Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 29 aprile 2004 |
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 28 marzo 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Ufficio XIII Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE della commissione del 10 gennaio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 28 marzo 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti deltametrina dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° novembre 2003 in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 28 marzo 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti riportati in allegato, contenenti la sostanza attiva deltametrina; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva deltametrina, sono revocate a far data dal 30 aprile 2004, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 28 marzo 2003. |
| Art. 2. 1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita fino al 31 ottobre 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopracitato decreto. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2004 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI DELTAMETRINA LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 28 MARZO 2003
----> Vedere allegato alle pagg. 5 - 6 <---- |
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