IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi dipartimento per il Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L142/1997); Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C28/2000); Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (Gazzetta ufficiale della Comunita' europea n. C175/11/2000 che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.; Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A12000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata; Vista la decisione della Commissione europea dell'8 maggio 2001, n. SG(2001) D/288441, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/B/2000, relativo all'estensione alla pesca e all'acquacoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000); Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996; Vista la citata delibera n. 127/1998 che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca; Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n 156/2003) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005, che al punto 1 assegna 557 Meuro ai contratti di programma (di cui 140 Meuro per il «Progetto pilota di localizzazione» e 40 Meuro per i distretti industriali); Viste le note n. 1228644 del 21 luglio 2003, n. 1.228.704 del 17 settembre 2003, n. 1.228.757 del 21 ottobre 2003 e n. 1.227.075 del 21 gennaio 2004, con le quali il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio A.QU.A.M. - Alta qualita' alimentare Maremma per la valorizzazione delle produzioni locali come prodotti di qualita', comprendente iniziative nei settori del vino, dell'olio, dei prodotti ittici e gastronomici e del pomodoro, da realizzarsi nella provincia di Grosseto, aree 87.3.c) del Trattato C.E.; Considerato che l'iniziativa ha come obiettivo principale il coordinamento delle attivita' di investimento delle imprese consorziate, per uno sviluppo unitario e armonizzato della produzione con lo scopo di creare un'immagine unitaria e di qualita' dei prodotti locali maremmani; Considerato che la regione Toscana ha espresso il proprio parere favorevole sulla localizzazione del contratto di programma proposto, ne ha riconosciuto la coerenza con il proprio piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 e con il programma operativo SFOP Toscana 2000-2006 ed ha disposto il cofinanziamento con fondi regionali degli investimenti effettuati nel proprio territorio con un concorso partecipativo pari a 250.000 euro, fermi restando i limiti dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria; Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 12.035.530 euro a valere sulle risorse stanziate con la citata delibera n. 16/2003; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, con il Consorzio A.QU.A.M. - Alta qualita' alimentare Maremma, il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti, inteso alla valorizzazione delle produzioni locali come prodotti di qualita', con iniziative di trasformazione nei settori del vino, dell'olio, dei prodotti ittici e gastronomici e del pomodoro, da realizzarsi nella provincia di Grosseto, aree 87.3.c) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi tutti relativi a trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca compresi nell'allegato I del Trattato, sono pari a 41.248.600 euro e sono relativi a sei iniziative da realizzarsi a cura delle societa' consorziate, dettagliate nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera. 1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono cosi' calcolate: investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II aiuto di Stato n. 729/A/2000): nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nella suddetta tabella 1 e comunque nei limiti del massimale previsto del 40% E.S.L. essendo le iniziative ubicate in aree fuori dall'obiettivo 1; investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (aiuto di Stato n. 729/B/2000): nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nella suddetta tabella 1 e comunque nei limiti del massimale previsto del 40% E.S.L. essendo le iniziative ubicate in aree fuori dall'obiettivo 1. 1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 12.285.530 euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in 12.035.530 euro. La restante somma di 250.000 euro sara' a carico della regione Toscana. 1.4. Il finanziamento sara' erogato in tre quote annuali, prevedendo che la prima disponibilita' intervenga nel 2003, le successive rispettivamente nel 2004 e 2005 e che l'importo sia pari a 4.735.700 euro per il 2003, 4.735.680 euro per il 2004 e a 2.814.150 euro per il 2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti. 1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3. 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 172 U.L.A. (Unita' lavorative annue). 1.8. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari. 2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 12.035.530 euro a valere sulle risorse evidenziate nella delibera n. 16/2003 citata in premessa. 3. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni il Ministero delle attivita' produttive dovra' aver completato la verifica della coerenza degli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli inseriti nel contratto di programma con il PSR della regione Toscana, in particolare laddove non consente l'aumento di capacita' produttiva nei settori interessati a livello regionale. Dovra' altresi' aver compiutamente valutato la redditivita' delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre condizioni previste dagli stessi regimi di aiuti in materia di agricoltura e della pesca. Roma, 29 gennaio 2004 Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 113 |