Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 13 aprile 2004 |
Approvazione di n. 18 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2003. |
|
|
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi,
Dispone:
1. Approvazione dei modelli
1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2004, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 2003, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali:
a) Attivita' degli studi notarili, codice attivita' 74.11.2; ----> Studio di settore SK01U; <----
b) Studi di ingegneria, codice attivita' 74.20.F; ----> Studio di settore SK02U; <----
c) Attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita' 74.20.A; ----> Studio di settore SK03U; <----
d) Attivita' degli studi legali, codice attivita' 74.11.1; ----> Studio di settore SK04U; <----
e) Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attivita' 74.12.A; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attivita' 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attivita' 74.14.2; ----> Studio di settore SK05U; <----
f) Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi, codice attivita' 74.12.C; ----> Studio di settore SK06U; <----
g) Attivita' tecniche svolte da disegnatori, codice attivita' 74.20.C; ----> Studio di settore SK08U; <----
h) Studi medici generici convenzionati o meno con il Servizio Sanitario Nazionale, codice attivita' 85.12.1; Studi di radiologia e radioterapia, codice attivita' 85.12.3; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attivita' 85.12.A; Altri studi medici e poliambulatori specialistici, codice attivita' 85.12.B; ----> Studio di settore SK10U; <----
i) Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attivita' 70.32.0; ----> Studio di settore SK16U; <----
j) Attivita' tecniche svolte da periti industriali, codice attivita' 74.20.B; ----> Studio di settore SK17U; <----
k) Studi di architettura, codice attivita' 74.20.E; ----> Studio di settore SK18U; <----
l) Attivita' professionali paramediche indipendenti, codice attivita' 85.14.2; ----> Studio di settore SK19U; <----
m) Attivita' professionale svolta da psicologi, codice attivita' 85.14.3; ----> Studio di settore SK20U; <----
n) Servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0; ----> Studio di settore SK21U; <----
o) Servizi veterinari, codice attivita' 85.20.0; ----> Studio di settore SK22U; <----
p) Servizi di ingegneria integrata, codice attivita' 74.20.2; ----> Studio di settore SK23U; <----
q) Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari, codice attivita' 74.14.B; ----> Studio di settore SK24U; <----
r) Consulenze fornite da agronomi, codice attivita' 74.14.A; ----> Studio di settore SK25U. <----
1.2. I modelli di cui al punto 1.1, lettere g), i), l), n) e p), possono essere altresi' utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di impresa. Tali contribuenti possono utilizzare i predetti modelli anche quando svolgono una delle predette attivita' in maniera secondaria, se per tale attivita' abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.
2.2. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.
3. Modalita' per la trasmissione dei dati
3.1. I modelli, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.
3.2. La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle Entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.
3.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruita' e coerenza, utilizzando modelli o uno schema, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.
4. Asseverazione
4.1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
4.2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attivita'.
Motivazioni
Il presente provvedimento, previsto dall'art. 6 dei decreti ministeriali 20 marzo 2001, 15 febbraio e 8 marzo 2002, 21 febbraio e 6 marzo 2003, stabilisce le modalita' con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali. Inoltre stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e le modalita' di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.
I modelli che sono approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2004.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
• Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), e successive modificazioni;
• Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
• Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
• Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina degli studi di settore • Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
• Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
• Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
• Decreti ministeriali 12 giugno 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998: Approvazione di questionari per gli studi di settore;
• Decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 10 agosto 1998, 26 novembre 1999, 23 ottobre e 13 dicembre 2000: Approvazione di questionari per gli studi di settore;
• Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
• Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
• Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
• Decreto ministeriale 31 luglio 1998: Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
• Decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000, e 19 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
• Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
• Decreto ministeriale 20 marzo 2001: Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali;
• Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 febbraio e 8 marzo 2002, 21 febbraio 2003 e 6 marzo 2003:
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali;
• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2003: Approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 aprile 2004
Il direttore: FERRARA |
| ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli
I modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza: cm 29,7.
E' consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
E' altresi' consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti.
Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente
Lo schema per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri di cui al punto 3.3 del presente provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della congruita' e coerenza devono avere conformita' di struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta piu' agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovra' comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.
Lo schema puo' essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di formato a pagina singola.
Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>.
Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.
La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice. |
|
|
|