Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 gennaio 2004 |
Aggiornamento dell'indennita' di confine, in esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del tribunale amministrativo della regione Lombardia n. 3081/02 e n. 3628/03. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 28 dicembre 1989, n. 425, concernente «adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale compreso quello delle amministrazioni autonome»; Visto l'art. 2 della predetta legge n. 425/1989, il quale prevede che l'assegno di confine puo' essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministero del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) in relazione alle variazioni del costo della vita verificatesi nella sede di servizio della localita' di confine dello Stato estero; Vista la circolare di questo Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato n. 22 del 5 marzo 1990 ed in particolare le allegate tabelle 1 e 2, indicanti gli importi dell'assegno di confine spettante, rispettivamente al personale senza e con carico familiare da sottoporre a tassazione nonche' il decreto 15 marzo 1991 del Ministro del tesoro con il quale si e' provveduto a rivalutare, a decorrere dal 1° gennaio 1991, le misure dell'anzidetto assegno e, conseguentemente, ad aggiornare gli importi indicati nelle predette tabelle; Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge n. 438/1992, che prevede il blocco di tutti gli emolumenti rivalutabili in relazione al costo della vita nella misura vigente nell'anno 1992; Considerato che il T.A.R. Lombardia - Sez. I, con sentenza n. 3081/02, passata in cosa giudicata, accogliendo il ricorso prodotto da alcuni dipendenti ed ex dipendenti in servizio presso la circoscrizione doganale di Chiasso contro i Ministeri delle finanze e del tesoro, ha ritenuto non applicabile all'assegno di confine il blocco introdotto dal decreto-legge n. 384/1992; Visto l'art. 48, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.); Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ha espressamente abrogato le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi da lavoro dipendente diverse da quelle contenute nell'anzidetto T.U.I.R.; Considerato che il T.A.R. stesso con sentenza 3628/03 ha dichiarato l'obbligo dell'Ammistrazione dell'economia e delle finanze di adempiere al giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 3081/2002; Rilevato che l'art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2903, n. 350 (legge finanziaria 2004) dispone che «l'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le norme ivi richiamate si interpretano nei senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di continue di cui alla legge 29 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni»; Rilevato che le norme richiamate nel citato art. 36 della legge n. 289 del 2002 sono quelle contenute nell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'art. 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita; Considerato che l'entrata in vigore della norma interpretativa contenuta nel succitato comma 73 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 non esime l'Amministrazione dall'obbligo di dare esecuzione al giudicato formatosi in relazione alle sentenze sopraindicate; Ritenuto, quindi, di dover ottemperare all'anzidetto giudicato e contestualmente rideterminare gli importi dell'assegno di confine da sottoporre a tassazione, ai sensi del regime fiscale di cui all'art. 48, comma 8, del citato T.U.I.R.; Considerato che tali variazioni sono state del 10,14% per gli anni 1991-1992; del 4,23% per gli anni 1993-1994; del 2,61% per gli anni 1995-1996; dello 0,50% per gli anni 1997-1998; del 2,41% per gli anni 1999-2000; dell'1,61% per gli anni 2001-2002, cosi' come rilevato dalla tabella dell'indice nazionale dei prezzi al consumo elaborata dall'Ufficio statistica del Canton Ticino e rilevato che allo scopo occorre prendere a riferimento le variazioni intervenute nel costo della vita per la Svizzera per gli anni 1991-2002; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto ha per oggetto l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, n. 3081/2002 e n. 3628 2003 emesse in esito ai ricorsi proposti da Rosiello Italo, Albanese Guido, Cataneo Giuseppina, D'Amato Francesco, Fagetti Edoardo, Ferrini Ettore, Giallongo Raffaele, Grilli Malvestuto Pietro, Martelli Concetta, Melillo Antonio e suoi eredi (Melillo Michelangelo, Walter e Napoletano Franca), Montesoro Fernando, Nasta Carmela, Renzi Angelo, Salatino Francesco, Stefanizzi Antonio e suoi eredi (Stefanizzi Luigi, Loredana e Luongo Liliana), Valenti Antenore. 2. L'assegno base di confine nelle misure iniziali corrispondenti alla terza fascia, quali risultano dalle tabelle «A» e «B» annesse alla legge n. 425/1989, rivalutate dal decreto del Ministro del tesoro del 16 marzo 1991, sono maggiorate, limitatamente al personale di cui al comma 1, a decorrere dalle sotto indicate date, degli importi riportati nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6, facenti parte integrante del presente decreto: 1° gennaio 1993 (biennio 1991/92) tabella 1 1° gennaio 1995 (biennio 1993/94) tabella 2 1° gennaio 1997 (biennio 1995/96) tabella 3 1° gennaio 1999 (biennio 1997/98) tabella 4 1° gennaio 2001 (biennio l999/00) tabella 5 1° gennaio 2003 (biennio 2001/02) tabella 6. |
| Art. 2. 1. Per il periodo 1° gennaio 1993 - 1° gennaio 2003 il tasso di ragguaglio medio lira/euro-franco svizzero da considerare per la quota percentuale dell'assegno di confine da sottoporre a tassazione, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, e' pari a 0,60 euro. 2. Il presente decreto sara' trasmesso in base alla vigente normativa ai competenti organi di controllo. Roma, 23 gennaio 2004 Il Ministro: Tremonti |
| Allegato
----> Vedere tabelle da pag. 10 a pag. 15 <---- |
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