Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004
Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna il giorno 14 settembre 2003. (Ordinanza n. 3359).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi il giorno 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
Considerato che l'evento sismico del 14 settembre 2003, ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. Il presidente della provincia di Bologna e' nominato commissario delegato e provvede all'attuazione ed alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
2. Il commissario delegato individua i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 14 settembre 2003, ed adotta, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti dal sisma.
3. Il commissario delegato, ove necessario, puo' avvalersi di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato.
4. Il commissario delegato, d'intesa con il presidente della regione Emilia-Romagna, assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi sismici.
 
Art. 2.

1. Il commissario delegato, presidente della provincia di Bologna stabilisce le modalita' di approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da convocare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o piu' rappresentanti di amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In presenza di un motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione di cui al presente articolo e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi dieci giorni dalla richiesta effettuata dal commissario delegato alle competenti amministrazioni.
 
Art. 3.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49 e 191, comma 3;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20;
legge regionale 8 settembre 2001, n. 2, e successive modificazioni, articoli 8 e 11;
legge regionale 22 maggio 1980, n. 39, e successive modificazioni, articoli 2, 3 e 4;
 
Art. 4.

1. Il commissario delegato, presidente della provincia di Bologna e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui al presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre il termine dello stato d'emergenza.
 
Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di due unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di dodici milioni di euro, si provvede utilizzando le risorse finanziarie di cui all'art. 20-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato presidente della provincia di Bologna con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 7.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
2. Il commissario delegato provvede, altresi', all'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dall'amministrazione provinciale e dai comuni colpiti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 della presente ordinanza.
 
Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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