Gazzetta n. 113 del 15 maggio 2004 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003 |
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, assegnazioni anno 2003. (Art. 1, comma 7, legge n. 144/1999 e art. 145, comma 10, legge n. 388/2000). (Deliberazione n. 122/2003). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire sulla base di apposita deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - finalizzato alla costituzione di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE; Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che ha, fra l'altro, incrementato la dotazione annua del predetto Fondo, a partire dal 2001, da 10 a 40 miliardi di lire (20,66 Meuro); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al richiamato decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001, concernenti gli indirizzi operativi per la costituzione dei predetti Nuclei di valutazione e verifica; Viste le proprie delibere 3 maggio 2001, n. 67 (Gazzetta Ufficiale n. 183/2001) e 29 novembre 2002, n. 98 (Gazzetta Ufficiale n. 15/2003) con le quali e' stato ripartito per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'importo di 20.658.276 milioni di euro (lire 40 miliardi), autorizzato dall'art. 145, comma 10, della legge finanziaria 2001, per le finalita' dell'art. 1 della legge n. 144/1999 sopra richiamata; Considerato che il punto 6 della citata delibera n. 98/2002 prevede che, a partire daI 2003, la ripartizione del Fondo destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione delle Amministrazioni centrali e regionali sara' disposta sulla base dell'effettiva operativita' dei Nuclei, della loro adeguata composizione in relazione alle competenze attribuite, della coerenza delle attivita' effettivamente svolte rispetto alle finalita' e modalita' di cui all'art. 1 della legge n. 144/1 999 ed alle predette direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; Tenuto conto che il Servizio centrale di Segreteria del CIPE, in linea con quanto previsto dal richiamato punto 6 della propria delibera n. 98/2002, ha svolto te attivita' di ricognizione, sulla base degli elementi forniti dai Nuclei attraverso apposito questionario - secondo uno schema predisposto dalla stessa Segreteria - per rilevarne la situazione al 31 dicembre 2002; Ritenuto opportuno mantenere invariato, anche per la presente delibera, il macro-riparto stabilito da questo Comitato nelle annualita' precedenti, che destina: 18,59 milioni di euro al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei (4,13 milioni di euro a favore delle Amministrazioni centrali e 14,46 milioni di euro a favore delle Regioni e Province autonome) e 2,07 milioni di euro al cofinanziamento delle «funzioni orizzontali», secondo la medesima sub-ripartizione adottata in passato tra la Rete dei Nuclei, il sistema di monitoraggio e la connessa banca dati degli investimenti pubblici, le attivita' di raccordo del Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto opportuno attribuire per il corrente esercizio 2003, anche alle Amministrazioni centrali interessate, una quota fissa (258.000 euro) uguale a quella attribuita alle Amministrazioni regionali, con l'obiettivo di assicurare un livello di cofinanziamento di ciascun Nucleo coerente con esigenze di funzionamento almeno minimali; Considerato pertanto che, per le Amministrazioni centrali, la «base ripartibile» e' costituita dalla predetta quota fissa e da una ulteriore quota proporzionale alle assegnazioni disposte nel 2002 a favore delle dette Amministrazioni; Ritenuto di dover ripartire il predetto importo di 18,59 milioni di euro, per il corrente esercizio 2003, attribuendo a tutte le Amministrazioni interessate che abbiano costituito il Nucleo e che abbiano risposto al questionario, una quota fissa pari al 50% della «base ripartibile» (che, per le Amministrazioni regionali, coincide con la quota 2002, mentre per le Amministrazioni centrali e' stata rideterminata come sopra indicato) e, in applicazione dei criteri di cui al richiamato punto 6 della propria delibera n. 98/2002, due ulteriori quote variabili del 25% ciascuna, riferite, la prima, all'adeguata composizione dei Nuclei in relazione alle competenze attribuite e, la seconda, alla coerenza delle attivita' effettivamente svolte con quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 144/1999 e dalle richiamate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto che il trasferimento delle quote ripartite con la presente delibera, in linea con il punto 5 della citata delibera 67/2001, avverra' soltanto a favore delle Amministrazioni centrali e regionali che hanno effettivamente costituito il proprio Nucleo di valutazione e che hanno risposto al predetto questionario con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2002; Vista la proposta di riparto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio centrale di segreteria del CIPE, trasmessa con le note n. 0037619 del 13 novembre 2003 e n. 0038450 del 19 novembre 2003 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome che ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 dicembre 2003; Vista la successiva nota informativa del 12 dicembre 2003, predisposta dal predetto Servizio in occasione della riunione preliminare del 16 dicembre 2003; Delibera: 1. L'importo di 20.658.276 euro stanziato, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 145, comma 10, della legge n. 388/2000 per le finalita' richiamate in premessa, e' ripartito come segue: Descrizione dell'attivita' | euro --------------------------------------------------------------------- Cofinanziamento dei costi di funzionamento dei Nuclei |18.592.448 --------------------------------------------------------------------- Nuclei delle amministrazioni regionali |14.460.793 --------------------------------------------------------------------- Nuclei delle amministrazioni centrali | 4.131.655 --------------------------------------------------------------------- Funzioni orizzontali | 2.065.828 --------------------------------------------------------------------- Monitoraggio degli investimenti pubblici e connessa banca | dati | 774.685 --------------------------------------------------------------------- Rete dei Nuclei | 1.032.914 --------------------------------------------------------------------- Attivita' di raccordo del Nucleo di valutazione e verifica| del MTBPE | 258.229 --------------------------------------------------------------------- Totale risorse.... |20.658.276 2. Alla luce dei criteri richiamati in premessa ed esplicitati nell'allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante, l'importo di 14.460.793 euro di cui al precedente punto 1, destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Regioni e delle Province autonome, e' cosi' ripartito: Regioni e P.A. | Quota anno 2003 euro Valle d'Aosta.... | 277.854 P.A. Trento..... | 293.128 P.A. Bolzano.... | - Umbria..... | 306.854 Molise.... | 359.970 Friuli V-Giulia..... | 388.227 Marche.... | 363.806 Basilicata..... | 432.274 Liguria.... | 415.524 Abruzzo..... | 507.090 Toscana.... | 583.548 Sardegna..... | 611.497 Calabria.... | 741.632 Emilia-Romagna..... | 751.753 Veneto.... | 607.680 Piemonte..... | 693.042 Lazio.... | 428.659 Puglia..... | 1.052.539 Sicilia.... | 1.345.887 Campania..... | 1.379.456 Lombardia.... | 1.285.431 Totale Regioni .... | 12.825.851 3. L'importo di 4.131.655 euro, destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle Amministrazioni centrali e' ripartito, sulla base dei criteri esplicitati in allegato, come segue: Amministrazioni centrali | Quota anno 2003 euro Affari Esteri.... | 310.582 Ambiente e tutela del territorio.... | 419.532 Attivita' Produttive.... | 372.839 Beni Culturali.... | 326.630 lnfrastrutture.... | 500.560 Interno.... | 322.683 Istruzione, Ricerca, Univ..... | - Lavoro e P.S..... | - Dip. Pari Opportunita'.... | - Politiche Agricole.... | 294.448 Salute.... | 357.275 Totale . . .. | 2.904.549 4. Il trasferimento delle risorse ripartite per il corrente esercizio 2003, di cui ai precedenti punti 2 e 3, avverra' - in linea con il punto 6 della propria delibera n. 98/2002 - soltanto a favore delle Amministrazioni centrali e regionali che hanno effettivamente costituito il proprio Nucleo e che hanno risposto al questionario inviato dal Servizio centrale di segreteria del CIPE, nell'ambito dell'attivita' di ricognizione richiamata in premessa. Per il corrente esercizio 2003, non sono pertanto disposte assegnazioni a favore della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' dei Ministeri dell'istruzione, universita' e ricerca e del lavoro e politiche sociali e del Dipartimento per le pari opportunita'. Per quanto concerne il Nucleo della Regione Lazio viene assegnata solo la quota pari al 50% della quota attribuibile, in applicazione del solo criterio dell'«effettiva operativita» del Nucleo stesso. Le quote non assegnate con la presente delibera incrementeranno la dotazione del Fondo per il prossimo esercizio finanziario. 5. Ai fini dell'effettivo trasferimento delle risorse ripartite con la presente delibera, tutti i Nuclei delle Amministrazioni centrali e regionali invieranno al Servizio centrale di segreteria del CIPE i dati relativi al grado di utilizzo delle assegnazioni CIPE trasferite dal 1999 al 2002, secondo uno schema di riferimento che sara' diramato dal predetto Servizio entro il 31 dicembre 2003. L'invio di tali dati e' condizione per il trasferimento effettivo delle risorse. L'erogazione delle risorse di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sara' effettuata da parte del competente Servizio del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni del Servizio centrale di segreteria del CIPE e degli altri uffici competenti dello stesso Dipartimento. 6. Per l'annualita' 2004, il riparto del Fondo annuale di cui all'art. 145, comma 10, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) richiamato in premessa, sara' effettuato da questo Comitato sulla base di una nuova attivita' di monitoraggio, curata dal Servizio centrale di segreteria del CIPE. L'attivita' sara' organizzata e attivata da tale Servizio dando priorita' all'obiettivo di assicurare la massima coerenza fra il cofinanziamento da assegnare e le condizioni di efficienza ed efficacia operativa dei singoli Nuclei. A tal fine il Servizio centrale di segreteria del CIPE potra' organizzare autonomamente tale attivita', eventualmente avvalendosi del supporto della Unita' tecnica della Rete dei Nuclei ed assicurando che i risultati di monitoraggio siano disponibili entro e non oltre il 31 marzo 2004. La partecipazione attiva dei Nuclei all'attivita' di monitoraggio, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio centrale di segreteria del CIPE, e' condizione indispensabile per poter partecipare al riparto del Fondo per il 2004. Le Amministrazioni che non forniranno i dati richiesti entro i tempi stabiliti da detto Servizio (comunicati con adeguato anticipo) non saranno ammesse al riparto dei fondi 2004. In ogni caso i dati dovranno essere forniti con attestazione della loro veridicita' sottoscritta dal responsabile del Nucleo e dal responsabile dell'ufficio presso cui il Nucleo e' collocato. I criteri di ripartizione delle risorse per il 2004, anche ulteriori rispetto a quelli utilizzati per il riparto 2003, e le modalita' di raccolta delle informazioni e di applicazione dei criteri saranno preventivamente individuati dal Servizio centrale di Segreteria del CIPE, sentita la rete dei Nuclei. L'attivita' di monitoraggio organizzata e attuata dal Servizio centrale di Segreteria del CIPE dovra' in ogni caso assicurare adeguata e specifica conoscenza del grado di utilizzazione delle risorse di cofinanziamento assegnate a ogni singolo Nucleo (a valere sulle risorse di cui alla legge n. 388/2000, art. 145, comma 10) nelle annualita' pregresse (periodo 1999-2002), per accertare la loro attuale utilizzabilita' per le finalita' della legge n. 144/1999 e per consentire, in particolare, una piu' efficiente ed adeguata allocazione delle risorse per l'annualita' 2004. 7. Per l'utilizzo delle risorse ripartite a favore dei Nuclei e non attribuite, a partire dal 2004, verra' considerata l'opportunita' di fornire la Rete dei Nuclei di risorse aggiuntive destinate al cofinanziamento di specifiche attivita' che alcuni Nuclei svolgono a favore di tutti gli altri. Roma, 19 dicembre 2003
Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 112 |
| Allegato CRITERI DI RIPARTO PER L'ANNO 2003 Per ciascun Nucleo e' stata preliminarmente individuata la «base ripartibile». Tale quota coincide, per i Nuclei regionali, con le assegnazioni 2002, mentre per i Nuclei della Amministrazioni centrali viene individuata la «nuova base ripartibile 2003» costituita da una quota fissa di 258.000 euro (uguale per tutti i Nuclei) incrementata di una quota proporzionale alle assegnazioni disposte nel 2002 a favore delle stesse Amministrazioni centrali. Dopo l'individuazione della «base ripartibile» l'applicazione dei criteri di riparto e' invece uniforme per tutti i Nuclei. I risultati di tale applicazione e le relative quote di riparto 2003, per singolo Nucleo, sono riportate in allegato alla nota informativa del 12 dicembre 2003 richiamata nelle premesse della presente delibera. Le modalita' di applicazione dei criteri sono le seguenti: il 50% della «base ripartibile» di ogni Nucleo viene assegnato comunque, indipendentemente dai risultati della ricognizione, considerandosi sufficiente la risposta del Nucleo al relativo questionario, che attesta cosi' di essere «effettivamente operativo» [criterio a) del punto 2) di cui alla citata nota informativa del 12 dicembre 2003]. L'applicazione degli altri due criteri di riparto viene effettuata, sul restante 50% della «base ripartibile», come segue: per il 25%, relativo all'«adeguata composizione in relazione alle competenze attribuite» [criterio b) del punto 2) di cui alla citata nota informativa], si tiene conto dell'effettivo dimensionamento del Nucleo, in termini di componenti interni ed esterni. Per l'applicazione di tale criterio sono state stimate, per ogni Nucleo, le «unita' equivalenti di lavoro» (interne e esterne), rilevando tutti i componenti presenti in ciascun Nucleo (interni ed esterni) e rapportandoli alla percentuale effettiva di alvoro svolto (cosi' come comunicato da ciascun Nucleo); la quota e' stata considerata non assegnabile ove il Nucleo non abbia comunicato il dato. Per ciascuna unita' equivalente di lavoro (interna ed esterna) e' stato calcolato un costo-medio annuo pari a 35.000 euro nel caso di componenti interni (quota forfettaria stimata per i costi sopportati dall'Amministrazione per utilizzare un proprio dipendente all'interno del Nucleo) e a 70.000 euro nel caso di componenti esterni (come proxy di una retribuzione media per unita' equivalente di lavoro esterna). La somma dei costi per «unita' equivalenti di lavoro» interni ed esterni, come sopra calcolati, costituisce la quota-parte assegnata a ciascun Nucleo in base a tale criterio fino ad un ammontare complessivo massimo pari al 25% della «quota ripartibile» a favore dello stesso Nucleo. Se la somma dei costi e' inferiore a tale quota viene attribuito un ammontare di risorse corrispondente: per il rimanente 25%, relativo alla «coerenza delle attivita' effettivamente svolte rispetto alle finalita' e modalita' di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999 ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001» (criterio c) del punto 2) di cui alla citata nota informativa del 12 dicembre 2003, si tiene conto delle attivita' effettivamente svolte da ciascun Nucleo. In particolare le attivita' dei Nuclei sono state raggruppate in 4 «aree» rappresentative di competenze specifiche loro assegnate dalla normativa vigente e precisamente: a) studi di fattibilita' (punti 3.1 b e 3.3 b del questionario); b) attivita' di valutazione (punti 3.1 a, 3.1 c, 3.1 d, 3.1 e, 3.1 f); c) attivita' di supporto per il monitoraggio (tutto il punto 3.2 del questionario); d) attivita' di supporto alla programmazione (tutto il punto 3.3 del questionario). Il criterio si considera soddisfatto (e viene assegnata l'intera quota del 25% della base ripartibile) se il Nucleo ha dichiarato nel questionario di aver svolto almeno un'attivita' in ognuna delle quattro aree. Si assegna invece l'85% di tale quota ove abbia svolto attivita' in tre aree, il 65% se abbia svolto attivita' in due aree, il 40% se risulti avere operato solo in un'area. |
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