IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Jorno Adam nato a Zefat (Israele) il 3 maggio 1968, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativi per l'esercizio della professione di avvocato in Italia; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in giurisrudenza, conseguito presso la facolta' di giurisprudenza di Perugia in data 18 luglio 2001 riconosciuta dall'Universita' Ebraica di Gerusalemme, facolta' di giurisprudenza, in data 3 luglio 2003; Considerato inoltre che e' iscritto nell'«Israel Bar» con il n. 36412, come attestato in data 16 giugno 2003; Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi del 30 ottobre 2003 e del 24 febbraio 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle Conferenze dei servizi sopra citate; Visto l'art, 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge di cui sopra, che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo; Dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Jorno Adam nato a Zefat (Israele) il 3 maggio 1968, cittadino israeliano, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 modificato dalla legge n. 189/2002. La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata alla questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia. Successivamente al conseguimento del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Jorno potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale israeliano, di cui in premessa, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia. Il riconoscimento sara' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: una prova scritta a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; ed inoltre una prova orale su due materie a scelta del candidato tra le seguenti, oltre a deontologia ed ordinamento forense: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato. Roma, 17 maggio 2004
Il direttore generale: Mele |