Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2004
Individuazione dei criteri relativi all'azione amministrativa nei confronti delle contestazioni, inerenti l'applicazione della convenzione (NATO-SOFA) fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 10, 11, 95, primo comma della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 400 del 1988 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare direttive connesse alla propria responsabilita' di direzione della politica generale del Governo al fine di coordinare e promuovere l'attivita' dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 30 novembre 1955, n. 1335, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato nord atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
Visto, in particolare, l'art. XVI della predetta Convenzione secondo il quale qualsiasi contestazione tra le parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione stessa e' regolata da negoziati tra di esse senza ricorso ad una giurisdizione esterna;
Visto l'art. 808 del codice di procedura civile;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il parere n. 3615/02 reso dalla sezione prima del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 aprile 2003;
Considerata la rilevanza di talune problematiche di ordine giuridico poste dal Governo degli Stati Uniti d'America in ordine a controversie sorte con amministrazioni italiane che, in diverse occasioni, hanno adito, avanti alle giurisdizioni nazionali, tale Paese per questioni inerenti materie dedotte nella citata Convenzione NATO-SOFA che disciplina lo statuto delle Forze armate di una delle parti firmatarie del Trattato nord atlantico, nonche' del personale civile ad esse assegnato e dei loro congiunti presenti sul territorio di un'altra parte contraente;
Considerato che il Governo statunitense ritiene gli organi aditi da amministrazioni italiane privi di giurisdizione per effetto della preclusione operata dall'art. XVI della Convenzione in argomento, secondo il quale qualsiasi contestazione tra le parti contraenti, per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione stessa, e' risolta in base ad accordi tra le parti interessate e, cioe', per via diplomatica «senza ricorso ad una giurisdizione esterna»;
Considerato che la Convenzione in parola e' stata ratificata con la legge 30 novembre 1955, n. 1355, e che, pertanto, la deroga alla giurisdizione interna prevista dalla stessa trova adeguato supporto formale e sostanziale anche nel diritto interno, in aderenza ai principi costituzionali contenuti negli articoli 10 e 11 della Costituzione; che il tenore letterale della disposizione di cui al citato articolo XVI della Convenzione, come e' stato ritenuto anche dal Consiglio di Stato, esprime appieno il contenuto precettivo e precisa l'ambito della sua operativita' derogatoria concernente qualsiasi contestazione che riguardi l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione stessa;
Ritenuta l'opportunita' di emanare una direttiva generale per le amministrazioni affinche', in caso di controversie, possa attivarsi il negoziato con l'altra parte, attraverso il competente Ministero degli affari esteri, conformemente alla norma pattizia contenuta nell'art. XVI della richiamata Convenzione, evitando il ricorso all'autorita' giurisdizionale nazionale;
E m a n a
la seguente direttiva:
1. La seguente direttiva e' indirizzata a tutte le amministrazioni centrali dello Stato ed alle altre amministrazioni, secondo la definizione e l'individuazione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed individua criteri di azione amministrativa da seguire nelle controversie concernenti contestazioni riferibili alle parti contraenti della Convenzione (NATO-SOFA) tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata con la legge 30 novembre 1955, n. 1335, riguardanti specificamente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione stessa.
2. Sono da ritenere sottratte alla giurisdizione interna le controversie che concernono contestazioni riferibili alle Parti contraenti come termini soggettivi del rapporto, riguardando organiche correlazioni inerenti alle stesse e che, al tempo stesso, incidano su problemi di interpretazione o applicazione della Convenzione con riferimento a specifiche norme di questa.
3. Tali controversie sono riservate alla negoziazione bilaterale secondo principi analoghi a quelli desumibili dall'apposizione ai contratti della clausola compromissoria di cui all'art. 808 del codice di procedura civile.
4. In sede di applicazione della Convenzione (NATO-SOFA) tra gli Stati partecipanti al Trattato nord atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, la parte contraente che intenda rivendicare il rispetto della deroga giurisdizionale richiama formalmente la norma della Convenzione della quale dipende la deroga stessa e quindi introduce, con carattere di specificita', il regime solutorio convenzionale della relativa controversia, genericamente previsto dal citato art. XVI.
5. Le pubbliche amministrazioni, ove emergano problematiche che controvertano su profili applicativi ed interpretativi della Convenzione (NATO-SOFA) tra gli Stati partecipanti al Trattato nord atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, in riferimento a tutte le materie da essa regolate, sono tenute a rimettersi, per la risoluzione delle stesse, al Ministero degli affari esteri, attraverso il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, affinche' in quella sede sia avviata la necessaria attivita' negoziale prevista dalla Convenzione e dalla relativa legge di ratifica richiamata.
Roma, 19 marzo 2004
Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 29
 
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