Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 maggio 2004
Riconoscimento alla sig.ra Aviles Solano Cruz Elena Elisabeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Aviles Solano Cruz Elena Elisabeth, nata a Manabi-Manta (Ecuador) il 20 ottobre 1970, cittadina ecuadoregna, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale ecuadoregno di abogado, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di abogado de los juzgados i tribunales de la Repubblica, conseguito presso l'«Universidad Laica Vicente Rocafuerte» di Guayaquil-Etensione di Portoviejo (Ecuador) in data 31 luglio 1996;
Considerato inoltre che e' iscritta nel «Colegio de Abogados» di Manabi (Ecuador) dal 28 aprile 1997, come attestato dal «Colegio» stesso;
Considerato che, in data 11 maggio 2002 e' stata accolta la richiesta che «non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia», come da dichiarazione a firma del direttore generale della giustizia civile, in data 11 maggio 2002, non essendo la sig.ra Aviles Solano, alla data di cui sopra, ancora in possesso del permesso di soggiorno;
Preso atto che l'istante ha presentato nuova domanda per il riconoscimento del proprio titolo in quanto in possesso di permesso di soggiorno per lavoro dipendente, rilasciato dalla questura di Milano in data 22 agosto 2003, con scadenza in data 21 settembre 2004;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Aviles Solano Cruz Elena Elisabeth, nata a Manabi-Manta (Ecuador) il 20 ottobre 1970, cittadina ecuadoregna, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.
 
Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) La candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile; 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superameto dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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