IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Eichhorn Bernhard Franz, nato a Nurnberg (Germania) il 21 giugno 1959, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di bauingenieurwesen, conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico diplom-ingenieur (dipl. ing.) conseguito presso la «Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck» in data 26 marzo 1999; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo professionale di «Bauingenieurwesen» rilasciato dalla «Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit» in data 23 gennaio 2003; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2004; Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata; Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A settore civile ambientale, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Al sig. Eichhorn Bernhard Franz, nato a Nurnberg (Germania) il 21 giugno 1959, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 17 maggio 2004
Il direttore generale: Mele |