Gazzetta n. 118 del 21 maggio 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 30 aprile 2004 |
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, relativi ai versamenti effettuati per via telematica, utilizzando il modello «F24». |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: Art. 1. Sono approvate le specifiche tecniche, di cui all'allegato al presente provvedimento, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti effettuati con il modello «F24». |
| Art. 2. Il contenuto dell'allegato al presente provvedimento sostituisce integralmente quello di cui al punto 2 del provvedimento del 18 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001. |
| Art. 3. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 20 giugno 2002, e' stato approvato il nuovo modello «F 24» appositamente integrato per consentire il versamento dell'ICI presso banche, agenzie postali e concessionari in favore di quei comuni che abbiano stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate. L'utilizzo di detto modello di versamento e' stato reso obbligatorio a far tempo dal 1° marzo 2003 con provvedimento del 3 gennaio 2003. Tutto cio' premesso, si rende necessaria l'approvazione delle specifiche tecniche coerenti con le modifiche apportate al modello. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Normativa di riferimento. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Decreto 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, recante l'approvazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, quelle di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Decreto 31 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2000, concernente l'estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter), e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, di approvazione del nuovo modello «F24» di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati in via telematica, utilizzando il mod. «F24». Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 20 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2002. Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2003. Roma, 30 aprile 2004 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
| Allegato SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI F24 DA PARTE DEI CONTRIBUENTI 1. Avvertenze generali. I contribuenti che compilano il modello F24 tramite il software predisposto dall'Agenzia delle entrate ovvero con strumenti informatici diversi, possono trasmettere i dati dei versamenti ed effettuare il relativo pagamento all'Agenzia stessa per via telematica. Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche tecniche di seguito esposte. Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche non consente il versamento. 2. Contenuto della fornitura. 2.1 Generalita'. Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura e' contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento dei record all'interno della fornitura stessa. I record previsti per la fornitura dei versamenti mod. F24 sono: record di tipo «A»: e' il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico; record di tipo «M»: e' il record che contiene tutti i dati anagrafici e di residenza del contribuente presenti sul modello di versamento F24, nonche', qualora diverso dal contribuente, i dati anagrafici e di residenza del versante; record di tipo «V»: e' il record che contiene tutti i dati contabili presenti sul modello di versamento F24; record di tipo «Z»: e' il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa. 2.1 La sequenza dei record. La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole: presenza di un solo record di tipo «A», posizionato come primo record della fornitura; presenza di un solo record di tipo «M» contenente i dati anagrafici ed identificativi di un versamento; presenza di un record di tipo «V» per ciascun modello F24 relativo al soggetto ed alla data di versamento indicati sul record M che lo precede; presenza di un solo record di tipo «Z», posizionato come ultimo record della fornitura. 2.3 La struttura dei record. I record di tipo «A», «M», «V» e «Z» contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record e' fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate. In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, cosi' come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono. 2.4 La struttura dei dati. I campi dei record di tipo «A», «M», «V», «Z», possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi e' indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. L'allineamento dei dati e' a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi). I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica. Gli importi devono essere espressi in centesimo di euro. 2.5 Il trattamento del codice fiscale. I codici fiscali di persone fisiche o societa' riportati nel modello F24 devono essere formalmente corretti e correttamente strutturati secondo quanto definito negli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale del 23 dicembre 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 1976). 2.6 Avvertenze particolari. Il versamento puo' essere effettuato solo dal soggetto titolare del codice PIN fornito dall'Agenzia delle entrate o dal soggetto dotato di chiave e password di accesso ai servizi forniti via Entratel. Pertanto il codice fiscale fornitore presente sul tipo record «A» deve coincidere con il codice fiscale contribuente presente sul tipo record «M». Soggetto che effettua il versamento diverso dal soggetto contribuente (persone fisiche). Il versamento puo' essere effettuato da un soggetto diverso dal contribuente solo nei casi di rappresentante o erede del contribuente, corrispondenti ai valori «1» e «7» dei codici carica presenti nel modello di dichiarazione unico. In questa ipotesi devono essere obbligatoriamente impostati tutti i campi presenti nella sezione «dati di chi presenta la dichiarazione per altri», presenti sul tipo record «M» e il codice fiscale versante deve coincidere con il codice fiscale fornitore presente sul tipo record «A». Il codice fiscale contribuente indica sempre il soggetto contribuente. Soggetto firmatario che effettua il versamento (persone non fisiche). Il versamento e' sempre effettuato da un soggetto diverso dal contribuente in qualita' di rappresentante legale. Pertanto devono essere obbligatoriamente impostati tutti i campi presenti nella sezione «dati di chi presenta la dichiarazione per altri», presenti sul tipo record «M» e il codice fiscale contribuente deve coincidere con il codice fiscale fornitore presente sul tipo record «A». Scadenza del versamento. L'Agenzia delle entrate effettua l'addebito del conto corrente bancario e determina la data del versamento: a) alla data di scadenza, per i versamenti pervenuti entro tale data; b) alla data di ricezione per i versamenti pervenuti successivamente. Si precisa che, in caso di forniture contenenti un record M seguito da piu' record «V» attribuiti allo stesso contribuente, la data di versamento indicata deve essere omogenea su tutti i record «V». Tabelle di decodifica. Per tutte le tabelle referenziate nelle specifiche tecniche di fornitura si rimanda al sito Internet del Ministero delle finanze (www. agenziaentrate.it). Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura dei dati da inviare all'Agenzia delle entrate.
----> Vedere modelli da pag. 33 a pag. 40 <----
*Nella sezione ERARIO e' possibile indicare una sola coppia di Codice Ufficio/Codice Atto, pertanto nel caso di tributi con coppie distinte di Codice Ufficio/Codice Atto, sara' necessario inviare due record V distinti. **Relativamente ai formalismi dei seguenti dati: codice fiscale; matricola INPS; codice di controllo della posizione assicurativa dell'INAIL; codice posizione assicurativa dell'INPDAI, occorre far riferimento alle specifiche tecniche rilasciate dalle amministrazioni di competenza. ***Nella sezione ICI e Altri Tributi Locali la detrazione abitazione principale puo' comparire una sola volta in corrispondenza del relativo tributo. |
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