Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 aprile 2004, n. 127
Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente «Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore»;
Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile»;
Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente «Regolamento recante l'approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;
Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi si e' ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:
in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si e' previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per iminimi e in difetto, per i massimi; la finalita' perseguita e' stata quella della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che cio' possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro;
in ordine alla voce denominata «spese generali», disciplinata dagli articoli 14 tabella A, articolo 8 tabella B, articolo 12 tabella C, dove si e' previsto un aumento nella misura del 25%, si e' considerato l'incremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse, com'e' noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Gli onorari, i diritti e le indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 aprile 2004
Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 114



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
1949, n. 536 (Tariffe forensi in materia penale e
stragiudiziale e sanzioni disciplinari per mancato
pagamento dei contributi previsti dal decreto
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382):
«Art. 1. - I criteri per la determinazione degli
onorari e delle indennita' dovute agli avvocati e ai
procuratori in materia penale e stragiudiziale sono
stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio
nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e
giustizia».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170
(Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e
diritti di procuratore) che sostituisce l'art. 57 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578:
«Art. 57. - I criteri per la determinazione degli
onorari e delle indennita' dovute agli avvocati ed ai
procuratori in materia penale e stragiudiziale sono
stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio
nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio
nazionale forense per quanto concerne la determinazione
degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema
di cassazione ed al Tribunale supremo militare. Le
deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui
al comma precedente devono essere approvate dal Ministro
per la grazia e giustizia.».
- Si riporta il testo dell'articolo unico della legge
7 novembre 1957, n. 1051 (Determinazione degli onorari, dei
diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e
procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile):
«Articolo unico. - I criteri per la determinazione
degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti
agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali
in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale
forense con le modalita' previste dall'art. 1 della legge
3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle
indennita' in materia penale e stragiudiziale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
ALLEGATI

CAPITOLO I

TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE,
AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Art. 1
(Diritto dell'avvocato)

1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.

Art. 2
(Obbligo del cliente)

1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3
(Giudizi non compiuti)

1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 4
(Inderogabilita' della tariffa. Condizioni e limiti)

1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purche' la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

Art. 5
(Criteri generali per la liquidazione)

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' svolta dall'avvocato davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente puo' arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, puo' essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonche' dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attivita' e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione puo' arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda piu' persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico puo' essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti, La stessa disposizione trova applicazione, ove piu' cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro piu' parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
5. Nella ipotesi in cui, pur nella identita' di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.
6. La liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.
7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, codice di procedura civile, eccedenti il valore di Euro 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.

Art. 6
(Determinazione del valore della controversia)

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa e' determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, puo' aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore e' determinato secondo i criteri indicati dal comma I di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; ove cio' non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.
5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da Euro 25.900,01 a Euro 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da Euro 51.700,01 a Euro 103.300,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a Euro 516.500,00.
6. Agli effetti della determinazione del diritto, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente Euro 25.900,00 ma non Euro 103.300,00 a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto in giudizio.

Art. 7
(Pluralita' di difensori e societa' professionali)

1. Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.
2. Se l'incarico professionale e' conferito ad una societa' tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione e' svolta da piu' soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 8
(Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio)

1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la meta' degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.

Art. 9
(Procedimenti davanti ad organi speciali)

1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 10
(Procedimenti arbitrali rituali)

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 11
(Procedimenti speciali)

1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
2. Nel caso che nei procedimenti indicati al precedente comma sorgano contestazioni il cui esame e' devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A.
3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, Titolo I, capo III, sez. I, c.p.c., per quelli previsti dall'art. 669 quaterdecies c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 cc., sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.

Art. 12
(Cause in materia di rapporti di lavoro)

1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera Euro 500,00 gli onorari sono ridotti alla meta'. Per l'assistenza in procedure conciliative, l'onorario dell'avvocato sara' liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.

Art. 13
(Cause di valore superiori ai Euro 5.164.600,00)

Per le cause di valore superiore a Euro 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% dei valore della controversia.

Art. 14
(Rimborso spese generali)

All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio e' dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.

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CAPITOLO II

TARIFFA PENALE

Art. 1
(Criteri generali)

1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessita' e gravita' della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilita' della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessita' dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entita' economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuita' dell'impegno necessario, la frequenza e l'entita' dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessita' di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, etc. - una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine.
4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni "corrispondenza o sessione"; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attivita' di "esame e studio"; per ogni attivita' di "investigazione difensiva"; per ogni "accesso" o "attesa"; per ogni atto o attivita' con la "partecipazione e assistenza" del difensore; per ogni "scritto difensivo". Per ogni udienza e' dovuto: un importo base per la semplice "partecipazione"; una integrazione in caso di "attivita' difensive", indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di "discussione orale". La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attivita' prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.).
5. Gli Onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attivita' difensiva svolta, potra' ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.

Art. 2
(Giudizi non compiuti)

1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto ai rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, gia' compiuto alla data di cessazione dell'incarico.

Art. 3
(Pluralita' di difensori e parti. Societa' professionali)

1. Nel caso di assistenza e difesa di piu' parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potra' essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti, La stessa disposizione trova applicazione ove piu' cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro piu' parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
2. Nel caso di assistenza a due o piu' clienti che abbiano identita' di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avra' diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.
3. Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.
4. Se l'incarico professionale e' conferito ad una societa' tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione e' svolta da piu' soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 4
(Trasferte)

1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avra' diritto all'indennita' di trasferta e al rimborso delle spese cosi' come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5
(Parte civile)

1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti della tariffa civile.

Art. 6
(Rimborsi)

1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, etc.).

Art. 7
(Praticanti abilitati)

1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla meta' per gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati autorizzati al patrocinio.

Art. 8
(Spese generali)

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio e' dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.

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CAPITOLO III

TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)

Art. 1
(Criteri generali)

1. Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. I compensi per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono essere tra loro cumulati. I compensi per le prestazioni di assistenza previsti al punto 2 non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella medesima.
2. Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.
3. Nelle pratiche di particolari importanza, complessita' e difficolta', il massimo dell'onorario puo' essere aumentato fino al doppio. Per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
4. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla meta'.

Art. 2
(Prestazioni stragiudiziali e giudizio/i. Limiti e criteri)

I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3
(Pluralita' di difensori e societa' professionali)

1. Se piu' avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale e' conferito ad una societa' tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione e' svolta da piu' soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 4
(Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio)

1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla meta' per chi e' praticante avvocato autorizzato al patrocinio.

Art. 5
(Criteri per la determinazione del valore della pratica)

1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.
2. Per le pratiche di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da Euro 25.900,01 a Euro 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da Euro 51.700,01 a Euro 103.300,00; se pero' il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di Euro 516.500,00.
3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.
4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.
6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.

Art. 6
(Incarico non portato a termine)

1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7
(Prestazioni con compenso a percentuale)

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avra' riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8
(Indennita' di trasferta)

1. All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno -pernottamento in albergo 4 stelle e vitto -rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, e' dovuta un'indennita' chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennita' di trasferta da un minimo di Euro 10 a un massimo di Euro 30 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di Otto ore giornaliere.

Art. 9
(Inderogabilita' della tariffa. Condizioni e limiti)

1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal terzo comma dell'art. 1, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi, l'onorario minimo non e' derogabile.

Art. 10
(Applicazione analogica)

1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtu' di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 11
(Pratiche di valore superiore ai e 5.164.600,00)

1. Per le pratiche di valore superiore a Euro 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della pratica per i coefficienti precisati nella tabella. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della pratica.

Art. 12
(Rimborso spese generali)

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio spettano per ogni pratica un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari.

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

RELAZIONE

In ossequio al combinato disposto dell'art. 57 del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, dell'art. 1 legge 3 agosto 1949, n. 536 e dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, il Consiglio nazionale forense ha sottoposto all'attenzione del Ministro della giustizia i nuovi criteri di riferimento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' dovuti agli avvocati per l'esercizio della attivita' professionale, approvati con delibera adottata nella seduta plenaria del 20 settembre 2002.
Ai sensi delle suddette disposizioni, le tariffe forensi dovrebbero essere aggiornate ogni due anni. Il termine predetto ha natura ordinatoria, ed essendo trascorsi dieci anni dall'ultimo aggiornamento attuato con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, appare opportuno provvedere al periodico aggiornamento delle tariffe.
Com'e' noto, nel decennio trascorso si sono succedute rapide trasformazioni nel Paese e nell'amministrazione della giustizia. La professione di avvocato si e' adattata ai mutamenti normativi comportanti modifiche di taluni riti sia civili che penali, alla complicazione del sistema normativo in relazione ai processi di internazionalizzazione dei traffici, all'integrazione del nostro ordinamento giuridico con l'ordinamento comunitario. Tale processo innovativo ha comportato per la professione forense la necessita' di una formazione e di un aggiornamento costanti, la necessita' di una costosa opera di progressiva informatizzazione degli studi professionali e degli altri strumenti per l'esercizio quotidiano dell'attivita', l'adeguamento delle prassi e dei parametri di riferimento deontologici.
E' peraltro necessario che i cittadini ricevano dagli avvocati un'opera di assistenza e di tutela adeguata e pronta che, pur nella inevitabile varieta' delle esperienze e delle qualita' personali, offra alla collettivita' standard comuni al di sotto dei quali la protezione del fondamentale diritto di difesa, propria delle democrazie pluraliste contemporanee, si risolverebbe nell'accentuazione delle discriminazioni piuttosto che nell'aumento delle opportunita' per tutti i cittadini.
In questo quadro, il mantenimento di un sistema di onorari professionali minimi inderogabili appare, ove correttamente inteso, non come un'indebita protezione di operatori professionali ai margini del mercato, ma come la garanzia pubblica che evita alla collettivita' gli effetti piu' dannosi del dispiegamento, senza alcun limite delle dinamiche della concorrenza commerciale. Ad avvalorare tale predicato, la recente sentenza Corte di giustizia delle Comunita' europee 19 febbraio 2002, in causa C35-99, ha posto fine ad un annoso dibattito circa la compatibilita' del sistema tariffario con l'art. 81 del Trattato CE, chiarendo come la deliberazione da parte del Ministro per la giustizia, conseguente alla proposta del Consiglio nazionale, salvaguardi la valenza pubblicistica del relativo procedimento, in funzione della protezione degli interessi generali della collettivita', e non gia' degli interessi specifici della categoria professionale.
La decisione dell'organo di giustizia comunitario ben si integra con il quadro di riferimento dell'ordinamento italiano vigente, dove la tradizionale collocazione pubblicistica delle organizzazioni di autogoverno degli avvocati, i Consigli degli ordini forensi, si e' arricchita negli ultimi anni di numerose ulteriori funzioni di natura squisitamente pubblica, in ossequio al principio di sussidiarieta', quali quelle connesse al gratuito patrocinio e alla difesa d'ufficio.
L'inadeguatezza delle tariffe vigenti non si limita ai valori monetari riferiti al 1994 e pertanto non adeguati all'incremento del costo della vita, ma concerne anche l'impianto sistematico delle stesse. Invero, da un lato quelle civili non considerano le variazioni intervenute nella geografia giurisdizionale, dall'altro, quelle penali, ove ad esempio non e' prevista espressamente neppure una voce relativa alla partecipazione alle udienze, rende, a volte, difficoltosa la redazione delle parcelle. Altre importanti innovazioni degli ultimi anni, come l'istituzione delle societa' tra avvocati, disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 in attuazione della direttiva 98/5/CE, nonche' l'equiparazione del domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione nell'albo, richiedono di essere recepite nella tariffa.
La citata inadeguatezza si e' aggravata a partire dal 1° gennaio del 2002 in ragione della introduzione dell'euro e della perdita di

valore legale della lira. Il Consiglio nazionale forense ha dovuto allora compiere un'attivita' di adeguamento interpretativo conseguente all'inutilizzabilita' di uno strumento tariffario concepito e strutturato per una moneta diversa. Le regole legali di conversione sono state applicate sulla base di approfonditi studi e del parere del Comitato Euro presso il Ministero delle Finanze. Questo ha scongiurato il rischio di grande incertezza e di confusione ingenerato tra gli operatori dalla non corretta applicazione dei metodi di conversione. Pur tuttavia molte difficolta' non potevano essere superate. Non si e' potuto che prendere atto, ad esempio, della inapplicabilita' di regole e criteri di cui alla tariffa vigente in lire, prima fra tutte la regola dell'arrotondamento dei valori monetari alle 5.000 lire. Ne e' risultata una tariffa costituita da valori monetari espressi fino al centesimo di Euro, evidentemente ben piu' complessa da maneggiare. In occasione dell'aggiornamento delle tariffe, e' stato necessario rivedere le stesse anche in relazione a tale profilo.
La revisione delle tariffe rappresenta peraltro l'occasione per correggere e migliorare le insufficienze e le difficolta' interpretative derivanti dall'applicazione delle tariffe del 1994 e che, talvolta, ha cagionato oscillazioni notevoli in sede di applicazione giurisprudenziale. Di qui l'attenzione e l'interesse del Consiglio nazionale forense, che ha condotto in merito una lunga attivita' preparatoria e di studio, lungo i primi sette mesi del 2002, per il tramite della propria Commissione tariffe, avvalendosi anche di consulenti esterni qualificati nel calcolo matematico e nella ragioneria.

La Tariffa si fonda sui seguenti criteri generali.

La Tariffa e' informata ad un generale principio di ragionevolezza che ha consigliato di partire dall'impianto delle tariffe vigenti, per procedere a revisioni e miglioramenti che muovono nella direzione dell'adozione di uno strumento piu' agile ed intellegibile e che, soprattutto, non dia luogo a divergenze interpretative.
Il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 prevedeva articolati che recavano regole generali e criteri relativi agli onorari per l'attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria, per l'attivita' giudiziale penale, e per l'attivita' professionale stragiudiziale; recava inoltre due tabelle, una relativa agli onorari giudiziali civili, amministrativi e tributari (tab. a), una relativa ai diritti fissi (tab. b); le altre due tabelle che componevano il sistema constavano della tabella penale, dove non vi era differenza tra onorari (dovuti in misura oscillante tra un minimo e un massimo) e diritti (dovuti in misura fissa), e della tabella stragiudiziale, articolata invece secondo minimi e massimi.
Rispetto a tale impianto, ferma restando la previsione di articolati normativi che constano dell'adeguamento di quelli esistenti, le novellate Tariffe subiscono una innovazione di non poco momento. Mentre quelle previgenti indicavano i minimi e i massimi dei vari onorari per un unico scaglione di valore della causa, e prevedevano criteri di sviluppo la cui applicazione consentiva di ricavare gli importi propri degli altri scaglioni, le nuove tariffe recano viceversa gli onorari minimi e massimi gia' sviluppati per tutti gli scaglioni, salvo ovviamente un unico criterio di chiusura che consenta di calcolare gli onorari per cause dal valore superiore all'ultimo scaglione sviluppato.
L'innovazione consente di superare le difficolta' relative a talune formule presenti nel decreto ministeriale del 1994 per diversi coefficienti di applicazione, la cui divergente applicazione poteva portare (e ha effettivamente portato, basti verificare le molte pubblicazioni in commercio) all'individuazione di onorari diversi a seconda dell'interpretazione accolta (a mero titolo di esempio, si indica la questione relativa all'interpretazione da rendere a proposito dell'espressione "ultima colonna", di cui alle "Norme comuni ai numeri 1B/a, 1B/b, 2/c, 2/e, (D.M. cit., in GU cit. p. 16-17) ed in particolare se per "ultima colonna" doveva intendersi: quella relativa alle pratiche di valore da L. 50 milioni a L. 100 milioni, cioe' l'ultima prevista espressamente in cifre dal provvedimento normativo, al punto 2.c; oppure la colonna immediatamente precedente, ottenuta dallo sviluppo dei criteri).
L'approvazione di tabelle con onorari gia' sviluppati, piuttosto che con onorari indicati solo per scaglioni base, che rinviano a certi criteri per l'individuazione degli onorari degli altri scaglioni, rappresenta la semplificazione piu' profonda dell'intera tariffa. E' stato inoltre operato un adeguamento delle voci tariffarie sulla base dell'indice ISTAT relativo alla perdita del potere d'acquisto della moneta dal 1994 ad oggi pari al 25%.
E' stato altresi' ritenuto opportuno adeguare anche quanto previsto in relazione al rimborso forfetario delle spese generali (art. 14 tariffa civile; art. 8 tariffa penale; art. 12 tariffa stragiudiziale), ed aumentarlo dal dieci al dodici virgola cinque per cento.
L'iniziale proposta del Consiglio Nazionale Forense di innalzamento delle spese generali dal 10% al 15% e' stata oggetto di osservazione critica sia in sede di parere interlocutorio della sezione atti normativi del Consiglio di Stato sia in sede di riscontro da parte di questa amministrazione, che ha ritenuto di contenere l'aumento nella misura del 25%, fissandolo quindi al 12,5%.
Secondo il parere del Consiglio di Stato, pero', nemmeno tale, piu' contenuto, incremento, troverebbe adeguata giustificazione e si risolverebbe pertanto in un ulteriore appesantimento, che si aggiungerebbe alla lievitazione dei livelli tariffari per effetto dell'inflazione, determinata, come piu' volte detto, nella misura del 25%.
In particolare si legge nel parere che "non emergono specifici approfondimenti in merito a cause ben individuate che abbiano portato le spese di gestione degli studi professionali, comprese le spese del personale e per impianti tecnologici, ad aumenti stabili e duraturi (e non compensati da eventuali risparmi indotti dalle nuove tecnologie)".
Cio' posto, si osserva, innanzi tutto e in via generale, che nessuna obiezione di principio viene mossa alla astratta previsione di una voce, denominata "spese generali", che autonomamente si calcoli - con cio' aggiungendosi - alle singole voci della tariffa, aumentati di una percentuale calibrata dell'inflazione maturata in un determinato periodo.
Cio' premesso, si osserva che le rilevazioni dell'ISTAT testimoniano aumenti dei costi medi degli affitti degli immobili pari al 25% (c.d. "affitti reali": periodo dicembre 1996 - ottobre 2003) e al 25,5% (c.d. "affitti abitazioni": periodo dicembre 1993 - dicembre 1996), per un totale che supera il 50%.
A cio' si aggiungano le spese condominiali che, notoriamente, hanno fatto registrare, nel decennio che e' seguito all'entrata in vigore delle vigenti tariffe, un aumento di non lieve entita'. Al riguardo va tenuto presente che i predetti oneri e spese non sono valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita'.
Al riguardo, ha influito l'introduzione dell'IRAP, non esistente al momento dell'entrata in vigore della tariffa del 1994.
Alla luce delle considerazioni che precedono, un aumento del 25%, anche delle spese generali, risulta ragionevole.
Nella riformulazione delle Tariffe si e' tenuto anche conto del superamento della distinzione tra avvocati e procuratori.
Sono state previste regole relative alle tariffe applicabili alle prestazioni rese da societa' tra avvocati, Secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 secondo cui "1. I compensi derivanti dall'attivita' professionale dei soci costituiscono crediti della societa'. 2. Se la prestazione e' svolta da piu' soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente".
L'arrotondamento dei valori espressi e' stato fissato alla cinquina di Euro per gli onorari e all'unita' di Euro per i diritti.
Al fine di diminuire la "forbice" tra minimi e massimi, inoltre, l'arrotondamento" degli onorari minimi e' stato calcolato sempre per eccesso (es.: 10,34 diviene 15; 97,99 diviene 100), quello dei massimi sempre per difetto (es. 34,67 diviene 30; 89,01 diviene 85).
I diritti sono invece arrotondati con metodo algebrico neutro (fino a 0,49 resta l'unita' precedente; dallo 0,50 in poi scatta l'unita' di Euro successiva (Es.: 10,2 diventa 10; 11,5 diventa 12).
Le voci nn. 1, e 4 della tabella penale, formalmente relative ad onorari, ma sostanzialmente riconducibili a diritti, sono arrotondate con i medesimi criteri dei diritti (si ricordi che la tabella penale non prevede la distinzione tra diritti e onorari, impianto questo che si e' voluto mantenere).
Non vi saranno dunque, per onorari e diritti, valori espressi in decimi o centesimi di Euro.
Al riguardo, il Consiglio di Stato pur esprimendo una generale condivisione dell'impostazione metodologica seguita, ha formulato alcune osservazioni relative a taluni pretesi effetti distorsivi. Si osserva - nel parere - che i criteri di arrotondamento fissati nelle vigenti tariffe erano stabiliti per eccesso prendendo a riferimento unita' di L. 5.000 quanto agli onorari e unita' di L. 1.000 quanto ai diritti.
Considerato che le vecchie L. 5.000 equivalgono ad Euro 2,58 e le vecchie L. 1.000 equivalgono ad Euro 0,52, il proposto arrotondamento a 5 e ad 1 Euro comporterebbe - a parere del Consiglio di Stato - un notevole scostamento dal criterio di conversione, con un incremento, rispetto al criterio precedente, di quasi il 100%. Proponeva pertanto il Consiglio di Stato di operare un arrotondamento unico per onorari e diritti all'unita' di Euro ovvero ad arrotondamenti differenziati di 2 - 3 Euro (rispettivamente in difetto ed in eccesso) per gli onorari e 0,50 Euro in difetto o in eccesso per i diritti.
Questa Amministrazione non ha condiviso sul punto le argomentazioni del Consiglio di Stato. Va innanzi tutto rilevato che criterio di arrotondamento di cui al decreto ministeriale del 1994 era previsto solo in eccesso. Il presente regolamento prevede, invece, un arrotondamento in eccesso per i minimi, mentre per i massimi, prevede un arrotondamento in difetto. Da cio' deriva in termini assoluti che, rispetto alla previgente tariffa, gli arrotondamenti rispetto ai massimi, proprio perche' in difetto, non comportano il paventato incremento del 100%.
Inoltre, nell'economia generale della tariffa, l'alternarsi di arrotondamenti per eccesso e per difetto, secondo la medesima unita' di misura, si risolve in una sostanziale compensazione, senza pero' trascurarsi il fatto che l'arrotondamento in difetto si applica su importi piu' elevati (i massimi) rispetto all'arrotondamento in eccesso che si applica su importi piu' contenuti (i minimi). Per il che l'effetto dell'arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro. Tantopiu' che mentre l'arrotondamento in difetto si applica su importi piu' elevati (quelli massimi), l'arrotondamento in eccesso si applica su importi piu' contenuti (quelli minimi).
Per ultimo non puo' non rilevarsi come il ricorso ai centesimi (lo 0,50 riferito ai diritti) contrasta con quella finalita' di semplificazione e razionalizzazione, pure condivisa dal Consiglio di Stato.
I criteri descritti fin qui valgono per tutte le parti della Tariffa.
Si indicano di seguito i criteri di riferimento esplicativi che hanno condotto alla redazione delle varie parti della Tariffa.

Capitolo I recante la tariffa in materia giudiziale civile, amministrativa e tributaria.

Per cio' che concerne l'articolato normativo, si e' innanzitutto proceduto alla precisazione e al miglioramento (sotto il profilo descrittivo) delle intitolazioni dei vari articoli. Inoltre, nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994, diversi elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficolta' di lettura complessive.
E' stato prevista l'estensione della regola relativa all'aumento percentuale dell'onorario in caso di difesa di piu' parti, al caso della difesa di una parte contro piu' parti, quando la prestazioni comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto, come piu' volte affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, cfr. Cass. civ., sez. II, 2 novembre 1993, n. 10805) (Art. 5 comma 4).
Nella materia amministrativa, particolare attenzione ha comportato la questione della difficolta' di individuare il valore delle controversie amministrative quando esse riguardano l'annullamento di provvedimenti o di atti amministrativi. La questione si pone in termini diversi allorquando oggetto della lite e' un atto di natura negoziale ove risulta applicabile, agli effetti della quantificazione della domanda, la disciplina gia' prevista in tema di obbligazioni dal codice di procedura civile. Conseguentemente, la tariffa prevede l'applicazione del criterio generale di cui al codice di rito ogni volta che sia possibile o, altrimenti, la necessita' di tener conto dell'ulteriore criterio dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza (art. 6, comma 3).
Viene altresi' precisato che, per le cause sia civili che amministrative "di valore indeterminabile e di particolare importanza in relazione all'oggetto, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualunque natura, anche di carattere non patrimoniale", il giudice possa liquidare onorari fino al limite massimo previsto per le cause dal valore fino a Euro 516.500,00 (art. 6, comma 5).
Nelle previgenti tariffe erano previsti criteri diversi per le cause civili e per quelle amministrative. In particolare, per le cause civili di valore indeterminabile e di particolare importanza il criterio di riferimento non era univoco; infatti, il paragrafo VI, alla lett. m, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 3, 4, 5 (cioe' le voci dalla n. 11 alla n. 40) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente, negli scaglioni da 100 a 200 milioni di lire, e da 750 milioni a 1 miliardo di lire; il paragrafo IX, alla lett. q), invece, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 7, 8 e 10 (richiamato dalla voce n. 56) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente, negli scaglioni da 200 a 500 milioni di lire e da 750 milioni a 1 miliardo di lire. Come si puo' notare, mentre lo scaglione di riferimento per i massimi resta il medesimo, diverso era lo scaglione richiamato per l'individuazione dei minimi.
La presente tariffa opta ora, invece, per un collegamento ad un unico scaglione di valore superiore, in considerazione della circostanza che spesso le cause di valore indeterminabile muovono, allorquando sono di particolare importanza, interessi tali e comportano attivita' cosi' onerose per gli avvocati che il previgente riferimento appariva del tutto insufficiente, perche' conduceva ad onorari troppo bassi rispetto al rilievo delle vicende dedotte in giudizio.
E' stato, inoltre, disposto l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a lire 250.000, da lire 250.000 a lire 500.000 e da lire 500.000 a lire 1.000.000) in un unico scaglione fino a Euro 600,00, non sembrando congruo il mantenimento di una suddivisione in scaglioni per importi cosi' minimi. E' pertanto ragionevole l'equiparazione del trattamento per tutte la cause dal valore fino a Euro 600,00. A proposito dell'individuazione degli onorari minimi e massimi per il nuovo piu' ampio scaglione di valore, il minimo del nuovo scaglione e' stato calcolato prendendo come base il minimo del vecchio scaglione da L. 0 a 250.000, mentre il massimo e' stato calcolato prendendo come base il massimo dello scaglione da L. 500.000 a L. 1.000.000. I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale ISTAT e arrotondati secondo le regole generali gia' descritte.
Allo stesso modo e per le stesse ragioni sono stati accorpati i primi due scaglioni di valore dei paragrafi VII e VIII della tabella, relativi alle cause innanzi la Corte di cassazione, le altre magistrature superiori, ed il Tribunale della Comunita' europea di prima istanza, nonche' alle cause dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e alla Corte di giustizia della Comunita' europea (ora, rispettivamente, paragrafi V e VI). Pertanto, a fronte di due vecchi scaglioni (cause fino a L. 500.000, e cause da L. 500.001 a L. 1.000.000), nella nuova tariffa vi e' un unico scaglione per le cause fino a Euro 600. Gli onorari minimi di questo scaglione sono i minimi del precedente scaglione fino a L. 500.000; gli onorari massimi sono quelli massimi dello scaglione da L. 500.001 a L. 1.000.000 (lo stesso criterio di cui al punto precedente). I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale ISTAT, e arrotondati secondo le regole generali gia' descritte.
La stessa modifica e' stata apportata al paragrafo X (ora, par. VII, procedimenti speciali, procedure esecutive, procedimenti tavolari).
Ulteriore accorpamento e' stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della causa da Euro 258.300,01 a Euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni, da L. 500 milioni a L. 750 milioni, e da L. 750 milioni a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da L. 500 milioni a L. 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da L. 750 milioni a 1 miliardo.
Una clausola di chiarimento e' apposta in calce alla tabella relativa alle cause davanti al giudice di pace (Art. 5, comma 7), e riprende la formulazione del testo previgente, con una significativa aggiunta (qui evidenziata in grassetto): "Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, 2 comma, c.p.c., eccedenti il valore di Euro 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II".
E' stata, poi, inserita una nuova voce: "8) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria". Tale inserimento appare giustificato in ragione del fatto che spesso anche il procedimento di fronte al giudice di pace, in specie nelle materie a lui riservate in sede di competenza funzionale, si dipana lungo diversi momenti processuali che possono richiedere l'effettuazione di numerose memorie difensive. I valori degli onorari minimi e massimi di questa nuova voce sono stati calcolati partendo dai valori previsti per la voce 17 della tabella prevista dal decreto ministeriale del 1994, relativa ad analoghe attivita' per le cause innanzi al tribunale, e sono stati ridotti prudentemente facendo uso del generale criterio di ragionevolezza che ha presieduto al lavoro di elaborazione della presente Tariffa.
La voce n. 17 e' stata ampliata con il riferimento all'interrogatorio libero ("17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) compreso l'interrogatorio libero"). Analoga nuova voce e' stata ripetuta al n. 29, per la cause dinanzi al giudice amministrativo, sempre piu' spesso segnate dal ricorso a tali metodologie probatorie.
E' stata invece soppressa, per un'esigenza di semplificazione, la voce 27 (deduzioni di costituzione); la memoria di costituzione e' stata aggiunta alla voce 25 (gia' voce 24, "redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione"). Non vi einfatti ragione, in via di principio, di distinguere, ai fini della determinazione degli onorari, le due attivita' che rappresentano specularmente il primo importante atto difensivo nel processo amministrativo (non e' affatto detto, in altre parole, che la redazione di una memoria di costituzione sia attivita' piu' semplice, e dunque da retribuire meno, della redazione di un ricorso). E' stata inoltre precisata la voce n. 29 (29 Memorie difensiva per ognuna), in ragione dell'opportunita' di prevedere un compenso ogni volta che una importante ed onerosa attivita' difensiva scritta venga prodotta.
La voce n. 21 (gia' voce n. 20 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) e' stata corretta con la seguente precisazione: ("Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale"). In caso contrario si applichera' la tariffa valida per le prestazioni stragiudiziali. Stessa correzione e' stata apportata alle voci n. 11 (gia' voce n. 10 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) e 41 (gia' voce n. 40 della tabella A del decreto ministeriale del 1994).
E' stato introdotto un ulteriore scaglione, integralmente sviluppato, dopo l'ultimo scaglione della previgente tabella, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici porta a ritenere non infrequenti anche cause che si assestano intorno a valori compresi tra i 2,5 e i 5 milioni di Euro. Il calcolo dei minimi e dei massimi per il nuovo scaglione e' stato effettuato desumendo dalla precedente tabella i criteri di sviluppo; in particolare, i minimi di detto scaglione sono calcolati riducendo del 50% i massimi del "vecchio" scaglione precedente (da 3 a 5 miliardi di lire) mentre i massimi sono calcolati aumentando gli onorari massimi del "vecchio" scaglione da L. 10.000.001 a L. 50.00.9.000 del 1.100%. Questa percentuale di incremento e' conforme al criterio generale di ragionevolezza, in piena coerenza con le percentuali di incremento adottate nella tabella di cui al decreto ministeriale del 1994: infatti, fermo restando il criterio adottato per il calcolo dei minimi, nel calcolo degli onorari massimi degli scaglioni precedenti erano state utilizzate le seguenti percentuali di incremento: da 750 ml a 1 mld = 400%; da 1 mld a 3 mld = 700%; da 3 a 5 mld 900%.
E' stata inoltre introdotta la regola di chiusura che consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le cause di valore superiore ai 5 milioni di Euro.
Il criterio proposto come clausola generale di chiusura della tabella, relativamente al calcolo degli onorari minimi e massimi per cause oltre un certo valore, e' quello di moltiplicare il valore della causa per taluni coefficienti, coerentemente con quanto gia' previsto dal decreto ministeriale del 1994.
L'utilizzo del metodo che consiste nel moltiplicare il valore della causa per determinati coefficienti e' motivato dal fatto che cio' consente il pieno rispetto della formula usata dal decreto ministeriale del 1994 ai par. VI (lett. L) e IX (lett. O) della tabella A: "Per le cause di valore superiore a cinque miliardi, gli onorari per le singole "voci previsti nel precedente scaglione (da 3 a 5 miliardi) sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale ai valore della controversia e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia".
Si illustra di seguito la dimostrazione. Prendiamo ad esempio una voce, la n. 41 (studio della controversia). Il modo piu' semplice di intendere il criterio dello sviluppo "rigidamente proporzionale" e' il seguente:
posto che per le cause di valore pari a 5 miliardi, il minimo e' di L. 4.220.000 e il massimo e' di L. 10.550.000, per le cause di valore superiore i minimi e i massimi vanno calcolati in modo appunto rigidamente proporzionale, e cio' comporta che occorre vedere "di quanto" aumenta il valore della causa rispetto alla cifra di 5 miliardi (che e' l'ultima per la quale abbiamo minimi e massimi certi), e aumentare nella stessa percentuale i minimi ed i massimi. Percio', per una causa di 6 miliardi, cioe' dal valore del 20% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare i minimi e i massimi indicati (L. 4.220.000, L. 10.550.000) del 20%. Per una causa che vale 7 miliardi, cioe' dal valore del 40% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare del 40% anche i due onorari indicati.

Questa sequenza si traduce matematicamente come segue (in lire):
Per una causa di 6 miliardi, il minimo e' cosi' calcolato:
5.000.000.000: L. 4.220.000 = 6.000.000.000: X
X = L. 4.220.000 * 6.000.000.000/5.000.000.000 X = L 4.220.000*
1,2 = L. 5.064.000

Dunque, come il valore della causa e' aumentata del 20% (cioe' di
1,2 volte), cosi' anche il minimo e' aumentato del 20%, (cioe' di
1,2 volte).

Per una causa di 7 miliardi di lire, il minimo e' cosi'
calcolato:
5.000.000.000: L. 4.220.000 = 7.000.000.000: X
X = 4.220.000 * 7.000.000.000/5.000.000.000
X = 4.220.000 * 1,4= L. 5.908.000

Dunque, come il valore della causa e' aumentata del 40% (cioe' di 1,4 volte), cosi' anche il minimo e' aumentato del 40%, (cioe' di 1,4 volte).
Come si puo' vedere, resta sempre costante la prima parte della proporzione 5.000.000.000 4.220.000); e' per questo che lo stesso valore puo' esprimersi attraverso un coefficiente determinato appunto dividendo l'onorario minimo per cinque miliardi, la cifra limite dell'ultimo scaglione previsto dal DM prima di formulare la regola di chiusura.
Con cio' si dimostra come il criterio dello sviluppo "rigidamente proporzionale" conduca all'elaborazione di coefficienti, i quali, moltiplicati per il valore della controversia, portano all'ottenimento dei minimi e massimi.
Nella proposta di nuove tariffe, il Consiglio nazionale forense ha proposto di seguire esattamente lo stesso metodo del precedente DM, ma questa volta con la previsione esplicita dei coefficienti.
Ovviamente cambia "il precedente scaglione" utilizzato per calcolare i coefficienti (non e piu' quello da L. 3.000.000.001 a 5.000.000.000, ma quello da Euro 2.582.300,01 a Euro 5.164.600,00).
Per le cause di valore indeterminabile, conformemente a quanto disposto nell'articolato (art. 6, comma 5), i minimi sono quelli dello scaglione da 25.900,01 a 51.700,00 Euro, mentre i massimi sono quelli dello scaglione da 51.700,01 a 103.300,00 Euro. Per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, i massimi possono essere aumentati fino a quelli corrispondenti alle cause di valore fino a 516.500,00 Euro, coerentemente con quanto gia' disposto dal paragrafo VI della previgente tabella "Coefficienti di applicazione". Ovviamente l'aumento dei massimi applicabili andra' giustificato nel concreto in relazione all'oggetto della causa, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, che' possano derivare dalla sentenza.
Il titolo del paragrafo IV (gia' paragrafo V) relativo alle cause avanti alla Corte d'appello e alla Commissione tributaria regionale e' stato modificato appunto con l'aggiunta della Commissione tributaria regionale, distinguendo cosi' i due gradi del giudizio tributario.
Sono state modificate la voce n. 36 della tabella A del decreto ministeriale dei 1994 (ora voce n. 37) specularmente a quanto operato per la voce 16 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 17).
Per le cause avanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori, ivi comprese quelle avanti al tribunale comunitario di prima istanza e per le cause avanti la Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, nonche' avanti alla Corte di giustizia della Comunita' europea, alla fine dei relativi paragrafi in tabella e' stata eliminata la frase "Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati", in modo da rendere applicabili le regole generali di cui all'art. 5.
Per i procedimenti speciali, le procedure esecutive e i procedimenti tavolari, si richiama l'attenzione sulle modifiche alle voci nn. 50, 52, 53, 54, 55 della tabella A onorari giudiziali (voci nn. 49, 51, 52, 53, 54 vecchia numerazione della tabella A del decreto ministeriale del 1994), operate nella direzione di un chiaro obiettivo di semplificazione.
A proposito delle trasferte, e' stato introdotto un riferimento generale al domicilio professionale, riferimento che appare piu' coerente con le attuali regole relative alla localizzazione dell'avvocato e all'iscrizione nell'albo, privilegiando il dato fattuale del luogo principale in cui si dispiega l'attivita' professionale.
Per le cause in materia di rapporti di lavoro, la precedente soglia di valore della causa (L. 150.000) al di sotto della quale gli onorari sono dovuti in misura della meta', e' stata elevata a Euro 500. E' precisato espressamente che per l'assistenza a procedure conciliative presso l'ufficio del lavoro od uffici analoghi si applica la tariffa stragiudiziale (art. 12).
La revisione delle tariffe e' stata poi l'occasione per procedere ad una correzione degli onorari minimi e massimi elaborati secondo i criteri di cui al decreto ministeriale del 1994, relativamente ad alcune evidenti aporie proprie delle voci 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 33, 35, 37, 38 (numerazione della previgente Tariffa); per queste voci, infatti, la tabella prevedeva incongruamente che gli onorari minimi dello scaglione precedente fossero di importo superiore agli onorari minimi dello scaglione immediatamente successivo (di valore maggiore). Piu' in particolare, per le voci dalla n. 13 in poi, gli onorari minimi dello scaglione fino a L. 10.000.000 risultano maggiori dei minimi previsti nello scaglione successivo (da L. 10.000.001 a L. 50.000.000). Il calcolo dei minimi di quest'ultimo scaglione avveniva infatti riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente (fino a L. 10.000.000), ma produceva per le voci indicate questa evidente distorsione.
Per correggere la distorsione, e prevedere, piu' ragionevolmente, onorari minimi piu' alti in scaglioni di valore superiore, si e' deciso di intervenire, di volta in volta, provvedendo ad aumentare i minimi del secondo scaglione al di sopra di quelli del primo. Per evitare aumenti troppo alti, la differenziazione e' stata limitata all'unita' minima considerata nelle tabelle degli onorari, e cioe' la cinquina di Euro.
Cosi', ad esempio, la voce 15 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 16), prevedeva per le cause di valore fino a L. 10.000.000, minimi di L. 40.000 (Euro 20,66), mentre per le cause di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000, minimi di L. 32.000 (16,53 Euro) (si fa riferimento ovviamente a valori convertiti anche in Euro, ed in particolare alla pubblicazione speciale del CNF "Le tariffe in euro", suppl. al n. 4 di Attualita' forensi, nov.-dic. 2001). Ora, ferma restando l'esigenza di differenziare in aumento i minimi dello scaglione piu' alto rispetto ai minimi dello scaglione precedente, si e' scelto di prendere come riferimento, per il calcolo dell'onorario minimo dello scaglione piu' alto, il minimo precedente (L. 40.000 = Euro 20,66), di rivalutarlo secondo l'indice ISTAT e arrotondarlo secondo i criteri generali, e di aumentarlo fino all'unita' superiore utilizzata nella Tariffa relativamente agli onorari, cioe' alla cinquina di Euro.
Va tuttavia precisato che nei casi in cui l'applicazione del criterio di arrotondamento alla cinquina di Euro avrebbe comportato un aumento del valore superiore al 30%, si e' proceduto a ridurre i relativi importi, sia nei minimi che nei massimi, onde ricondurli ad un valore tendenziale nell'ambito della rivalutazione di cui al 25%.
Si confrontino al riguardo le voci nn. 4, 5, 7, 10, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 28 della tabella A.
Per quanto concerne la Tabella B, relativa ai diritti di avvocato, e fermo restando quanto precisato relativamente al criterio generale di arrotondamento dei valori espressi nella tabella dei diritti sopra meglio illustrati con riferimento ai criteri generali utilizzati nella novella della tariffa, si osserva in via generale che tale tabella ha subito interventi meno profondi di quelli relativi alle tabelle degli onorari.
Si e' proceduto all'eliminazione di alcune voci (nn. 33, 41, 46 della tabella b del decreto ministeriale 1994) superate da recenti innovazioni normative ed amministrative; si e' poi introdotta una voce nuova (la n. 8) che prevede il diritto dovuto in occasione del versamento del contributo unificato, e sono state apportate modifiche alle seguenti voci: alla n. 11 (gia' n. 10), e' stato precisato come il diritto e' dovuto per l'esame di ogni scritto difensivo della controparte; alla n. 25 (gia' n. 24), e' stato precisato come il diritto per l'assistenza prestata per la conciliazione sia dovuto quando questa avviene in giudizio; alla n. 33 (gia' n. 32) e' stata usata una formulazione testuale piu' ampia, in modo da ridurre le occasioni per esigere il diritto; alla n. 40 e' stata aggiunta la parola "giudiziale" per precisare di quale nota spese si tratti; alla n. 51 (gia' n. 52) e' stata aggiunta la parola "ogni" per maggiore chiarezza ("per l'assistenza all'esecuzione per ogni consegna o rilascio"); alla voce 80 (gia' n. 83) e' stato soppresso il riferimento alle copie realizzate in copisteria.
E' stato in via generale applicato l'indice di rivalutazione monetaria ISTAT (25%).
Ai fini di razionalizzazione e semplificazione e' stato ridefinito il contenuto delle voci un. 57 e 60 della tabella B del decreto ministeriale del 1994 e trasfuso nella voce 55 della nuova tabella B.
E' stato operato l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a L. 250.000, da L. 250.000 a L. 500.000 e da L. 500.000 a L. 1.000.000) in un unico scaglione fino a Euro 600. E' sembrato incongruo mantenere una suddivisione in scaglioni per importi cosi' minimi, operando una ragionevole equiparazione del trattamento per tutte la cause dal valore fino a 600 Euro.
Sono stati aggiunti, inoltre, due nuovi scaglioni di valore (da 1.549.400,01 a 2.582.300,00 di Euro, e da 2.582.300,01 a 5.164.600,00 di Euro), oltre il quale valore vi e' lo scaglione di chiusura, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici ramo civile. Basta confrontare alcune voci assimilabili - specie quelle relative agli scritti difensivi - per sincerarsene.
Si e' precisato poi definitivamente che, ai fini della determinazione dei diritti, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente Euro 25.900,00 ma non Euro 103.300,00, a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto in giudizio (art. 6, comma 5).

Capitolo II recante la Tariffa Penale.

La revisione della tariffa penale muove dalla constatazione che il sistema di cui al decreto ministeriale del 1994 comporti, per l'avvocato che eserciti la professione nel settore penale, il pagamento di compensi mediamente assai inferiori rispetto ad attivita' analoghe (quanto a profusione di impegno e di tempo) eseguite dal collega che operi nel ramo civile. Basta confrontare alcune voci assimilabili - specie quelle relative agli scritti difensivi - per sincerarsene.
Peraltro, dopo piu' di un decennio di applicazione del nuovo processo penale ed in ragione delle numerose novelle introdotte - la piu' significativa al riguardo e' quella relativa alle investigazioni difensive - ma anche per i tempi e le modalita' di procedimento e processo (nella tariffa vigente non sussiste distinzione al riguardo) e per la scelta di riti alternativi e per l'uso ormai comune di piu' moderne attrezzature - nonche' per l'importanza sempre maggiore che viene attribuita alla giustizia penale, e' apparso necessario modificare sia le norme generali, sia la tabella.
Inoltre, le modifiche normative relative alla competenza impongono l'individuazione di nuove colonne, con graduazione dei compensi in relazione al giudice chiamato a trattare e a decidere: giudice di pace, giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare (con riferimento ad "incidenti probatori" e a "giudizi abbreviati", talvolta piu' importanti dei processi davanti al giudice monocratico o collegiale), tribunale in composizione monocratica e magistrato di sorveglianza, tribunale in composizione collegiale, corte d'appello e tribunale di sorveglianza, corte d'assise d'appello, magistrature superiori.
D'altra parte, anche le voci della tabella dovrebbero variare in considerazione di diverse attivita' non indicate in quella precedente, specie a proposito di investigazioni difensive, udienze e relative attivita', redazione di scritti difensivi.
Con riferimento alla previsione di voci nuove rispetto a quelle gia' contemplate nella tabella c) del decreto ministeriale del 1994, i nuovi onorari minimi e massimi sono stati elaborati dopo aver prudentemente preso in esame il tipo di attivita' prestata dal difensore, e facendo uso del generale criterio di ragionevolezza, avuto riguardo anche ai valori degli onorari previsti per altre voci della tariffa.
Al riguardo va chiarito che le voci previste sono ovviamente cumulabili, specie quelle relative ad esame e studio, investigazioni difensive, udienze e scritti difensivi (cfr. nuovo comma 4, art. 1).
Per le udienze, e' stato previsto un importo base per la semplice partecipazione (anche un mero rinvio); un'integrazione in caso di attivita' difensive, indicate in tabella a titolo esemplificativo; una integrazione in caso di discussione orale. Per le impugnazioni (appelli e ricorsi per cassazione) e' sembrato ragionevole elevare gli importi, anche per renderli omogenei rispetto a quelli previsti nelle tabelle civili.
Per le attivita' relative agli "accertamenti tecnici non ripetibili" (art. 360 codice di procedura penale), anche se le stesse si svolgono fuori udienza, e' sembrata opportuna, stante la loro rilevanza, l'applicazione della voce 6.2 della tabella.
Per quando riguarda gli importi da inserire nelle colonne, le voci preesistenti sono state rivalutate del 25%, conformemente all'indice ISTAT, e arrotondate per eccesso quanto ai minimi (da mantenere inderogabili) e per difetto quanto ai massimi, evitando i decimali.
In particolare:

- per i giudizi davanti al Giudice di Pace, viene prudentemente
proposto il mantenimento degli importi della colonna gia' del
"Pretore", con i detti opportuni arrotondamenti. - per i giudizi davanti al Tribunale Collegiale, e' stato apportato
un aumento pari al 25%, rispetto agli importi previsti nella
tabella vigente per i processi innanzi il tribunale.

Conseguentemente, rispetto a tale colonna base, sulla scorta del decreto ministeriale del 1994:

- per i giudizi davanti al Tribunale Monocratico e al Magistrato di
sorveglianza, e' stata apportata una diminuzione del 25%, rispetto
alla colonna del Tribunale Collegiale; - per i giudizi davanti alla Corte d'appello e al Tribunale di
sorveglianza, e' stato apportato un aumento del 25% rispetto alla
colonna del Tribunale collegiale; - per i giudizi davanti alla Corte di Assise e di Assise d'Appello,
e' stato apportato un aumento del 100%, rispetto alla colonna del
Tribunale Collegiale; - per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione, e stato apportato
un aumento del 150%, rispetto alla colonna del Tribunale
Collegiale; - per i giudizi davanti al GIP o al GUP, si e' preferito prevedere i
minimi della colonna del Tribunale Monocratico ed i massimi della
colonna del Tribunale Collegiale, consentendo cosi' di mediare
volta per volta, secondo la competenza e la rilevanza
dell'attivita'.

Relativamente agli arrotondamenti, eliminando del tutto i decimali, si sono applicati criteri omogenei rispetto alla tariffa civile: per le voci 1 e 4 (nuova numerazione), "corrispondenza e sessioni" e "indennita'" (assimilabili ai "diritti" della tariffa civile), vengono proposti arrotondamenti all'unita' di Euro; per le voci di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 (nuova numerazione), assimilabili agli "onorari" della tariffa civile, vengono proposti arrotondamenti alla cinquina di Euro.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra valori di colonne successive ci si e' discostati dal criterio sopradescritto nei seguenti casi:

- Alla voce 1.1, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai
processi davanti al tribunale monocratico e' stato portato a 8
Euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e
successivo arrotondamento all'unita', si perveniva a un risultato
di 7 Euro. - Alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi
davanti al tribunale monocratico e' stato portato a 13 Euro, mentre
attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo
arrotondamento all'unita', si perveniva a un risultato di 12 Euro. - Alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi
davanti alla Corte d'assise e Corte d'assise d'appello e' stato
portato a 35 Euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo
matematici, e successivo arrotondamento all'unita', si perveniva a
un risultato di 32 Euro, importo identico all'onorario massimo
dello scaglione precedente.

Anche nella tariffa penale, come si dira' di seguito in commento alla tariffa stragiudiziale, e' stato ritenuto opportuno inserire titoli, descrittivi dei contenuti, per i vari articoli della normativa, ora piu' omogenea rispetto a quella civile.

E' stato previsto l'adeguamento della tabella penale con riferimento alle prestazioni rese da societa' professionale (art. 3, comma 4).
Per omogeneita' con la tabella civile e' stata prevista anche per la tabella penale, la previsione, nella norma relativa alle trasferte, dell'indicazione del criterio del domicilio professionale, piuttosto che della residenza (art. 4).
E' stata prevista infine la individuazione degli atti per i quali e' possibile chiedere il rimborso delle spese (art. 6).

Capitolo III recante tariffa per le prestazioni stragiudiziali.

La normativa relativa alla tariffa stragiudiziale e' stata oggetto di numerose integrazioni e modifiche, informate ad un'esigenza di chiarezza e di intellegibilita' del testo. Infatti, nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994, molti elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficolta' di lettura. Ulteriore innovazione volta ad ottenere una maggiore chiarezza del testo e' stata quella di provvedere ad una intitolazione dei vari articoli, diversamente da quanto previsto nel DM previgente, dove i titoli descrittivi dei contenuti dei vari articoli erano presenti solo nell'articolato normativo relativo alla tariffa giudiziale civile, tributaria ed amministrativa (e non anche, appunto, in quella stragiudiziale e in quella penale).
E' stata operata una ridefinizione dei primi due scaglioni. Invero, i primi due scaglioni di valore sviluppati dal decreto ministeriale del 1994 erano quelli delle pratiche fino a L. 500.000 e quelli delle pratiche da L. 500.001 a L. 3.000.000. I nuovi scaglioni sono invece quelli delle pratiche fino a Euro 600,00 e da Euro 600,01 fino a Euro 1.600,00. Gli onorari minimi e massimi sono stati quindi ricalcolati secondo il criterio qui indicato, apparso conforme al generale principio di ragionevolezza seguito nella redazione della nuova tariffa. Per lo scaglione da Euro 600,01 a Euro 1600,00 i massimi restano invariati rispetto a quelli dello scaglione da L 500.000 a L. 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50%. Gli arrotondamenti alla cinquina di Euro sono applicati dopo tali calcoli.
Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a Euro 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a L. 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedente (fino a L. 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da Euro 600 a Euro 1.600 e quelli del vecchio scaglione da L. 500.000 a L. 3.000.000. Gli arrotondamenti alla cinquina di euro sono applicati dopo tali calcoli.
Ulteriore accorpamento e' stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da Euro 258.300,01 a Euro 516, 500,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni: da L. 500 mln a L. 750 mln, e da L. 750 mln a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da L. 500 mln a 750 mln, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da L. 750 mm a 1 mld.
E' stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta. I nuovi scaglioni vanno da Euro 516.500,01 a Euro 1.549.400,00 da Euro 1.549.400,01 a Euro 2.582.300,00, da Euro 2.582.300,01 a Euro 5.164.600,00.
Gli onorari minimi e massimi dei nuovi scaglioni sono stati calcolati partendo da criteri di sviluppo gia' contenuti nella previgente tabella.
I minimi di questi tre scaglioni sono calcolati riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente, mentre i massimi sono calcolati moltiplicando l'onorario massimo dell'ultima colonna sviluppata nel decreto ministeriale del 1994 per percentuali progressive. Il decreto ministeriale previgente stabiliva infatti per lo scaglione da 750 mln a 1 mld di lire (ultimo scaglione per il quale il DM prevedeva uno sviluppo) una percentuale di incremento pari al 100% degli onorari massimi dell'ultima colonna (ultima colonna fissata dalla norma). In base a cio', nel calcolo dei massimi dei tre nuovi scaglioni si sono utilizzate le seguenti percentuali: 125% per lo scaglione da 516.500,01 a 1.549.400,00 di Euro; 150% per lo scaglione da 1.549.400,01 a 2.582.300,00 di Euro; 175% per lo scaglione da 2.582.300,01 a 5.164.600,00 di Euro.
Per le finalita' di razionalizzazione e semplificazione che hanno inspirato la redazione della nuova tariffa, all'art. 1, comma 1, si e' precisato che i compensi per le prestazioni di consulenza (voce n. 1) e di assistenza (voce n. 2) sono tra loro cumulabili, mentre i compensi per le prestazioni di assistenza (voce n. 2) non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 (assistenza in procedure concorsuali ...) e 6 (gestioni amministrative ), come gia' prevedeva la previgente tariffa.
Nella voce 1 A relativa alle consultazioni orali che esauriscono la pratica, e' stato inserito il riferimento alle consultazioni telematiche. L'onorario massimo previsto (150 Euro) risulta dal raddoppio del massimo previsto in precedenza, arrotondato non secondo le regole generali (cioe' per difetto), bensi' in eccesso. L'aumento si giustifica in relazione alla previsione di scaglioni piu' numerosi, con la conseguenza che tale massimo va prudentemente applicato anche a pratiche di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole, pur trattandosi di consultazioni orali o telematiche, prevedere cifre irrisorie.
Per le voci 1Ba, 1Bb, 2c, 2e, si e' provveduto all'adeguamento dei valori con la percentuale ISTAT del 25%.
Inoltre, gli onorari previsti per le pratiche di valore indeterminabile sono stati adeguati aumentando il riferimento ai minimi, e lasciando invariato il criterio per l'individuazione dei massimi (i minimi sono quelli dello scaglione da 25.900,01 a 51.700,00 Euro, mentre i massimi, che restano invariati rispetto alla tabella previgente, sono quelli dello scaglione da 51.700,01 a 103.300,00 Euro).
La regola di chiusura consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le pratiche di valore superiore ai 5.164.600,00 di Euro. Per tali pratiche sono stati calcolati coefficienti massimi e minimi dividendo i minimi e i massimi dell'ultimo scaglione sviluppato nella previgente tabella (da 5 a 10 mld di lire) per il valore massimo dello scaglione (Euro 5.164.600,00), con la stessa logica derivata dalla precedente tabella e sopra meglio illustrata. Resta valido il limite massimo per cui in ogni caso l'onorario non puo' superare complessivamente il 3% del valore della pratica (art. 11).
Si tenga presente che in questo caso la formula usata dal decreto ministeriale del 1994 era poco chiara, giacche' ometteva il riferimento allo "scaglione precedente", e si riferiva impropriamente alle controversie piuttosto che alle pratiche. La formula risultava espressa nei seguenti termini (cfr. Nome comuni ai nn. 1Ba, 1Bb, 2c, 2e): "Per le cause di valore superiore a un miliardo, gli onorari per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia".
Le voci 2a (diritto fisso di posizione ad archivio) e 2b (lettere, telegrammi, comunicazioni telefoniche e telematiche) sono state meramente adeguate all'incremento ISTAT, cosi' come la voce 2d (conferenze di trattazione), dove e' stato altresi' inserito il riferimento alle conferenze di trattazione svolte in forma anche telematica.
Nessuna modifica e' stata apportata alla voce 2f, relativa alla redazione di contratti, statuti, etc.
Nella voce n. 3 (assistenza ad adunanze, assemblee, ecc.) il minimo e' stato meramente adeguato all'incremento di cui all'indice ISTAT, mentre il massimo e' stato aumentato del 50%. Anche qui vale la considerazione gia' espressa: tali nuovi massimi "coprono" anche scaglioni di valore molto piu' alti che in passato, e pertanto tale massimo va prudentemente applicato anche a cause di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole prevedere cifre irrisorie.
Nella voce n. 4, fermo restando il minimo, e' stata applicata la rivalutazione all'indice ISTAT al massimo previsto nella previgente tabella.
Nella voce n. 6, sono stati modificati gli scaglioni di valore sui quali applicare le percentuali previste dal decreto ministeriale ai fini del calcolo degli onorari; conseguentemente, in deroga all'indice ISTAT, e' stato aumentato anche l'onorario minimo.
Infine, la norma relativa alle indennita' di trasferta (art. 8) e' stata precisata con un riferimento al trasferimento fuori dal proprio domicilio professionale, e con altri adeguamenti di minore rilievo quali la previsione dei criteri per il rimborso delle spese sostenute per spostamenti su veicolo proprio, etc.



Note agli allegati - Capitolo I:
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di
procedura civile:
"Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli
onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua
sentenza il giudice che regola la competenza.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono
liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli
articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene
il cancelliere o l'ufficiale giudiziario".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del codice di
procedura civile:
"Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il giudice
di pace e' competente per le cause relative a beni mobili
di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla
legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause
di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia
non superi lire trenta milioni.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed
osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai
regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli
alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle
modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o
detentori di immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilita'.".
Note all'art. 11:
- Il titolo del Capo III, del Libro IV (dei
procedimenti speciali), del Titolo I (dei procedimenti
sommari) reca: dei procedimenti cautelari.
- Si riporta il testo dell'art. 669-quaterdecies del
codice di procedura civile:
"Art. 669-quaterdecies (Ambito di applicazione). - Le
disposizioni della presente sezione si applicano ai
provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo
capo, nonche', in quanto compatibili, agli altri
provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle
leggi speciali. L'art. 669-septies si applica altresi' ai
provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla
sezione IV di questo capo.".
- Si riporta il testo dell'art. 2409 del codice civile:
"Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu'
societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo
del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere
percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un
periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalita', che si attivano senza indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli
accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare
un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di
responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Si
applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore
giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.".
Note agli allegati - Capitolo II - Tariffa penale:
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 360 del codice di
procedura penale:
"Art. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili). - 1.
Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359
riguardano persone, cose o luoghi il cui stato e' soggetto
a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza
ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona
offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del
luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della
facolta' di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 364, comma 2.
3. I difensori nonche' i consulenti tecnici
eventualmente nominati hanno diritto di assistere al
conferimento dell'incarico, di partecipare agli
accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la
persona sottoposta alle indagini formuli riserva di
promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero
dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che
questi, se differiti, non possano piu' essere utilmente
compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa
riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e
pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima
parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli
accertamenti, i relativi risultati non possono essere
utilizzati nel dibattimento.".



 
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