IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Valente Patricia Edith nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 dicembre 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di psicologa e psicoterapeuta, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa e psicoterapeuta; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licenciatura en psicologia presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 12 giugno 1991, e che ha ottenuto l'omologazione di detto titolo con il titolo spagnolo di licenciado en psicologia da parte del «Ministerio de Educacion y Ciencia» di Spagna in data 16 giugno 1987; Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de Salud» di Buenos Aires dal 7 novembre 1991, con matricola n. 17253 ed inoltre iscritta presso il «Colegio Oficial de Psicologos de Madrid» dal 3 ottobre 2003. Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 gennaio 2004; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata; Ritenuto che non e' possibile seguire il percorso europeo in quanto dall'iscrizione all'albo spagnolo non sono maturati i tre anni previsti dalla direttiva n. 89/48; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa; Ritenuto per altro che, per l'esercizio della psicoterapia, il profilo professionale della richiedente non corrisponde a quello dello psicoterapeuta italiano e la differenza di formazione e' tale da non poter essere colmata da misure compensative; Decreta: Art. 1.
1. Alla sig.ra Valente Patricia Edith nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 dicembre 1963, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. 2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta. Roma, 17 maggio 2004 Il direttore generale: Mele |