IL RETTORE Viste le leggi sull'istruzione universitaria; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2001, n. 376; Visto lo statuto dell'Universita' per stranieri di Siena emanato con decreto rettorale n. 23 del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1995, n. 36, e modificato con decreti rettorali del 24 aprile 1995, 17 ottobre 1995, 13 gennaio 1996, 26 febbraio 1998, 16 giugno 2000, 28 maggio 2001, 6 settembre 2001 (pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 178 del 1° agosto 1995, n. 254 del 30 ottobre 1995, n. 87 del 13 aprile 1996, n. 59 del 12 marzo 1998, n. 160 dell'11 luglio 2000, n. 152 del 3 luglio 2001 e n. 225 del 27 settembre 2001); Vista la deliberazione assunta del consiglio accademico integrato nella seduta del 25 febbraio 2003; Visto il parere favorevole espresso del consiglio di amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2004; Vista la nota ministeriale prot. n. 922 del 30 aprile 2004 con la quale viene comunicato l'assenza di osservazioni da formulare sulle modifiche di statuto presentate; Decreta: Allo statuto dell'Universita' per stranieri di Siena vengono apportate le seguenti modifiche: all'art. 1 (Definizione e compiti) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Universita' per stranieri di Siena, di seguito denominata Universita', e' un istituto superiore statale ad ordinamento speciale ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, e del decreto ministeriale 19 luglio 2001, n. 376.»; all'art. 4 (Il consiglio di amministrazione) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore; b) il prorettore; c) il direttore amministrativo; d) un rappresentante ciascuno dei: professori ordinari, professori associati, ricercatori, docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento, docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento, personale amministrativo e tecnico, eletti dalle rispettive categorie; e) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; g) un rappresentante dell'Universita' degli studi di Siena; h) un rappresentante della regione Toscana; i) un rappresentante del comune di Siena; l) un rappresentante della Amministrazione provinciale di Siena; m) i rappresentanti di enti pubblici o privati che concorrono alle spese di funzionamento dell'Universita' con un contributo il cui ammontare minimo e' determinato, ogni tre anni, da consiglio di amministrazione; n) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, pari a 1/10 del numero complessivo dei componenti il consiglio con il minimo di uno.»; all'art. 8 (Il consiglio di facolta) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il consiglio di facolta' e' composto: a) da tutti i professori universitari di ruolo e fuori ruolo; b) da tutti i docenti incaricati stabilizzati ad esaurimento; c) da una rappresentanza dei ricercatori pari a ÷ dei professori di cui alla lettera a) e comunque non inferiore a due; d) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica pari a ÷ dei professori di cui alla lettera a) con un minimo di uno. Partecipano al consiglio, con funzioni consultive, due rappresentanti dei docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento. Le modalita' di elezione delle rappresentanze di cui al presente articolo sono stabilite nel regolamento generale d'Ateneo.»; all'art. 10 (Organizzazione didattica) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione didattica, si sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e nell'ambito dei compiti definiti nell'art. 1, comma 3, prevede: a) corsi di laurea; b) corsi di laurea specialistica; c) corsi di dottorato di ricerca; d) corso di specializzazione per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 17 febbraio 1992, n. 204; e) corsi di master universitari di primo e secondo livello; f) corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realta' italiane, riservati ai cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero; g) ogni altro corso previsto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, e successive modifiche ed integrazioni; h) corsi di formazione finalizzata e integrativi della didattica previsti dall'ordinamento vigente.»; all'art. 12 (Titoli di ammissione) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'ammissione ai corsi di laurea, di laurea specialistica ed alla scuola di specializzazione e' regolata dall'ordinamento universitario.»; all'art. 13 (Tasse e borse di studio) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le tasse e i contributi dovuti dagli studenti sono determinati dal consiglio di amministrazione e resi noti con il programma annuale dei corsi. Per i corsi previsti alle lettere a) e b) dell'art. 10, primo comma del presente statuto, le tasse ed i contributi vengono determinati sulla base della normativa vigente.»; all'art. 14 (Studenti) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli studenti dei corsi di cui all'art. 10, comma 1, lettera f), possono, all'inizio di ogni sessione, nominare un comitato al fine di far conoscere le proprie esigenze agli organi dell'Universita'.»; all'art. 16 (Centro linguistico) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il centro linguistico e' retto da un direttore designato dal rettore, sentito il consiglio di facolta', tra i professori di ruolo di materie linguistiche. La giunta e' composta: dal direttore, da un professore di ruolo e da un ricercatore di materie linguistiche, nominati dal rettore su proposta del consiglio di facolta', dal segretario amministrativo, da un rappresentante dei docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento, da un rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti dalle rispettive categorie. Le modalita' di elezione sono stabilite nel regolamento del Centro.»; all'art. 17 (Centri di ricerca e servizio) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I centri di ricerca sono retti da un professore di ruolo, nominato dal rettore sentito il consiglio di facolta'. I centri di servizio sono retti da un direttore, nominato dal rettore, scelto fra il personale dell'area tecnico-amministrativa. L'attivita' e le modalita' di funzionamento dei centri sono disciplinate dal regolamento generale d'Ateneo.»; all'art. 19 (Direttore amministrativo) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «2. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore a persona che sia dirigente dell'Ateneo o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Il direttore amministrativo puo' essere coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni da un comitato di direzione i cui membri, scelti tra il personale di ruolo della stessa Universita', sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore.»; «3. Al direttore amministrativo si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa in materia di responsabilita' e verifica dei risultati. Al direttore amministrativo e' riconosciuta un'indennita' di funzione a carico del bilancio dell'Universita' annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, in ragione delle disponibilita' finanziarie.»; «4. Il direttore amministrativo, nell'esercizio dei poteri delle attribuzioni di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001: a) e' membro del consiglio di amministrazione e del consiglio accademico; b) formula proposte agli organi di Ateneo ai fini della elaborazione dei programmi e degli obiettivi dell'Universita'; c) esercita, nell'ambito di delibere generali degli organi d'Ateneo, poteri di spesa ed ha la responsabilita' complessiva della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; d) stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni non riservate al rettore ai sensi del precedente art. 4; e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, utilizzando le risorse strumentali ed umane disponibili; f) verifica periodicamente i carichi di lavoro e la produttivita' degli uffici, adottando misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi dei rendimenti delle attivita' amministrativa, della gestione, delle decisioni organizzative; g) verifica e controlla l'attivita' degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi ed esercita il potere sostitutivo in caso d'inerzia; h) adotta gli atti di gestione del personale tecnico ed amministrativo e provvede alla attribuzione dei trattamenti economici accessori nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi; i) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere; l) adotta tutti gli atti attuativi di deliberazioni generali degli organi d'Ateneo, ivi compresi quelli aventi rilevanza esterna, ed esercita tutte le altre funzioni individuate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.»; «5. Il direttore amministrativo nomina un vicario tra i dirigenti o, in assenza, tra il personale di elevata professionalita' dell'Universita'.»; all'art. 23 (Regolamenti) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il regolamento generale d'Ateneo stabilisce: a) le norme relative all'organizzazione dell'Universita' ed al funzionamento degli organi; b) i criteri e le modalita' di organizzazione dei centri di servizio; c) le modalita' di elezione delle rappresentanze del personale e degli organi; d) le modalita' per le verifiche dei risultati di gestione e delle responsabilita' dirigenziali ai sensi della normativa vigente; e) le modalita' per le assunzioni del personale tecnico e amministrativo e per le relative procedure concorsuali; f) quant'altro sia rinviato alla regolamentazione dell'Universita' da disposizioni di legge in materia di personale, funzionamento degli organi, organizzazione; g) le norme in materia di procedimenti amministrativi e di accesso ai documenti (legge n. 241/1990). Il regolamento generale di Ateneo e' approvato dal consiglio accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, la facolta', i dipartimenti, il centro linguistico, ed e' emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.»; l'art. 24 (Norme transitorie e finali) e' sostituito dal seguente: «1. Fino alla adozione del nuovo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' resta in vigore quello attualmente vigente. 2. Nelle more della approvazione del regolamento generale d'Ateneo, agli adempimenti ad esso rinviati dal presente statuto, provvede il consiglio accademico.». Siena, 5 maggio 2004 Il rettore: Trifone |