Gazzetta n. 113 del 15 maggio 2004 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 13 novembre 2003
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il Consorzio Sviluppo Agroindustriale Piemontese. (Deliberazione n. 106/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;
Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;
Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000);
Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera b) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'articolo 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;
Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 261/2003) riguardante la ricognizione delle risorse disponibili a valere sui contratti di programma, identificate in euro 100.769.960 al netto delle risorse assegnate con proprie delibere n. 16/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 156/2003) e n. 17/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003);
Viste le note n. 1.228.704 del 17 settembre 2003 e n. 1.228.757 del 21 ottobre 2003 con le quali il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Sviluppo Agroindustriale Piemontese, per la valorizzazione del settore agroalimentare locale attraverso la riorganizzazione dell'attivita' agricola e delle attivita' di trasformazione e lavorazione del prodotto agricolo, da realizzarsi nelle province di Alessandria, Cuneo, Torino e Asti, in aree Obiettivo 2 o phasing out Ob 2, tutte aree 87.3.c) del Trattato C.E.;
Considerato che l'iniziativa ha come obiettivo principale la realizzazione di investimenti in tecnologia innovativa, a salvaguardia dell'igiene e dell'ambiente, volti al miglioramento qualitativo delle produzioni tipiche, con rilevante ricaduta sui produttori di base, e interessa aziende di diversa natura e dimensione, altamente qualificate nei rispettivi settori di produzione, sostanzialmente individuati nelle seguenti macro aree:
vitivinicola, ortofrutticola, lattiero-casearia e della carne;
Considerato che la regione Piemonte ha espresso il proprio parere favorevole sulla localizzazione del contratto di programma proposto e sulla sua compatibilita' con la programmazione agricola regionale ed ha disposto il cofinanziamento, con fondi regionali, degli investimenti effettuati nel proprio territorio con un concorso partecipativo pari al 10% dell'ammontare pubblico concesso e comunque entro il limite di 2.500.000 euro, fermi restando i limiti dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;
Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 10.321.488 euro a valere sulle risorse evidenziate nella citata delibera n. 34/2003;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, con il Consorzio Sviluppo Agroindustriale Piemontese, il contratto di programma inteso all'attuazione di un articolato piano di investimenti per la riorganizzazione dell'attivita' agricola e della trasformazione e lavorazione del prodotto agricolo nel territorio delle province di Cuneo, Torino, Asti e Alessandria, aree Obiettivo 2 o phasing out Ob 2, tutte rientranti nella deroga 87.3.c) del Trattato C.E.. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 28.670.800 euro, sono suddivisi in:
investimenti nelle aziende agricole: 2.132.150 euro;
investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: 26.538.650 euro;
e sono relativi a n. 16 iniziative, cosi' come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.
1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nelle seguenti misure:
investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000):
nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nell'allegata tabella 1, nei limiti del massimale previsto del 40%, espresso in E.S.L., per investimenti non localizzati nelle zone agricole svantaggiate;
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000): nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nella suddetta tabella 1, comunque nei limiti del massimale previsto del 40% E.S.L. per le iniziative ubicate in area fuori dall'obiettivo 1;
1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 11.468.320 euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in 10.321.488 euro. La restante somma di 1.146.832 euro sara' a carico della regione Piemonte.
1.4. Il contributo sara' erogato in 3 annualita', prevedendo che la prima disponibilita' intervenga nel 2004 e le successive nel 2005 e nel 2006. L'importo sara' pari a 4.172.740 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e a 3.122.840 euro per il 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.
1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 69,8 U.L.A. (Unita' Lavorative Annue).
1.8. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari
2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 10.321.488 euro a valere sulle risorse evidenziate nella delibera n. 34/2003 citata in premessa.
3. L'operativita' della presente delibera e' subordinata al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:
la disponibilita' effettiva della quota di cofinanziamento regionale;
la verifica della coerenza degli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli inseriti nel contratto di programma con il PSR della regione Piemonte, che non consente l'aumento di capacita' produttiva nei settori interessati a livello regionale: in particolare dovra' essere accertato che non si realizzi un aumento della capacita' di lavorazione e stoccaggio del vino a livello regionale e il possesso del diritto al reimpianto di vigneto da parte dei singoli produttori;
la verifica della redditivita' delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre condizioni previste dagli stessi regimi di aiuti in materia agricola e della pesca.
Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
Tremonti Il segretario del CIPE
Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 114
 
----> Vedere Tabella a pag. 18 della G.U. <----
 
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