Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 21 aprile 2004
Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con legge 17 aprile 2003, n. 82, a norma del quale, in attesa dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di competenza dello Stato ai sensi all'art. 117 della Costituzione, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico dello spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi natura regolamentare;
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2002 sullo schema di decreto ministeriale recante «Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
Visto il proprio decreto 27 febbraio 2003 recante «Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Decreta:
Art. 1.
V a l i d i t a'

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attivita' di prosa.
 
Art. 2.
P r o r o g a

1. E' confermato per l'anno 2004 il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 27 febbraio 2003 recante «Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Al decreto ministeriale di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 2, la parola «triennalmente» e' sostituita dalla seguente: «annualmente»;
b) all'art. 9, comma 2:
1) le parole «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni anno»;
2) dopo le parole «della Commissione» aggiungere le seguenti: «e sentita la Conferenza Stato-Regioni;
c) all'art. 11, comma 1:
1) alla lettera f):
dopo le parole «ridotte a» aggiungere le seguenti: «quattromila giornate lavorative e»;
dopo la parola «cento» aggiungere le seguenti: «giornate recitative»;
2) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i teatri stabili di minoranza linguistica o di confine tali limiti di giornate recitative si applicano nella misura del 50%»;
d) all'art. 19, comma 1, dopo le parole «contributo statale» aggiungere le seguenti: non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto».
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali

1. In considerazione dell'emanazione del presente decreto ad attivita' gia' iniziata, per il solo anno 2004 la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e' autorizzata a liquidare, in ragione del cinquanta per cento del contributo percepito con riferimento all'anno 2003, una anticipazione sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda di contributo nei termini previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 27 febbraio 2003 e che abbiano regolarmente documentato l'attivita' dell'ultimo triennio. Con successivo provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo potranno essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente articolo.
2. Resta fermo il termine di presentazione delle domande di contributo previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 27 febbraio 2003.
Roma, 21 aprile 2004
Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e ai beni culturali, registro n. 2, foglio n. 161
 
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