2 Le attivita' di ciascuna struttura didattica possono essere disciplinate dal relativo Regolamento, purche' non in contrasto con le norme del Regolamento Didattico d'Ateneo. 14.3 Le Facolta' ed i Corsi di studio sono individuati nel RdA.
Art. 15 - Le Facolta'
15.1 Alle Facolta' competono, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, le decisioni in merito all'organizzazione delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Universita'. 15.2 Alle Facolta' competono, inoltre, l'organizzazione delle altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 15.3 All'interno della Facolta' possono essere attivate le Classi di Corsi di studio, quali raggruppamenti di corsi di studio ai sensi del D.M./99., n. 509. Le Classi di Corsi di studio sono rette dal Consiglio di classe che opera per il coordinamento delle attivita' didattiche relative ai corsi di studio attivati al suo interno. Funzioni, composizione e funzionamento del Consiglio di classe sono disciplinati dal Regolamento didattico di Classe. 15.4 Sono organi della Facolta':
- il Consiglio di Facolta'; - il Preside.
15.5 Il consiglio di Facolta' e' composta da professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e da un rappresentante dei ricercatori. 15.6 Il funzionamento del consiglio di facolta' e' definito dal regolamento di Facolta'. 15.7 Il Consiglio di Facolta':
a. Programma e organizza le attivita' didattiche in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico; b. Approva il Regolamento didattico di Facolta' e lo sottopone al Senato Accademico per la relativa deliberazione; c. Propone i criteri di ammissione ai corsi di studio; d. Propone l'attivazione degli insegnamenti e la copertura degli stessi; e. Esercita tutte le altre funzioni ed attribuzioni previste dall'Ordinamento universitario, nel rispetto delle competenze degli altri organi previsti dal presente statuto; f. Elegge, nel caso di attivazione di piu' Facolta', il Preside; g. Organizza le modalita' di verifica del profitto degli studenti;
Art. 16 - Preside di Facolta'
16.1 Il Preside di Facolta', e' eletto dal Consiglio di Facolta' e nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica un triennio e puo' essere confermato. 16.2 Il Preside:
a. rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'; b. convoca e presiede il Consiglio di Facolta'; c. assicura il regolare svolgimento delle attivita' didattiche della Facolta'; d. e' membro di diritto del Senato Accademico; e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.
Art. 17 - Ricerca
17.1 L'Universita' promuove lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa, oltre che della ricerca scientifica di base. 17.2 L'Universita' puo' collaborare con Universita' italiane e straniere nonche' con Organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca e formazione. 17.3 Le attivita' di ricerca sono effettuate nell'ambito dei Dipartimenti, disciplinati da propri regolamenti.
Art. 18 - Strutture amministrative
18.1 L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata dal Consiglio di Amministrazione. 18.2 Alla direzione della struttura amministrativa e' preposto il Direttore Amministrativo. L'incarico di Direttore Amministrativo e' attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. 18.3 Il contratto, stipulato ai sensi del precedente comma, definisce i diritti ed i doveri del Direttore Amministrativo ed il relativo trattamento economico.
Capo IV
Organi di verifica
Art. 19 - Organi di verifica
19.1 Sono Organi di verifica il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Comitato Didattico.
Art. 20 - Nucleo di Valutazione di Ateneo
20.1 L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione. 20.2 L'Universita' assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 20.3 L'organizzazione, la composizione, le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti. 20.4 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e' nominato dal Consiglio di Amministrazione al quale riferisce con relazione annuale.
Art. 21 - Collegio dei revisori dei conti
21.1 Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili. 21.2 Le procedure di nomina ed il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono definite nel Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.
Art. 22 - Comitato Didattico
22.1 Il Comitato didattico e' composto, secondo norme fissate dal regolamento amministrativo, da una rappresentanza paritetica di docenti designati dalla Facolta' e da studenti ed e' coordinato dal Rettore o da un suo delegato. 22.2 Possono far parte del Comitato anche esperti esterni. 22.3 Il Comitato e' preposto alla verifica delle attivita' didattiche, di orientamento e tutorato e, su richiesta del Consiglio di Facolta', propone iniziative specifiche finalizzate al miglioramento della didattica. 22.4 Il Comitato esprime pareri al Consiglio di Facolta', circa le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 22.5 Il Comitato, nella sola componente dei docenti, certifica il materiale didattico nonche' i servizi erogati dall'Universita'. Capo V
Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo
Art. 23 - Insegnamenti e attivita' didattica
23.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato. 23.2 I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico. 23.3 I contratti di cui al presente articolo, sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ne' danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. 23.4 Da tali contratti deve risultare:
a la espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente; b l'autonomia didattica del docente; c la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro; d la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attivita' didattica, compresi gli esami; e la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita; f la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore di terzi.
Art. 24 - Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico
24.1 I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle Facolta' interessate e secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria. 24.2 Ai professori e ai ricercatori di ruolo dell'Universita' e' assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle Universita' statali.
Art. 25 - Contratti a tempo determinato
25.1 Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Universita' puo' stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera e con giovani dottori di ricerca o in possesso di analoga preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.
Art. 26 - Personale tecnico-amministrativo
26.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti. 26.2 Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.
Capo VI
Studenti
Art. 27 - Ammissione
27.1 Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facolta', determina le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.
Art. 28 - Attivita' di orientamento e tutorato
28.1 L'Universita' promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attivita' di tutorato, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico.
Art. 29 - Diritto allo studio
29.1 L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'Universita' e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo puo' integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso societa' controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni.
Art. 30 - Il contratto con lo studente
30.1 L'Universita', al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalita' di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi, le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.
Art. 31 - Carta dei servizi
30.1 La carta dei servizi, stabilita dall'art.4 del Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, ha la finalita' di informare lo studente sull'offerta formativa dell'Universita'. 30.2 In particolare la carta comprende tutte le informazioni relative:
a. ai diritti e doveri degli studenti; b. alle attivita' didattiche; c. alle modalita' di accesso e di erogazione dei servizi; d. alle soluzioni tecniche fornite;
Capo VII
Norme transitorie e finali
Art. 32 Facolta' e Presidi 32.1 In caso di attivazione di una sola Facolta' le funzioni di Preside della Facolta' sono svolte dal Rettore.
Art. 33 - Prima applicazione
33.1 In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 12, le funzioni del Senato Accademico sono svolte dal Consiglio di Amministrazione integrato da tre Docenti universitari, tra i quali viene individuata il Rettore.
Art. 34. Devoluzione del patrimonio
34.1 Qualora l'Universita' TEL.M.A. dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attivita' o essere privata della personalita' giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto al Consorzio TEL.M.A.
Art. 35 - Entrata in vigore
35.1 Il presente Statuto entra in vigore, previa approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003, a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.
REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO
Art. 1 - Definizioni Art. 2 - Finalita'
TITOLO I TITOLI E CORSI DI STUDIO Art. 3 - Titoli di studio Art. 4 - Corsi di Laurea Art. 5 - Corsi di Laurea specialistica Art. 6 - Corsi di specializzazione Art. 7 - Corsi di Dottorato di ricerca Art. 8 - Master universitari di I e II livello
TITOLO II STRUTTURE, ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI Art. 9 - Strutture didattiche Art. 10 - Facolta' Art. 11 - Classi di Corsi di studio Art. 12 - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio Art. 13 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica Art. 14 - Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica Art. 15 - Regolamento didattico dei Corsi di Specializzazione Art. 16 - Regolamento didattico dei Corsi di Dottorato di ricerca Art. 17 - Regolamento didattico dei Corsi di Master universitario
TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA Art. 18 - Articolazione ed organizzazione dell'attivita' didattica Art. 19 - Crediti formativi universitari Art. 20 - Verifiche del profitto e prove finali Art. 21 - Esame per il conseguimento del titolo di studio Art. 22 - Attivita' didattica integrativa Art. 23 - Comitato didattico Art. 24 - Manifesto degli studi Art. 25 - Piani di studio Art. 26 - Calendario Art. 27 - Compiti Docenti Art. 28 - Orientamento e Tutorato Art. 29 - Certificazioni e Supplemento al diploma Art. 30 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica
TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI Art. 31 - La Caria dei servizi Art. 32 - Il contratto con lo studente Art. 33 - Segreteria didattica Art. 34 - Mobilita' degli studenti Art. 35 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio Art. 36 - Studente a tempo pieno Art. 37 - Studente a tempo parziale Art. 38 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero Art. 39 - Modalita' di iscrizione
TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 40 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo Art. 41 - Rinvio ad altre norme
Art. 1 - Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
a. Per Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia didattica di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509; b. per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di Dottorato di ricerca e i Corsi di Master universitario di primo e secondo livello; c. per Titoli di studio, la Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca, il Master universitario di primo livello e il Master universitario di secondo livello; d. per Decreti Ministeriali, ove non diversamente specificato, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche; e. per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o Classi di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque determinati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica e individuale dai Decreti Ministeriali sulla Determinazione delle Classi delle Lauree universitarie; f. per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2 della Legge del 10 novembre 1990, n. 341, nonche' all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica; g. per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che disciplinano i curricula dei Corsi di studio come specificato dall'art 11 del Regolamento generale sull'Autonomia Didattica; h. per Settori scientifico disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997 e successive modifiche; i. per Credito Formativo Universitario (o credito), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici; j. per Obiettivi Formativi, l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio e' finalizzato; k. per Attivita' Formativa, ogni attivita' volta alla formazione culturale e professionale dello studente, comprendente corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, attivita' di campo, attivita' di orientamento e di tutorato, tirocini, elaborazione di progetti, elaborazione di tesi, studio individuale; l. per Curriculum, l'insieme delle attivita' formative specificate nell'Ordinamento didattico del Corso di studio necessarie alfine del conseguimento del relativo titolo;
Art. 2 - Finalita'
1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Universita' Telematica e delle disposizioni vigenti ed in particolare del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica e dei successivi Decreti Ministeriali, definisce e disciplina:
a. gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio dell'Universita' Telematica; b. gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai Corsi di studio dell'Universita'; c. i criteri generali per lo svolgimento di altri corsi di cui all'art. 6 della Legge 341/1990; d. gli atti di carriera scolastica degli studenti.
TITOLO I
TITOLI E CORSI DI STUDIO
Art. 3 - Titoli di studio
1. l'Universita' TEL.M.A. Telematica - Management - Audiovisivo, rilascia Diplomi di Laurea, di Laurea specialistica nonche' Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master Universitari di I e II livello ai sensi del Decreto ministeriale 17 Aprile 2003 "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 (GU n. 98 del 29-4-2003) 2. L'Universita' adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibile all'utente i corsi di studio a distanza al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici di cui al comma 1. 3. I titoli di cui al comma 1 sono rilasciati al termine dei rispettivi corsi di studio attivati dall'Ateneo in osservanza dei Decreti Ministeriali e, relativamente alla Laurea ed alla Laurea specialistica, nell'ambito delle classi di appartenenza. 4. I requisiti di ammissione ai corsi, la loro durata ed il conseguimento dei titoli di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti didattici: per i corsi di Laurea e Laurea Specialistica sono definiti nei rispettivi ordinamenti didattici. 5. L'Universita', sulla base di apposite convenzioni, puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri Atenei italiani o stranieri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri la durata dei Corsi di studio puo' essere variamente determinata in relazione alle normative dell'Unione Europea. 6. Il Consiglio di Facolta', almeno ogni tre anni, su parere del Nucleo di Valutazione, assicura la revisione dell'elenco dei corsi di studio attivati e la verifica del conseguimento degli obiettivi qualificanti ed assume le iniziative necessarie all'adeguamento dell'offerta didattica. 7. Il Consiglio di Facolta' esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 8. L'Ateneo puo' attivare servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione richiesta dai diversi Corsi di studio. 9. I servizi didattici propedeutici o integrativi, di cui al comma precedente, possono essere attivati anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.
Art. 4 - Corsi di Laurea
1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l'accesso dai Regolamenti dei Corsi di studio. 3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea e' di tre anni. 4. All'atto di istituzione di un Corso di Laurea, il relativo Regolamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in eventuali altri corsi di studio attivati presso l'Universita' , nonche', sulla base di specifiche convenzioni, presso altre universita'.
Art. 5 - Corsi di Laurea specialistica
1. Il Corso di Laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Laura specialistica occorre essere in possesso della Laurea, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Sono richiesti, altresi', il possesso di requisiti curriculari, indicati dal Regolamento di corso di studio, e di una adeguata preparazione personale verificata dall'Universita' secondo modalita' indicate nel presente Regolamento. 3. Deroghe al disposto di cui al precedente comma possono riferirsi esclusivamente a Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli Ordinamenti Didattici. 4. Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di Laurea specialistica. La durata normale del Corso di laurea specialistica e' di due anni dopo la laurea. 5. L'Ateneo puo' istituire Corsi di Laurea specialistica solo se e' gia' attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti Didattici, per i Corsi di Laurea specialistica, con l'eccezione dei Corsi di cui al comma 3.
Art. 6 - Corsi di specializzazione
1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze ed abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazioni di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione, nonche' gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia' conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione, possono essere indicati dai Decreti Ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti Didattici. 3. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli gia' acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea. 4. L'organizzazione e l'attivita' didattica dei Corsi di specializzazione e' disciplinata da apposito Regolamento.
Art. 7 - Corsi di Dottorato di ricerca
1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', Enti Pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione. 2. L'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca richiede il possesso di una delle Lauree specialistiche comprese nell'elenco delle classi precisato dal regolamento didattico relativo al corso di dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca e' consentito anche ai possessori di Diplomi di Laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima dell'entrata in vigore del Regolamento Generale sull'Autonomia. 3. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. 4. I Dottorati di ricerca sono disciplinati dal Regolamento didattico relativo, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Facolta'.
Art. 8 - Master universitari di I° e II° livello
1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999,n. 4, l'Ateneo puo' attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello. 2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario e' di un anno. 3. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui e' possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo l'impostazione dei Regolamenti didattici relativi e' ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. 4. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello. 5. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri.
TITOLO II
STRUTTURE, ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI
Art. 9 - Strutture didattiche
1. Oltre alla struttura didattica di base rappresentata dalla Facolta', l'Universita' puo' attivare le seguenti strutture didattiche:
a. Consiglio di Classe; b. Consiglio di corso di Laurea; c. Consiglio di corso di Laurea Specialistica; d. Consiglio di corso di Specializzazione; e. Consiglio di corso di Dottorato di ricerca; f. Consiglio di Master.
2. Le attivita' di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da appositi regolamenti nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto dell'Universita' e del presente Regolamento. 3. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi possono essere attivate Strutture didattiche interfacolta' e interateneo. Rientrano in tale tipologia sia i Corsi di studio interfacolta', sia i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri atenei, italiani o esteri.
Art. 10 - Facolta'
1. Il presente Regolamento si basa sull'attuale istituzione presso la Universita' TEL.M.A. di una unica Facolta': la Facolta' di Economia. Pertanto le Competenze dalla Legge attribuite al Senato Accademico sono svolte dal Consiglio di Facolta'. 2. La Facolta' e' la Struttura didattica primaria dell'Universita' e la struttura fondamentale di appartenenza, sotto l'aspetto didattico, dei Docenti. 3. Sono Organi delle Facolta' il Preside e il Consiglio di Facolta', le cui funzioni sono disciplinate da apposito Regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Universita' e del presente Regolamento. 4. Il Consiglio di Facolta' assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facolta' stessa e da tutte le strutture didattiche attivate al suo interno nonche' delle attivita' didattiche integrative di cui al Titolo III del presente regolamento. 5. Il Regolamento di Facolta' disciplina le forme ed i tempi entro cui il Consiglio di Facolta' e' invitato a deliberare in merito a:
a. Calendario accademico; b. proposte di istituzione, attivazione e disattivazione di Corsi di studio; c. proposte di istituzione, attivazione e disattivazione di insegnamenti e attivita' didattiche di ogni tipologia; d. definizione e assegnazione dei carichi didattici; e. richieste di trasferimento o di chiamata di idonei per posti di ricercatore, di professore associato o di professore ordinario; f. predisposizione del Manifesto annuale degli studi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 24 del presente Regolamento; g. distribuzione temporale dell'impegno dei professori e dei ricercatori in relazione agli impegni didattici; h. proposte di sperimentazione didattica avanzate dalle Strutture didattiche interessate.
6. lI Regolamento di Facolta' e' emanato con Decreto Rettorale su delibera del Consiglio di Facolta' e del Consiglio di Amministrazione.
Art. 11 - Classi di Corsi di studio
1. Le Classi di Corsi di Laurea e le Classi di Corsi di Laurea specialistica comprendono ciascuna i Corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dall'Universita', aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti della classe e le conseguenti attivita' formative indispensabili. 2. I titoli di studio rilasciati dall'Universita' al termine dei Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale. Il titolo di studio reca la denominazione del Corso di studio corrispondente e l'indicazione della Classe di appartenenza. 3. Le Classi di corso sono rette da un Consiglio di Classe che opera per il coordinamento delle attivita' didattiche relative ai Corsi di studio attivati al suo interno ed e' formato dai membri dei Consigli di studio afferenti alla Classe. 4. Il Consiglio di Classe ha funzioni istruttorie, propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Facolta' cui afferisce, con particolare riferimento a
a. istituzione di Corsi di studio interni alla Classe; b. coordinamento dei curricula progettati dai Corsi di studio interni; c. proposta di attivazione di insegnamenti richiesti dai Corsi di studio della Classe e di disattivazione degli stessi.
5. In caso di mancata attivazione delle classi, i compiti attribuiti al Consiglio di Classe sono svolti dal Consiglio di Facolta'.
Art. 12 - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio
1. L'Universita' puo' attivare o disattivare i corsi di studio con deliberazioni autonome, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. L'istituzione e la cancellazione dei corsi di studio, la modifica degli Ordinamenti Didattici vigenti sono deliberati, previo parere del Nucleo di Valutazione, quando richiesto, dal Consiglio di Facolta' ed approvati dal Consiglio d'Amministrazione: la modifica degli ordinamenti didattici deve inoltre essere approvata dal MIUR, sentito il CUN. 3. Nel caso di disattivazioni, si assicura comunque la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo entro i due anni successivi alla disattivazione dei Corsi di studio stessi. E garantita la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di studio attivati. Modalita' dell'opzione e riconoscimento dei crediti acquisiti sono disciplinati dai Regolamenti di Corsi di studio. 4. L'Universita' puo' attivare servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di Studio. 5. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, con delibera del Consiglio di Facolta', altri corsi in relazione a specifiche esigenze del contesto economico, sociale ed istituzionale in cui opera.
Art. 13 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica
1. L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di Laurea e di Laurea specialistica determina:
a. la denominazione del Corso di studio indicativa di specifiche competenze scientifiche e professionali, la durata e la Facolta' di riferimento; b. la Classe di appartenenza del Corso di studio; c. gli obiettivi formativi del Corso di studio; d. il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; e. I requisiti di ammissione al corso di studio; f. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
2. L'Ordinamento didattico di ciascun corso e' emanato dal Rettore su delibera di approvazione del Consiglio di Facolta' e del Consiglio di Amministrazione. 3. L'Universita' assicura la periodica revisione degli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, anche con la consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. 4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati presso l'Universita', sono allegati al presente Regolamento didattico di Ateneo, del quale fanno parte integrante.
Art. 14 - Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica
1. Il Regolamento didattico del Corso di Laurea o di Laurea specialistica disciplina gli aspetti organizzativi della didattica, con particolare riferimento a:
a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento; b. l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attivita' formative suddivise per anno di corso c. ambiti occupazionali previsti per i laureati d. le possibilita' di iscrizione degli studenti alla Lauree Specialistiche
2. Specifici Regolamenti predisposti d'intesa tra le Facolta' interessate e approvati con le modalita' previste dal presente articolo disciplinano i Corsi di studio afferenti a piu' Facolta'. 3. I Corsi di studio interateneo sono disciplinati da specifici Regolamenti predisposti, sulla base di apposite convenzioni, d'intesa tra Facolta' appartenenti a diversi Atenei e approvati con le modalita' previste dal presente articolo. 4. Il regolamento didattico di ciascun corso dovra' consentire la massima flessibilita' di fruizione dei corsi permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione ditali crediti su un ambito pluriennale. 5. Il Regolamento didattico di ciascun corso e' emanato dal Rettore su delibera di approvazione del Consiglio di Facolta' e del Consiglio di Amministrazione.
Art. 15 - Regolamento didattico dei Corsi di Specializzazione
1. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Specializzazione e' emanato separatamente dal presente Regolamento, secondo la normativa vigente in materia.
Art. 16 - Regolamento didattico dei Corsi di Dottorato di ricerca
1. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Dottorato di ricerca e' emanato separatamente dal presente Regolamento, secondo la normativa vigente in materia.
Art. 17 - Regolamento didattico dei Corsi di Master universitario
1. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Master universitario di primo o secondo livello determina:
a. la denominazione del Corso di Master universitario, indicativa di specifiche competenze scientifiche e professionali; b. gli obiettivi formativi del Corso di Master universitario; c. il quadro generale delle attivita' formative da inserire nel curriculum; d. il numero di crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa; e. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Master universitario di primo o secondo livello disciplina altresi':
a. i tempi e i modi con cui il Consiglio del Corso di Master universitario provvede alla definizione degli obiettivi, alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative; b. l'attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, tenendo conto delle attivita' didattiche eventualmente svolte in collaborazione tra piu' docenti impegnati in piu' Corsi di studio; c. le procedure per lo svolgimento delle verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d. le modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente; e. le modalita' di iscrizione e di riconoscimento dei titoli per l'ammissione; f. la valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di Master universitario, riguardante specificamente i debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'ordinamento didattico; g. le modalita' per il rilascio dei titoli congiunti, di cui all'articolo 3, comma 9 del Regolamento Generale sull'Autonomia.
3. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Master universitario di primo o secondo livello, e le eventuali successive modifiche, sono emanati dal Rettore su delibera di approvazione del Consiglio di Facolta' e del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA
Art. 18 - Articolazione ed organizzazione dell'attivita' didattica
1. L'attivita' didattica comprende lezioni, esercitazioni, attivita' di laboratorio e ogni forma di sperimentazione scientifica nelle forme stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche nel rispetto della liberta' di insegnamento, con modalita' ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti. 2. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli didattici anche di diversa struttura. 3. Le modalita' di erogazione dell'attivita' didattica in rete, relativamente a ciascun modulo del corso di studio, sono organizzate in modi di garantire:
a. l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attivita' formativa basata sull'interattivita' con i docenti/tutor e gli altri studenti; b. un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico; c. l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personabilizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti finali ed ai percorsi di erogazione; d. il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione; e. l'integrazione tra i diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti; f. l'interattivita' con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personabilizzabili e di ottimizzare l'apprendimento; g. l'interattivita' umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, alfine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento; h. la possibilita' di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell'utente con i contenuti on line.
4. Gli insegnamenti possono essere mutuati da parte delle diverse Facolta' dell'Ateneo previ accordi fra le strutture didattiche interessate. 5. Salvo i casi espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici, i corsi di insegnamento "annuali" devono prevedere per le attivita' didattiche una durata minima di 60 ore, quelli "semestrali" una durata minima di 30 ore. 6. L'articolazione e la durata degli insegnamenti sono stabilite dal Consiglio di Facolta', su proposta dei competenti Corsi di studio, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi. 7. I Consigli di Facolta' provvedono, di norma, entro il 30 aprile di ciascun anno a indicare al Consiglio di Amministrazione gli insegnamenti da tenersi per supplenza o affidamento nell'anno accademico successivo.
Art. 19 - Crediti formativi universitari
1. L'unita' di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attivita' formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario e' il credito formativo universitario. 2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attivita' formative richieste dagli Ordinamenti didattici: corrispondono altresi' le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attivita' formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). 3. La quantita' di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e' fissata in 60 crediti. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. 5. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati alfine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le forme di verifica periodica, in forme eventualmente diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attivita' lavorative. 6. La Facolta' puo' prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati, di crediti acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze e abilita' professionali certificate. 7. La Facolta' puo' altresi' prevedere i criteri di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Universita', anche estera, compete al Consiglio di Facolta' cui afferisce il Corso di studio, cui lo studente si iscrive, che valuta, sulla base dei criteri generali indicati dai competenti Comitati di Classe, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.
Art. 20 - Verifiche del profitto e prove finali
1. La valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto, e' svolta presso le sedi dell'Universita', da parte dei professori universitari e ricercatori. 2. Le verifiche in itinere costituiscono elementi essenziali per l'autovalutazione dello studente e la valutazione del docente. 3. I Regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono la tipologia delle prove di verifica. 4. Il risultato delle prove stesse sara' riportato nel libretto personale dello studente. 5. La composizione della Commissione degli esami di profitto e' stabilita dai regolamenti di Facolta'. 6. Gli esami di profitto sono pubblici. 7. Per ciascun insegnamento il Regolamento dei corsi di studio stabilira' le prove di verifica in itinere. 8. I Regolamenti di corso di studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente piu' insegnamenti. 9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono svolgersi secondo il calendario stabilito dalla Facolta'. 10. Per gravi ed eccezionali motivi il Preside puo' autorizzare eventuali deroghe. In questo caso le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate agli studenti.
Art. 21 - Esame per il conseguimento del titolo di studio
1. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano la modalita' dell'esame. La valutazione conclusiva dovra' tenere conto del curriculum dello studente. 2. Il titolo di studio viene rilasciato con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea. 3. Per conseguire il titolo di studio lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio, dovra' svolgere una prova finale e dovra' essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. 4. Per il conseguimento della laurea specialistica e del dottorato di ricerca e' necessaria la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 5. Le commissioni sono composte almeno da cinque membri tra professori di ruolo e ricercatori della facolta'. 6. Possono far parte delle Commissioni professori di Facolta' diverse da quella di riferimento, nonche' professori a contratto. 7. La valutazione degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio e' espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la votazione riportata e' pari o superiore a sessantasei/centodieci. Per la concessione della lode e' richiesta l'unanimita' della Commissione la quale, sempre all'unanimita', puo' altresi' proporre la dignita' di stampa della tesi o la menzione d'onore.
Art. 22 - Attivita' didattica integrativa
1. Le strutture didattiche dell'Universita' possono proporre l'istituzione delle seguenti attivita' integrative e di sostegno:
a. Attivita' didattica propedeutica per l'ammissione ai corsi di Laurea, svolte eventualmente anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici e privati convenzionati; b. attivita' di sostegno finalizzate al recupero del debito formativo durante il primo anno di corso di laurea, per il proseguimento degli studi; c. attivita' integrative ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica; d. corsi finalizzati all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; e. corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento di docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento.
2. Le strutture didattiche possono altresi' istituire, ai sensi della normativa vigente, i seguenti corsi:
a. corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici; c. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi; d. corsi di formazione permanente; e. corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.
3. Le attivita' di cui al comma 1 e comma 2 possono essere svolte in collaborazione con altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri sulla base di apposite convenzioni. 4. L'Universita' rilascia regolare attestazione al termine dei corsi di cui al comma 2.
Art. 23 - Comitato didattico
1. Le attivita' didattiche, di orientamento e tutorato sono oggetto di periodica analisi da parte del Comitato didattico. 2. Il Comitato didattico e' composto, secondo norme fissate dal regolamento di Facolta', da una rappresentanza paritetica di docenti designati dalla Facolta' e studenti ed ecoordinato dal Rettore o da un suo delegato. 3. Possono far parte del Comitato anche esperti esterni. 4. Il Comitato effettua le verifiche e le valutazioni sulla qualita' dell'attivita' didattica anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti. 5. Il Comitato esprime pareri al Consiglio di Facolta' circa la coerenza tra crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 6. Il Comitato, nella sola componente dei docenti, certifica il materiale didattico nonche' i servizi erogati dall'Universita'. 7. Il Comitato collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati. 8. Il Comitato, su richiesta del Consiglio di Facolta', propone iniziative specifiche, o comuni ai corsi di studio, finalizzate al miglioramento della qualita' della didattica. 9. I dati concernenti la valutazione dell'attivita' didattica da parte degli studenti stessi sono pubblici.
Art. 24 - Manifesto degli studi
1. L'Universita' pubblica ogni anno entro il 30 giugno, il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico specificando:
a. i corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi ed i relativi insegnamenti; b. i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati; c. le date di inizio e termine delle attivita' didattiche; d. le modalita' per pre-iscrizioni, iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie; e. le modalita' di accesso ai corsi; f. le modalita' di identificazione e di verifica degli esiti formativi; g. le modalita' di erogazione e fruizione del processo formativo; h. termini entro i quali presentare eventuali proposte di piani di studio individuali; i. ogni altra notizia ritenuta utile ad orientare gli studenti.
2. L'Universita' comunichera' in tempo utile ogni variazione alle informazioni precedentemente fornite.
Art. 25 - Piani di studio
1. I piani di studio consigliati per i singoli corsi di studio sono definiti dai competenti Consigli nel rispetto degli ordinamenti didattici. 2. L'approvazione dei piani di studio individuali,qualora non si discostino dai piani di studio predisposti, ovvero ottemperino integralmente ai criteri ed ai vincoli stabiliti per i piani di studio, e' automatica. In caso diverso sara' il Consiglio di Facolta' ad esaminare ed approvare i piani di studio proposti dallo studente. 3. I regolamenti di Facolta' stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale e' richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio.La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati e' condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma. 4. Gli esami di insegnamenti, eventualmente sostenuti con esito positivo, non compresi tra quelli previsti nel piano di studio approvato, sono registrati nella carriera dello studente, ma non sono conteggiati ai fini dell'acquisizione dei titoli di studio.Essi entrano nella media dei voti di profitto ove le relative discipline siano comprese tra quelle caratterizzanti il corso di studio.
Art. 26 - Calendario
1. Le lezioni, di norma, iniziano il primo ottobre e terminano il 15 giugno. 2. Il calendario didattico viene approvato da ciascuna Facolta' su proposta del competente Consiglio di Corso di studio. 3. Il calendario accademico potra' prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri ecc.) nonche' la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, comprese le prove finali. 5. Il calendario accademico e' emanato dal Preside, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Facolta'.
Art. 27 - Compiti Docenti
1. I professori ed i ricercatori, nel rispetto delle normative previste dallo stato giuridico, adempiono ai compiti didattici contribuendo allo svolgimento regolare dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici. 2. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attivita' didattica nell'ambito della programmazione definita dai Consigli di Facolta' e con l'obbligo di tenuta di registro. 3. La vigilanza sull'attivita' dei docenti e dei ricercatori compete al Preside. 4. I docenti ed i ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica per la formazione a distanza secondo le metodologie didattiche definite.
Art. 28 - Orientamento e Tutorato
1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. L'Universita' provvede ad organizzare anche attraverso le strutture didattiche attivita' di orientamento e tutorato, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della Facolta' e del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro). 2. Per tali finalita' l'Universita', attraverso specifiche strutture per l'orientamento ed il tutorato, provvede a:
a. organizzare attivita' di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria; b. garantire informazioni, predisporre guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi e l'articolazione dei corsi universitari, nonche' notizie amministrative concernenti la carriera scolastica e indicazioni utili ai fini dell'accesso al diritto allo studio; c. favorire ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; d. promuovere gli scambi internazionali di studenti e di docenti; e. attivare forme di tutorato in rete per il sostegno degli studenti nel percorso didattico ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003.
3. Il Tutor, quale perno indispensabile della nuova tipologia di formazione a distanza adottata dalla Universita' TEL.M.A., assume grande rilievo nell'organizzazione della didattica. Il Tutor in particolare:
a) e' un esperto dei contenuti formato appositamente agli aspetti digestione tecnico comunicativi della didattica on-line; b) ha un titolo di Laurea con accertate competenze nel settore di riferimento; c) svolge attivita' di guida/consulenza- supporto allo studente per migliorare la comprensione dei contenuti; d) svolge attivita' di supporto tecnico alla docenza nel monitoraggio dell'andamento complessivo della classe e verifica periodica dell'avanzamento del gruppo per consentire eventuali aggiustamenti in corso d'opera (messa in rete di materiale complementare, seminari life di approfondimento). Il monitoraggio si realizzera' con sviluppo di test on line periodici, formulati e valutati dal docente, che potranno essere sincroni o asincroni. e) coordina il gruppo di studenti;
4. Il Tutor ha compiti di supporto alle componenti di docenza universitaria e funzioni in nessun modo equiparabili all'attivita' di docenza.
Art. 29 - Certificazioni e Supplemento al diploma
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'Universita' rilascia ,come Supplemento al Diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta , secondo i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 2. Il Supplemento al diploma e' predisposto secondo modalita' proposte dalla Facolta' interessata ed approvate dal Consiglio di Facolta'. 3. Secondo le modalita' di cui ai comma 1 e 2, l'Universita' rilascia certificazione relativa alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti corrispondenti. 4. Gli uffici di segreteria rilasciano certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera scolastica dello studente, previa verifica della regolarita' del pagamento delle tasse e contributi universitari.
Art. 30 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica
1. L'offerta didattica dell'Universita' e' pubblica: l'Universita' utilizza forme e strumenti che ne consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi ed alle decisioni assunte in merito al calendario delle attivita' didattiche e degli esami, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori. 2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attivita' didattiche organizzate dalle Facolta', come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico ed il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi con strumenti telematici e/o altri che si riterranno di volta in volta opportuni. 3. Per ogni attivita' didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilita' organizzativa.
TITOLO IV
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
Art. 31 - La Carta dei servizi
1. A tutti gli studenti e' garantito il diritto all'informazione sull'attivita' dell'Universita': a tal fine si adotta una Carta dei Servizi, che indichera' l'attivita' didattica e formativa proposta;i servizi offerti ed i requisiti delle soluzioni tecnologiche adottate; 2. In particolare la Carta esplicitera' le modalita', i piani di studio, le regole dei servizi , la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizi offerti. La Carta inoltre dovra':
a. individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento; b. indicare i tempi e le modalita' con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale; c. indicare le modalita' di identificazione e di verifica; d. indicare le modalita' di tutoraggio
3. La carta sara' disponibile prima dell'inizio dell'anno accademico presso la sede dell'Universita' ed on line.
Art. 32 - Il contratto con lo studente
1. Il perfezionamento dell'iscrizione prevede la stipula di un Contratto con lo studente con il quale da una parte lo studente accetta la Carta dei servizi e le tasse e contributi stabiliti, dall'altra l'Universita' prevede la possibilita' di risoluzione del rapporto contrattuale, ne esplicita le modalita' e garantisce allo studente stesso, il completamento del proprio ciclo formativo. 2. Costituisce parte integrante del Contratto, la Carta dei servizi.
Art. 33 - Segreteria didattica
1. L'Universita' istituisce, a tutela dei diritti degli studenti,una segreteria didattica che sara' disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Facolta'. 2. La segreteria avra' il compito di fornire informazioni didattiche agli studenti e raccogliera' suggerimenti, segnalazioni di disfunzionamenti ed irregolarita' da parte dello studente. 3. La segreteria e' responsabile della tutela dei dati personali degli studenti ed adattera' tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.
Art. 34 - Mobilita' degli studenti
1. Lo studente puo' presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Universita'; e' altresi' consentito lo svolgimento di parte dei propri studi presso universita' straniere (o altre Istituzioni ad esse assimilabili) nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti. 2. Lo studente puo' presentare istanza di trasferimento da o ad altra sede universitaria previa domanda al Rettore.entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il Rettore puo' accogliere la domanda purche' adeguatamente motivata. 3. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Universita' e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Facolta' di destinazione, che valuta, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
Art. 35 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio
1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio ed il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati ai sensi della vigente normativa. 2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio definiscono i requisiti per l'accesso ai rispettivi corsi di studio definendo, ove necessario, le modalita' di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica puo' avvenire anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza ditali requisiti culturali determinati dai Regolamenti prende il nome di debito formativo. 3. Per l'assolvimento del debito formativo l'Universita' prevede l'istituzione di attivita' formative propedeutiche come da art. 22. 4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal Regolamento del Corso di studio, non e' positiva, il competente Consiglio indica specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. 4. Per l'ammissione ai Corsi di studio di II livello, i relativi Regolamenti didattici devono indicare, in quantita' definita, i crediti necessari per l'accesso. L'eventuale debito formativo sara' recuperato con l'iscrizione a corsi singoli, comunque attivati presso l'Ateneo, e con il superamento dei relativi esami.
Art. 36 Studente a tempo pieno
1. Lo studente a tempo pieno si impegna a sostenere per ogni annualita' il numero di esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio. 2. La qualifica di studente a tempo pieno e' mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami, con le procedure di iscrizione e i relativi pagamenti. 3. Lo studente che non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, puo' accedere nuovamente, previa domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purche' regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo al corso di studio. 4. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione come pure la tassa relativa agli anni di interruzione degli studi. 5. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi dell'Universita'. 6. Le disponibilita' finanziarie per l'attivazione delle borse possono provenire anche da fondi di enti o privati. 7. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione,su proposta del Consiglio di Facolta'. L'assegnazione sara' determinata sulla base di una graduatoria elaborata secondo criteri di merito nonche' economici. 8. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno di del corso di Laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente che non abbia conseguito almeno 210 al primo anno e 250 al secondo anno della Laurea specialistica, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente.
Art. 37 - Studente a tempo parziale
1. Lo studente , per particolari e motivate esigenze personali, puo' chiedere di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale. 2. I Regolamenti didattici di ogni corso di studio (escluso il dottorato di ricerca) possono prevedere una diversa organizzazione del piano di studio dello studente non a tempo pieno, nonche' delle differenze del numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti a tempo pieno iscritti al medesimo corso. 3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovra' essere annotato dalla segreteria sul libretto personale dello studente. 4. La studente puo' richiedere la modifica della sua condizione da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno, allorche' abbia regolarizzato la sua posizione rispetto alle attivita' didattiche previste dal regolamento didattico del corso per gli studenti a tempo pieno.
Art. 38 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero
1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilita' studentesca riconosciuti dalle Universita' della Comunita' Europea (programmi Socrates-Erasmus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio. 2. Il Consiglio di Facolta', nell'ambito dei relativi regolamenti didattici, decide sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero, qualora non sia gia' disposto dalla normativa vigente. 3. Il riconoscimento dell'idoneita' di titoli di studio conseguiti ai fini dell'ammissione a Corsi di studio attivati presso l'Ateneo, compresi i Corsi di Dottorato di ricerca, e' approvato dal Consiglio di Facolta'.
Art. 39 - Modalita' di iscrizione
1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto elettronico degli Studi di cui all'art. 26, nonche' negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione a tutti gli studenti ditali informazioni. 2. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario. 3. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso limitato e' disciplinata dal Consiglio di Facolta'. 4. Nei casi in cui l'immatricolazione e' subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Universita' comunichera' tempestivamente termini, modalita' ed adempimenti determinati dal Consiglio di Facolta'. 5. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti "in corso". Per studenti "fuori corso" si intendono quelli che avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno superato gli esami obbligatori previsti per tale anno, come specificato all'art. 36, comma 8, dai rispettivi ordinamenti didattici saranno iscritti all'anno di corso di provenienza quali ripetenti. Lo studente puo' chiedere di essere iscritto "ripetente". 6. Lo studente che per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto esami decade dagli studi. I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione. 7. Coloro che siano gia' in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea specialistica, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Universita' estere, possono iscriversi previo pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti a singoli Corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonche' essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 40 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo
1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Facolta', sentito il Consiglio di amministrazione, ed emanate con decreto rettorale secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore. 2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.
Art. 41 - Rinvio ad altre norme
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento e nei relativi allegati valgono le disposizioni legislative in vigore e lo Statuto.
Ordinamento didattico (ex art. 11 comma 3 Legge 509/99)
Corso di laurea in Economia e Management dell'Audiovisivo - CLEMA
Riferimenti normativi:
Decreto 3 novembre 1999, n. 509 del MURST: regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; D.M. del 4 agosto 2000 Determinazione delle classi delle lauree universitarie
Denominazione del corso:
Corso di laurea in Economia e Management dell'Audiovisivo - CLEMA
Classe di appartenenza: Classe delle Lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (Classe 17)
Obiettivi formativi qualificanti: i laureati nel corso di laurea devono:
- possedere conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche di azienda, mediante l'acquisizione delle necessarie competenze in piu' aree disciplinari: economiche, aziendali, giuridiche e quantitative; - possedere un'adeguata conoscenza delle discipline aziendali, che rappresentano il nucleo fondamentale, declinate sia per aree funzionali (la gestione, l'organizzazione, la rilevazione), sia per classi di aziende dei vari settori (manifatturiero, commerciale, dei servizi, della pubblica amministrazione);
I laureati della classe svolgeranno attivita' professionali nelle aziende, dove potranno svolgere funzioni manageriali o imprenditoriali, nelle pubbliche amministrazioni e nelle libere professioni dell'area economica, aziendale e giuridica con particolare riferimento al settore audiovisivo. Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
- comprendono in ogni caso la necessaria acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi dell'economia e della gestione delle aziende, nonche' i metodi e le tecniche della matematica finanziaria e attuariale, della matematica per le applicazioni economiche e della statistica; - comprendono in ogni caso l'acquisizione di conoscenze giuridiche di base e specialistiche negli ambiti della gestione delle aziende private o pubbliche; - comprendono in ogni caso l'acquisizione di conoscenze specialistiche in tutti gli ambiti della gestione delle aziende pubbliche e private e delle amministrazioni pubbliche; - comprendono la conoscenza in forma scritta e orale di almeno due lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano; - prevedono, in relazione ad obiettivi specifici di formazione professionale ed agli sbocchi occupazionali, l'obbligo di attivita' esterne con tirocini formativi presso aziende e organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale e' pari almeno al 60% dell'impegno orario complessivo, con possibilita' di percentuali minori per singole attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
Conoscenze richieste per l'accesso L'iscrizione al Corso di Laurea e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di Facolta'. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sara' regolato dal Cdf indicando l'anno d'iscrizione e i crediti gia' acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.
Caratteristiche della prova finale Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche La prova finale consiste nella presentazione di una tesi scritta da discutere in seduta pubblica davanti ad una Commissione di docenti che esprime la valutazione complessiva in centodecimi, eventualmente anche con lode.
Quadro generale delle attivita' formative Per completare gli studi lo studente deve acquisire 180 crediti, suddivisivi uniformemente in tre anni (60 crediti per ciascun anno). CLEMA
Corso di laurea in Economia e Management dell'Audiovisivo
Attivita' di base ==================================================================== Ambiti Settori scientifico-disciplinari CFU disciplinari ==================================================================== Economico SECS-P/01 Economia politica 24 SECS-P/02 Politica economica SECS-P/03 Scienza delle finanze SECS-P/06 Economia applicata -------------------------------------------------------------------- Aziendale SECS-P/07 Economia aziendale 8 SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese -------------------------------------------------------------------- Statistico- SECS-S/01 Statistica 5 matematico SECS-S/03 Statistica economica -------------------------------------------------------------------- Giuridico IUS/01 Diritto privato 8 IUS/04 Diritto commerciale -------------------------------------------------------------------- Totale CFU Attivita' di base: 45
Attivita' caratterizzanti
Aziendale SECS-P/07 Economia aziendale 26 SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari -------------------------------------------------------------------- Statistico- SECS-S/03 Statistica economica 8 matematico SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie -------------------------------------------------------------------- Giuridico IUS/04 Diritto commerciale 20 IUS/05 Diritto dell'economia IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/14 Diritto dell'Unione Europea -------------------------------------------------------------------- Totale CFU Attivita' caratterizzanti: 54
Attivita' Affini o integrative
Discipline SECS-P/01 Economia politica 4 economiche SECS-P/02 Politica economica -------------------------------------------------------------------- Discipline ING-IND/35 Ingegneria economico 20 economico- gestionale gestionali SECS-P/09 Finanza Aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale -------------------------------------------------------------------- Cultura SECS-P/04 Storia del pensiero economico 16 scientifica, SECS-P/12 Storia economica tecnologica e SECS-S/04 Demografia giuridica SECS-S/05 Statistica sociale INF/01 Informatica -------------------------------------------------------------------- Formazione M-PSI/06 Psicologia del lavoro e 8 interdisciplinare delle organizzazioni SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro -------------------------------------------------------------------- Totale CFU Attivita' Affini o integrative: 48
==================================================================== Attivita' formative Tipologie CFU Tot CFU ==================================================================== A scelta dello studente 10 -------------------------------------------------------------------- Per la prova finale e Prova finale 3 9 per la conoscenza della lingua straniera Lingua straniera 6 -------------------------------------------------------------------- Altre (art. 10, Ulteriori conoscenze 4 14 comma 1 lettera f) linguistiche Abilita' informatiche e 5 relazionali Tirocini 5 -------------------------------------------------------------------- Totale CFU attivita' formative: 33
Totale crediti corso di laurea: 180
Ordinamento didattico (ex art. 11 comma 3 Legge 509/99)
Corso di laurea specialistica in Produzione e Distribuzione Audiovisiva
Riferimenti normativi: Decreto 3 novembre 1999, n.509 del MURST: regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; D.M. del 28 novembre 2000 Determinazione delle classi delle lauree specialistiche
Denominazione del corso: Corso di laurea specialistica in Produzione e Distribuzione Audiovisiva
Classe di appartenenza: Classe delle lauree specialistiche in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura (83/S)
Obiettivi formativi qualificanti I laureati nel corso di laurea specialistica devono:
- possedere una preparazione culturale e professionale e una qualificazione avanzata, fondata su conoscenze in ambito economico, economico-aziendale e giuridico-sociale, integrata con una formazione in ambito tecnico e formale della gestione del settore culturale e audiovisivo che permetta loro di analizzare, gestire e progettare processi decisionali di sistemi, istituzioni o aziende fortemente interconnessi con le attivita' audiovisive - essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; - possedere conoscenze qualificate atte ad analizzare, progettare e utilizzare sistemi informativi e processi decisionali di governo. Obiettivo del corso di laurea specialistica e' la formazione di figure professionali che possiedano in modo approfondito e specialistico le conoscenze teoriche e tecniche che caratterizzano l'odierno settore audiovisivo, nei settori dello spettacolo e della comunicazione audiovisiva e che siano in grado di applicarle criticamente nelle fasi della progettazione, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi e nella direzione di istituzioni e imprese e nel coordinamento dirigenziale di altri operatori attivi nei medesimi settori.
Ai fini indicati il curriculum del corso di laurea specialistica prevede:
- modalita' di accertamento delle abilita' informatiche; - la partecipazione a tirocini formativi presso organizzazioni e aziende pubbliche e private operanti nei settori del comparto audiovisivo e culturale.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale e' pari almeno al 50% dell'impegno orario complessivo, con possibilita' di percentuali minori per singole attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
Conoscenze richieste per l'accesso L'iscrizione al Corso di Laurea e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facolta'. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sara' regolato dal Cdf indicando l'anno d'iscrizione e i crediti gia' acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.
Caratteristiche della prova finale Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica. La laurea specialistica si consegue dopo aver superato una prova finale, consistente nella presentazione di una tesi scritta elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore. La tesi sara' discussa in seduta pubblica davanti ad una Commissione di docenti che esprime la valutazione complessiva in centodecimi, eventualmente anche con lode.
Quadro generale delle attivita' formative - Per completare gli studi lo studente deve acquisire 300 crediti. Corso di laurea specialistica in Produzione e Distribuzione audiovisiva
Attivita' di base ==================================================================== Ambiti Settori scientifico-disciplinari CFU disciplinari ==================================================================== Economico SECS-P/01 Economia politica 20 SECS-P/02 Politica economica SECS-P/03 Scienza delle finanze SECS-P/06 Economia applicata -------------------------------------------------------------------- Aziendale SECS-P/07 Economia aziendale 10 SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/10 Organizzazione aziendale -------------------------------------------------------------------- Matematico- SECS-S/01 Statistica 9 statistico SECS-S/03 Statistica economica -------------------------------------------------------------------- Giuridico IUS/01 Diritto privato 8 IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico -------------------------------------------------------------------- Totale CFU Attivita' di base: 47
Attivita' caratterizzanti
Discipline SECS-P/02 Politica economica 50 economico- SECS-P/07 Economia aziendale aziendali SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese SEC S-P/10 Organizzazione aziendale -------------------------------------------------------------------- Discipline SECS-S/04 Demografia 16 Statistico- SECS-S/05 Statistica sociale matematiche SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie INF/01 Informatica -------------------------------------------------------------------- Discipline della L-ART/03 Storia dell'arte 32 cultura contemporanea L-ART/05 Discipline dello spettacolo L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione -------------------------------------------------------------------- Totale CFU Attivita' caratterizzanti: 98
Attivita' Affini o integrative
Economico e SECS-P/04 Storia del pensiero 26 aziendale economico SECS-P/06 Economia applicata SECS-P/09 Finanza Aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari SECS-P/12 Storia economica SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica -------------------------------------------------------------------- Socio-giuridico IUS/09 Istituzioni di diritto 18 pubblico IUS/14 Diritto dell'Unione Europea M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni IUS/13 Diritto internazionale SPS/8 Sociologia dei processi culturali e comunicativi -------------------------------------------------------------------- Discipline Urbanistica ICAR/ 21 2 dell'ambiente -------------------------------------------------------------------- Discipline M-STO/04 Storia contemporanea 4 storiche -------------------------------------------------------------------- Totale CFU Attivita' Affini o integrative: 50
Ambito aggregato per crediti di sede
IUS/04 Diritto commerciale 20 IUS/05 Diritto dell'economia ING-IND/35 Ingegneria economico gestionale SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro --------------------------------------------------------------------
==================================================================== Attivita' formative Tipologie CFU Tot CFU ==================================================================== A scelta dello studente 15 15 -------------------------------------------------------------------- Per la prova finale Prova finale 30 30 -------------------------------------------------------------------- Altre (art. 10, comma 1 lettera f) Ulteriori conoscenze 8 40 linguistiche
Abilita' informatiche e 10 relazionali
Tirocini 12 -------------------------------------------------------------------- Totale CFU attivita' formative: 85
-------------------------------------------------------------------- Totale crediti corso di laurea: 300 -------------------------------------------------------------------- |
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