IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997); Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28/2000); Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato CE.; Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000); Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalita' e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996; Vista la citata delibera n. 127/1998 che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca; Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 33 (Gazzetta Ufficiale n. 285/2002) con la quale e' stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e la societa' Biofata S.p.a., per la realizzazione e l'esercizio di un progetto integrato agroindustriale da realizzare nell'area ex Sir del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato C.E., con investimenti pari a 76.259.510 euro, agevolazioni pari a 42.350.586 e occupazione pari a 432 addetti, progetto soggetto a notifica alla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dal citato regime d'aiuto n. 729/A/2000; Vista la decisione della Commissione europea del 1° settembre 2003 n. C(2003)3201 che ha considerato gli aiuti relativi al progetto d'investimento per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato C.E., proposti dalla societa' Biofata S.p.a., compatibili con il mercato comune (Aiuto di Stato n. 781/2002); Vista la nota n. 1228765 del 24 ottobre 2003 con la quale il Ministero delle attivita' produttive propone, in recepimento degli esiti della notifica di cui sopra, alcune modifiche riguardanti l'articolazione e temporizzazione degli investimenti e la conseguente riduzione delle agevolazioni pari a 7.841.676 euro; Su proposta del Sottosegretario del Ministero delle attivita' produttive; Delibera: 1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 76.259.500 euro, sono cosi' articolati: investimenti nelle aziende agricole - 33.869.240 euro; investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato - 39.402.860 euro; investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non compresi nell'allegato I del Trattato - 2.987.400 euro. 1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nelle seguenti misure: investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura del 93,40% dell'intensita' massima ammissibile pari al 40%, espresso in E.S.L., per quelli non localizzati nelle zone agricole svantaggiate; investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura del 96,248% del limite massimo del 50% E.S.L., essendo le iniziative ubicate tutte in area obiettivo 1; interventi industriali nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti non inclusi nell'allegato I del Trattato nella misura del 93,40% dell'intensita' massima ammissibile pari al 50% E.S.N. previsto per le aree coperte da deroga art. 87.3.a) del Trattato C.E. 1.3. L'onere massimo a carico dello Stato e' rideterminato complessivamente in 34.508.910 euro. 1.4. Il contributo sara' erogato in 3 annualita' e sara' pari a 11.502.970 euro per ciascun anno, prevedendo che la prima disponibilita' intervenga nel 2004, le successive rispettivamente nel 2005 e nel 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti. 1.5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2005. 2. Rimane invariato quanto altro stabilito dalla citata delibera n. 33/2002. 3. Il Ministero delle attivita' produttive provvedera' agli adempimenti conseguenti alla presente delibera. Roma, 13 novembre 2003
Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 110 |