Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 aprile 2004 |
Scioglimento della societa' cooperativa edilizia «S. Paolo 80», in Foggia. |
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IL DIRIGENTE del servizio politiche del lavoro di Foggia
Visti: il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni; l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; la legge n. 400 del 17 luglio 1975; il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative, senza nomina del commissario liquidatore; la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attivita' produttive in materia di vigilanza sulle societa' cooperative; il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile; Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo; Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2003 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della societa' cooperativa di cui trattasi; Rilevato che nessuna opposizione e' pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento; Decreta lo scioglimento della societa' cooperativa edilizia «S. Paolo 80», con sede in Foggia, in via C. Colombo n. 192, costituita in data 21 febbraio 1980 con atto a rogito notaio Leonardo Giuliani, repertorio n. 10046, tribunale di Foggia, registro prefettizio n. 2051, registro imprese n. 4582, partita IVA n. 94000700719, posizione B.U.S.C. n. 2380/180503, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto del decreto ministeriale 17 luglio 2003, dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile ed anche in virtu' dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975. Foggia, 22 aprile 2004 Il dirigente: Pistillo |
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