Gazzetta n. 116 del 19 maggio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 6 maggio 2004
Integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, in materia di priorita' di dispacciamento delle unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore, nel primo periodo di esercizio delle medesime. (Deliberazione n. 71/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 maggio 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), in particolare l'art. 3, comma 3, e l'art. 11, commi 2 e 4;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico (di seguito: disciplina del mercato elettrico);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04;
la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
Considerato che:
l'attestazione delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02 prevede il rispetto di un indice che tiene conto del risparmio di energia primaria rispetto alla produzione separata di energia elettrica e calore e di un indice per la verifica dell'effettiva produzione di energia termica utile da parte dell'unita' di produzione, e avviene sulla base delle dichiarazioni trasmesse annualmente dai produttori al Gestore della rete e riferite ai dati di produzione a consuntivo dell'anno solare precedente;
conseguentemente, la priorita' di dispacciamento, cosi' come gli altri benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999, e' riconosciuta a titolo definitivo su base annuale alle unita' di cogenerazione che ne hanno titolo con riferimento all'anno successivo a quello a cui i dati di esercizio sono riferiti;
alcuni operatori hanno rappresentato all'Autorita' l'esigenza di ottenere il riconoscimento della priorita' di dispacciamento, quanto alle unita' di produzione in grado di soddisfare, sulla base di dati di progetto e degli esiti dei collaudi, le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02, anche nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio delle predette unita' di produzione ed il 31 dicembre dello stesso anno (di seguito: il primo periodo di esercizio);
con l'avvio, a far data dal 1° aprile 2004, del dispacciamento di merito economico, il mancato riconoscimento della priorita' di dispacciamento per il primo periodo di esercizio comporta la partecipazione delle unita' di produzione di cui al precedente alinea al sistema delle offerte a parita' di condizioni con le unita' di produzione di cui all'art. 10, comma 10.1, lettera g), della deliberazione n. 168/03;
la priorita' di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nella rete quando il prezzo oggetto delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relative alle unita' di produzione di cui al precedente alinea, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del comma 19.5 della deliberazione n. 168/03, e' pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui e' situata l'unita' di produzione, determinato ai sensi dell'art. 19, comma 19.3, lettera b), della deliberazione n. 168/03;
l'accoglimento della sopra richiamata richiesta comporterebbe la previsione di una deroga al regime sopra sinteticamente delineato a cui potrebbe conseguire l'accesso al beneficio della priorita' di dispacciamento con riferimento ad unita' di produzione che potrebbero non rispettare le condizioni previste dalla deliberazione n. 42/02;
la situazione di cui sopra dispiegherebbe effetti gravemente pregiudizievoli della certezza degli esiti del mercato regolamentato dell'energia elettrica;
il limitato periodo di operativita' del dispacciamento di merito economico ad oggi maturato non consente di disporre di dati attendibili circa la possibile entita' delle situazioni complessive derivanti dal riconoscimento della priorita' di dispacciamento ad unita' di produzione che non ne hanno titolo, anche in considerazione del fatto che i relativi effetti non si producono nelle ore in cui la priorita' di dispacciamento riconosciuta senza titolo - determinante ai fini dell'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta;
Ritenuto opportuno prevedere che:
sia riconosciuta agli utenti del dispacciamento di unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore la facolta' di avvalersi della priorita' di dispacciamento per il primo periodo di esercizio, presentando al Gestore della rete, nonche' all'Autorita', la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unita' di produzione e' in grado di garantire il raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02; cio' al fine di riconoscere da subito alle unita' di produzione che garantiscono un significativo risparmio di energia primaria il beneficio della priorita' di dispacciamento;
i soggetti che hanno esercitato la predetta facolta' provvedano ad informare immediatamente l'Autorita' e il Gestore della rete riguardo a situazioni in cui non siano in grado, per cause sopravvenute, di garantire il raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02;
l'Autorita', ferme restando le verifiche previste dalla deliberazione n. 42/02, controlli altresi', anche avvalendosi della Guardia di finanza secondo le modalita' e i criteri che verranno definiti in applicazione della deliberazione n. 60/04, la veridicita' delle informazioni trasmesse al fine di ottenere la priorita' per il dispacciamento per unita' di produzione per il primo periodo di esercizio;
per ragioni di garanzia della certezza degli esiti del mercato, il riconoscimento della priorita' di dispacciamento non venga meno per il primo periodo di esercizio anche nel caso in cui detto riconoscimento sia stato ottenuto in carenza di titolo;
l'utente del dispacciamento, in caso di esito negativo degli accertamenti di cui sopra, versi al Gestore della rete uno specifico corrispettivo di dispacciamento, cio' che si rende necessario al fine di prevenire comportamenti opportunistici;
il corrispettivo di cui al precedente alinea sia quantificato pari al prodotto tra le quantita' di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di cui all'art. 19, com-ma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, in ciascuna delle ore in cui la priorita' di dispacciamento e' risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi;
la destinazione dell'eventuale gettito derivante dalla applicazione dei corrispettivi di cui ai precedenti alinea sia definita con successivo provvedimento dell'Autorita';
Delibera di approvare il seguente provvedimento:
Art. 1.
Modifiche della deliberazione n. 168/03
1.1. All'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo le parole «(di seguito: testo integrato)», sono aggiunte le parole «, le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione n. 42/02,».
1.2. All'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo la definizione di prelievo residuo di area e' inserita la seguente definizione: «primo periodo di esercizio e' il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio di una unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno;».
1.3. Dopo il titolo 4 della parte II della deliberazione n. 168/03, e' inserito il seguente titolo 5:
«TITOLO 5
Dispacciamento delle unita' di produzione combinata
di energia elettrica e calore nel primo periodo di esercizio
Art. 42.1. Ammissione degli utenti di dispacciamento di unita' di produzione
combinata di energia elettrica e calore al beneficio della
priorita' di dispacciamento nel primo periodo di esercizio
42.1.1. L'utente di dispacciamento di una unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo periodo di esercizio di detta unita', della priorita' di dispacciamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, ne fa richiesta al Gestore della rete e, a tal fine, trasmette al medesimo Gestore della rete, nonche' all'Autorita', la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unita' di produzione e' in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02, ivi incluse le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere d) ed f) della medesima deliberazione.
42.1.2. Il Gestore della rete verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.1.1 e comunica all'utente del dispacciamento, nonche' all'Autorita', gli esiti della verifica entro dieci giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta. La qualifica di cogeneratore ai fini della priorita' di dispacciamento e' riconosciuta all'unita' di produzione a decorrere dall'accoglimento della richiesta e fino al termine del primo periodo di esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 42.1.3 e al comma 42.2.1.
42.1.3. I soggetti per i quali e' stata accolta la richiesta di cui al comma 42.1.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorita' e al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unita' di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, la qualifica di cogeneratore ai fini della priorita' di dispacciamento viene meno fino al termine del primo periodo di esercizio.
Art. 42.2. Verifiche delle condizioni per il riconoscimento della produzione
combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione
relative al primo periodo di esercizio
42.2.1. L'Autorita' verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni, anche avvalendosi della Guardia di finanza ai sensi della deliberazione 22 aprile 2004, n. 60/04, la veridicita' delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 42.1.1 al fine di ottenere la qualifica di cogeneratore per la priorita' di dispacciamento per il primo periodo di esercizio. Qualora la verifica dia esito negativo, detta qualifica, riconosciuta a seguito della richiesta di cui al comma 42.1.1, viene meno a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell'esito della verifica.
42.2.2. Con riferimento alle unita' di produzione che abbiano beneficiato della priorita' di dispacciamento ai sensi dell'art. 42.1, la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della deliberazione n. 42/02, deve essere resa entro il 15 gennaio e trasmessa anche all'Autorita'. L'Autorita' verifica l'effettivo raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02, con riferimento al primo periodo di esercizio.
42.2.3. Qualora le verifiche di cui ai commi 42.2.1 e 42.2.2, diano esito negativo, l'utente di dispacciamento, relativamente all'unita' di produzione per la quale si e' avvalso senza titolo della priorita' di dispacciamento, riconosce al Gestore della rete un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantita' di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente art. 19, comma 19.3, lettera c). Tale corrispettivo e' dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorita' di dispacciamento e' risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi.
42.2.4. Ai fini di quanto stabilito ai sensi del precedente comma 42.2.3, le ore in cui la priorita' di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unita' di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del precedente art. 19, comma 19.5, e' pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui e' situata l'unita' di produzione, di cui al precedente art. 19, comma 19.3, lettera b).
42.2.5. In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al comma 42.2.1 e al comma 42.2.2, non determina il venir meno della priorita' di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse.
 
Art. 2.
Disposizioni finali
2.1. Con successivi provvedimenti, l'Autorita' determina la destinazione del gettito rinveniente dal corrispettivo di cui all'art. 42.2, comma 42.2.3, della deliberazione n. 168/03.
2.2. Gli articoli 42.1 e 42.2 della deliberazione n. 168/03 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
2.3. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
Roma, 6 maggio 2004
Il presidente: Ortis
 
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