Gazzetta n. 119 del 22 maggio 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72
Testo del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2004), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva
di opere dell'ingegno (( 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e' corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilita', contiene altresi' l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalita' tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. )) Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-&ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonche' quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni. (( 2. Al comma 1 dell'art. 171-ter )) della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «a fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «per trarne profitto». (( 3. Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;».
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita' di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. All'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte»;
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore».
9. All'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.». ))

Riferimenti normativi:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1941, n. 166.
- Il testo dell'art. 71-sexies della citata legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' il
seguente:
«Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione
privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto,
effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente
personale, purche' senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto
delle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere
effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata
a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da
parte di persona fisica per uso personale costituisce
attivita' di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui
agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del
pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera
e' protetta dalle misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito sulla base
di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari
dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante
l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il
possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale
protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso
personale, a condizione che tale possibilita' non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli
altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai
titolari dei diritti.».
- Il testo dell'art. 71-septies della citata legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto-legge nel testo convertito in legge,
e' il seguente:
«Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di
fonogrammi, nonche' i produttori originari di opere
audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i
produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno
diritto ad un compenso per la riproduzione privata di
fonogrammi e di videogrammi di cui all'art. 71-sexies.
Detto compenso e' costituito, per gli apparecchi
esclusivamente destinati alla registrazione analogica o
digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del
prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che
per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul prezzo
di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a
quelle della componente interna destinata alla
registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da
un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di
registrazione audio e video, quali supporti analogici,
supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate
alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso
e' costituito da una somma commisurata alla capacita' di
registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sentito il comitato di cui all'art. 190 e le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative dei produttori
degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la
determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione
o meno delle misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater, nonche' della diversa incidenza della copia
digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e'
sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel
territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli
apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti
soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi
dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In
caso di mancata corresponsione del compenso, e'
responsabile in solido per il pagamento il distributore
degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o
di recidiva, con la sospensione della licenza o
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o
industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la
revoca della licenza o autorizzazione stessa.».
- Il testo dell'art. 174-ter della citata legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' il
seguente:
«Art. 174-ter - 1. Chiunque abusivamente utilizza,
anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o
in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di
strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di
protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o
noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente
legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad
eludere misure di protezione tecnologiche e' punito,
purche' il fatto non concorra con i reati di cui agli
articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del
provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la
quantita' delle violazioni o delle copie acquistate o
noleggiate, la sanzione amministrativa e' aumentata sino ad
Euro 1032,00 ed il fatto e' punito con la confisca degli
strumenti e del materiale, con la pubblicazione del
provvedimento su due o piu' giornali quotidiani a
diffusione nazionale o su uno o piu' periodici
specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta
di attivita' imprenditoriale, con la revoca della
concessione o dell'autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attivita' produttiva o commerciale.
2-bis. Chiunque, in violazione dell'art. 16, diffonde
al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di
condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o
assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa,
mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero,
con le medesime tecniche, fruisce di un'opera
cinematografica o parte di essa, e' punito, purche' il
fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonche'
con la confisca degli strumenti e del materiale e con la
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel
settore dello spettacolo.
2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a
promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di
cui al comma 2-bis e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di Euro 2000 e con le sanzioni accessorie
previste al medesimo comma.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante: «Norme a
favore delle imprese fonografiche e compensi per le
riproduzioni private senza scopo di lucro», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38.
- Il testo dell'art. 171-ter della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, come modificato
dal decreto-legge nel testo convertito in legge, e' il
seguente:
«Art. 171-ter - 1. E' punito, se il fatto e' commesso
per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
chiunque per trarne profitto:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o
diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o
riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in
commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte
della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo
distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad
accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede
in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di
eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra
le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o
che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i
beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorita' amministrativa o
giurisdizionale;
lettera g) mancante (non introdotta da decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68).
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
radio o per televisione, comunica o mette a disposizione
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde
abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne
profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema
di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di
riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal
comma 1;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui
al comma 1.
3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare
tenuita'.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1
comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu'
quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in
uno o piu' periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante:
«Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
- Il testo degli articoli 14, 15, 16 e 17 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e' il seguente:
«Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di semplice
trasporto - Mere conduit). - 1. Nella prestazione di un
servizio della societa' dell'informazione consistente nel
trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni
fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un
accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e'
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni
trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di
accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione
automatica, intermedia e transitoria delle informazioni
trasmesse, a condizione che questa serva solo alla
trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua
durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a
tale scopo.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa,
avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.
«Art. 15 (Responsabilita' nell'attivita' di
memorizzazione temporanea - caching). - 1. Nella
prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario
del servizio, il prestatore non e' responsabile della
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali
informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu'
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle
informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle
informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia
ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni
che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non
appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le
informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni
e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale
o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
la disabilitazione.
2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
aventi funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.
«Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di
memorizzazione di informazioni - hosting). - 1. Nella
prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione, consistente nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non e' responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che
l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto
attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di
fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita'
dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su
comunicazione delle autorita' competenti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o
il controllo del prestatore.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il
prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma
1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
«Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di
sorveglianza). - 1. Nella prestazione dei servizi di cui
agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e'
assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle
informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo
generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attivita' illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14,
15 e 16, il prestatore e' comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria
o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza,
qualora sia a conoscenza di presunte attivita' o
informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del
servizio della societa' dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle
autorita' competenti, le informazioni in suo possesso che
consentano l'identificazione del destinatario dei suoi
servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al
fine di individuare e prevenire attivita' illecite.
3. Il prestatore e' civilmente responsabile del
contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni
di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire
l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un
terzo del contenuto di un servizio al quale assicura
l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita'
competente.».
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, e' il seguente:
«Art. 21 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8,
9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 10.000.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva
i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma
1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della citata
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento
delle violazioni di cui al comma 1 e' presentato al
Ministero delle attivita' produttive, fatta salva l'ipotesi
di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Il testo dell'art. 39 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 68, recante «Attuazione della direttiva
2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto-legge nel testo convertito, e' il
seguente:
«Art. 39. 1. Il compenso di cui all'art. 71-septies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' fissato fino al
31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del
decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti
misure:
a) supporti audio analogici: Euro 0,23 per ogni ora
di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc,
CD-R audio e CD-RW audio: Euro 0,29 per ora di
registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente
per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla
registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati:
Euro 0,23 per 650 megabyte;
d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o
trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3
e analoghi: Euro 0,36 per ogni gigabyte;
e) supporti video analogici: Euro 0,29 per ciascuna
ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R
video e DVD-RW video: Euro 0,29 per ora, pari a Euro 0,87
per un supporto con una capacita' di registrazione di 180
minuti. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i
supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di
fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW:
Euro 0,87 per 4,7 gigabyte. Il compenso e' aumentato
proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla
registrazione analogica o digitale audio o video: tre per
cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore;
h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla
masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato
alla masterizzazione: tre per cento dei relativi prezzi di
listino al rivenditore.».
 
Art. 2.
Disposizioni relative alle attivita' cinematografiche
e allo spettacolo (( 01. All'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi»;
1. All'art. 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'art. 27 ed all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente Direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, concernente «Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art. 8.»;
b) al comma 8, dopo le parole: «decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «non hanno natura regolamentare e». ))

2. Le risorse di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo (( e della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.». In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalita' di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996.
3. L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. All'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non puo' superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati e' subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.
3-ter. L'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1o gennaio 2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'art. 17, anche con riferimento al volume dell'attivita' produttiva ed allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;
c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonche' alla formazione del pubblico giovanile;
d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;
e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarita' dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;
f) valutazione della entita' della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.
3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovra' essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.
4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovra' essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attivita' culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.
5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25.
6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, e' determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.
7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239».
3-quater. Al comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: «, ovvero hanno una partecipazione inferiore al dodici per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attivita',» sono soppresse.
3-quinquies. All'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche».
3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.
3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina
in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, come modificato
dal decreto-legge nel testo convertito in legge e' il
seguente:
«Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito
presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma
1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi,
nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego
dei finanziamenti concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2,
alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute
nel presente decreto, nonche' la percentuale della quota
cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
altresi', le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1,
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata per un periodo di dodici mesi, a partire
dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, come modificato dal decreto-legge
nel testo convertito in legge, e' il seguente:
«Art. 27 (Disposizioni transitorie). - 1. Il presente
decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla
produzione presentate ai sensi dell'art. 7 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si
applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e
dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora
la prima uscita in sala sia antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a
favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul
fondo di cui all'art. 27 ed all'art. 28 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono
valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima
normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse
culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato
depositato presso la competente Direzione generale il
risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del
piano finanziario di cui all'art. 2, comma 5, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo
1994, concernente "Norme di attuazione del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in
favore del cinema", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti
filmici che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse
culturale nazionale e non siano corredate dell'esame
tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario,
possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente
decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con
priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze,
l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento
dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 8, con
esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 2 del medesimo art. 8.
4. La normativa vigente in materia di apertura sale di
cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, e di cui al decreto ministeriale
29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle regioni
nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al
primo comma dell'art. 22 del presente decreto e fino alla
data di entrata in vigore delle stesse.
5. Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore
delle imprese di esercizio presentate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo
di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, e sul fondo di cui alla legge
23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, sono
valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto
ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto
notorio attestante contratto di acquisto, locazione,
programmazione o gestione e di parere favorevole della
commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione
edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze
decadono e possono essere nuovamente presentate secondo la
disciplina di cui all'art. 15 del presente decreto.
6. Le istanze per la concessione dei premi di qualita'
presentate ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono
valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto
ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva
programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre
2003.
7. Le istanze per la concessione di contributi a favore
delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche
sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della
presentazione delle medesime.
8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto
legislativo non hanno natura regolamentare e sono adottati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo.».
- Il testo del comma 83 dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., e' il
seguente:
«83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni
infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili
erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e'
riservata in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova
estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300
miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei
beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro
paesaggistico e per attivita' culturali.».
- Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante:
«Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997,
n. 119.
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, recante: «Disposizioni per la
trasformazione degli enti che operano nel settore musicale
in fondazioni di diritto privato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161, come modificato
dal decreto-legge nel testo convertito in legge, e' il
seguente:
«Art. 10 (Statuto). - 1. Lo statuto deve garantire
l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei
quali non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad
essi rispondono.
2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della
fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei
suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa
concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti,
pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi
spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione
totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali,
con il divieto di distribuzione di utili od altre utilita'
patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di
devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attivita'
similari e a fini di pubblica utilita', in sede di
liquidazione.
3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di
partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto
complessivo al patrimonio della fondazione non puo'
superare la misura del quaranta per cento del patrimonio
stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un
rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori
che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al
patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un
apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale
dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione
dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento
all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione,
fermo restando quanto previsto in materia di composizione
del consiglio di amministrazione. La permanenza nel
consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati
dai fondatori privati e' subordinata all'erogazione da
parte di questi dell'apporto annuo per la gestione
dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i
fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto
di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente
nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato
non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.
4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede
l'ente trasformato. La sede cosi' stabilita non e'
modificabile.
5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in
conformita' delle previsioni statutarie sono approvate
dall'autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro
ricezione.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 345, recante «Disposizioni urgenti in
tema di fondazioni lirico-sinfoniche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n. 277, convertito,
con modificazioni dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2001, n. 21,
come modificato dal decreto-legge nel testo convertito in
legge, e' il seguente:
«4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione
operata con il presente decreto, che non hanno conseguito
la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita'
ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il
31 dicembre 2004, il contributo erogato dallo Stato non
puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio
successivo a quello durante il quale le condizioni predette
si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio
1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239
del Ministro per i beni e le attivita' culturali.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n.
310, recante: «Costituzione della "Fondazione
lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", con sede in
Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici
spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivita'
culturali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre
2003, n. 267, come modificato dal decreto-legge nel testo
convertito in legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e
Teatri di Bari). - 1. E' costituita, con sede in Bari, la
"Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari",
ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di
prioritario interesse nazionale, sottoposto alle
disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati
entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di
amministrazione della Fondazione di cui al comma 1, e'
composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro
membri cosi' individuati:
a) un componente designato dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali;
b) un componente designato dalla regione Puglia;
c) un componente designato dalla provincia di Bari;
d) un componente designato dal sindaco di Bari.
3. Per il componente del consiglio di amministrazione
della Fondazione di cui al comma 1, designato dal sindaco
di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'art. 4, comma
1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4,
del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la
partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui
al comma 1, avviene entro il 31 dicembre 2005.
5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla
Fondazione di cui al comma 1, e' assegnato un contributo a
valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 83, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al
riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle
fondazioni lirico-sinfoniche.
6. La Fondazione di cui al comma 1, acquisisce, previo
accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i
diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in
conformita' al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il
21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il
comune di Bari e le parti private.».
 
Art. 3.
Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura
e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»
1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'art. 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma puo' ricomprendere anche interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo. (( Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma. ))
3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
4. All'art. 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono inserite le seguenti: , di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».
Riferimenti normativi.
- Il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2002, n. 305, S.O., e' il seguente:
«Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo). - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente agli interventi territorializzati
rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate
agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della presente legge, e' effettuata in
relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato
in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale.
Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE,
sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il
cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi
finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli
interventi di accelerazione da realizzare nel 2004
riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza,
trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i
soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli
interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma,
gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio
decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese,
nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere
previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei
contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle
Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001,
n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi'
autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli
importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli
stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse
convenzioni.».
- Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto
2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, S.O., e' il seguente:
«1. Per la progettazione e realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, individuate
in apposito programma approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle
stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di
risorse idriche necessarie a garantire continuita'
dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e
di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
che, ai fini del soddisfacimento del principio di
addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30
per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti
da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o
ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a
ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di
erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori
ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di
progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non
utilizzate dai soggetti attuatori al termine della
realizzazione delle opere sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi di cui al presente articolo.».
- Il testo del comma 6, dell'art. 10 della legge
8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni sui beni
culturali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre
1997, n. 243, S.O., come modificato dal decreto-legge nel
testo convertito in legge, e' il seguente:
«6. Il consiglio di amministrazione della Societa' e'
composto da sette membri, compreso il presidente, nominati
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono
nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il presidente e' nominato sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.».
 
Art. 4.
Interventi nei settori dei beni e delle attivita' culturali
e dello sport
1. Per interventi nel settore dei beni e delle attivita' culturali e dello sport e' autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.
2. E' assegnato a Cinecitta' Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. E' assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4. Gli interventi di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse. (( 4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di 450 mila euro per l'anno 2004, quale contributo per le attivita' celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo e' erogato agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. ))
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. (( 5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450 mila euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 6-bis. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 17, lettera c), dopo le parole: «societa' sportiva di capitali» sono inserite le seguenti parole: «o cooperativa».
6-ter. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 e' sostituito dai seguenti:
«18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa' di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.».
6-quater. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati. ))

Riferimenti normativi.
- Il testo dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2002, n. 305, S.O., come modificato dal
decreto-legge nel testo convertito in legge, e' il
seguente:
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - 1. Le disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa'
sportive dilettantistiche costituite in societa' di
capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a
250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (aggiunge un periodo all'art. 81, comma 1, lettera
m), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.);
b) all'art. 83, comma 2, le parole: «a lire
10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto sui contributi erogati alle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.
28, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
delle Federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI».
7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:
«organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)»
sono inserite le seguenti: «e le societa' e associazioni
sportive dilettantistiche».
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
societa', associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce la lettera i-ter) al comma 1
dell'art. 13-bis, decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.);
b) all'art. 65, comma 2, la lettera c-octies) e'
abrogata.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennita' e
dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del
citato testo unico delle imposte sui redditi» sono
soppresse.
11. All'art. 111-bis, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive
dilettantistiche».
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di
societa' o associazioni sportive dilettantistiche con
personalita' giuridica.
13. Il fondo e' disciplinato con apposito regolamento
adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in
particolare, le forme di intervento del fondo in relazione
all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal fondo e' di natura
sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita'
stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
i limiti delle disponibilita' del fondo.
16. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica
di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361;
c) societa' sportiva di capitali o cooperativa
costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
quelle che prevedono le finalita' di lucro.
«18. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento
all'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche,
compresa l'attivita' didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i
proventi delle attivita' non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive
dilettantistiche che assumono la forma di societa' di
capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di
ricoprire la medesima carica in altre societa' o
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al
comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea
dei soci.».
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20. (Comma abrogato).
21. (Comma abrogato).
22. (Comma abrogato).
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro,
purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di
cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli
impianti sportivi, la gestione e' affidata in via
preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone