Gazzetta n. 113 del 15 maggio 2004 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 marzo 2004, n. 66 |
Testo del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 17 marzo 2004), coordinato con la legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono inserite le seguenti: «perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, (( o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato )) ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione del servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge»; b) le parole: «oltre i limiti di eta' previsti dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe»; c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita» sono inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.»; d) le parole: «secondo modalita' stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse; e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, (( o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato )). Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.». 2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente: "57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con proscioglimento, diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso (( o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, )) anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.». 3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2004. (( Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 57 dell'art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», come modificato dal decreto qui pubblicato: «57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione del servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze si proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o dal periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 (Regolamenti) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle legge e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge». |
| Art. 2. 1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione )) del presente decreto, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo. 2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalita' per il ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del presente decreto. 3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio e' conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' non inferiore a dodici anni e' attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianita' in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonche' funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' inferiore a dodici anni e' conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresi' la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attivita' non presentata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-bis del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato e' attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento. 4. Per il personale militare e delle forze di polizia, (( per il personale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, )) nonche' per quello del settore operativo e acronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attivita' di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e' conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformita' ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' per il personale del settore operativo e acronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attivita' di soccorso, il servizio non puo' in ogni caso protrarsi oltre gli otto anni eccedenti il limite di eta' previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza d'ufficio (( e per il personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non puo' protrarsi oltre il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto. In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si da' luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di eta' previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria )). 5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio e' attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e' conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformita' ai rispetti ordinamenti. 6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego e' sospeso il trattamento pensionistico, In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa. (( 6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione )). Riferimenti normativi: - Per il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, vedi l'art. 1 del presente testo coordinato e le relative note. - Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 (Fonti) del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' il seguente: «2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogate non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. 3. I rapporti individuati di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dell'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementando le risorse disponibili per la contrattazione collettiva». - Il testo dell'art. 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) e' il seguente: «Art. 7. - Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'art. 3 e' costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze, in modo organico o salutario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti. La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'art. 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalita' relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalita' di trasferimento al altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'art. 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non puo' comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego. Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri per la difesa e per l'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato. I SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza.». |
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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