Gazzetta n. 112 del 14 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004
Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio del comune di Copertino, in provincia di Lecce, in occasione della celebrazione del IV centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino. (Ordinanza n. 3356).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 2003, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio del comune di Copertino, in provincia di Lecce, in occasione della Celebrazione del IV centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino;
Tenuto conto che nell'ambito delle manifestazioni inerenti al «grande evento», il giorno 8 maggio 2004 e' previsto l'arrivo delle spoglie del Santo nella Citta' di Copertino, cui interverranno migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti d'Italia;
Considerato, altresi', che il corpo del Santo dimorera' nella citta' di Copertino fino al 17 giugno 2004, creando un notevole afflusso di fedeli nel predetto periodo, con notevoli ripercussioni sull'intera collettivita' locale;
Ravvisata la necessita' di porre in essere interventi straordinari finalizzati a consentire ed assicurare adeguata ospitalita' ai soggetti che interverranno alle celebrazioni, ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendo la funzionale mobilita', l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;
Visto che l'imminenza e la complessita' del «grande evento» comportano l'inderogabile necessita' di reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione;
Acquisita l'intesa con la regione Puglia con nota del 28 aprile 2004;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il commissario straordinario del comune di Copertino provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture, servizi e strutture, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione della celebrazione del IV centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino che si terra' nel medesimo comune, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento».
2. Il prefetto di Lecce pone in essere tutti gli interventi necessari inerenti agli aspetti relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica, anche sentito il commissario straordinario.
 
Art. 2.
1. Il commissario straordinario, per le finalita' di cui all'art. 1, opera, nel rispetto dei principi comunitari avvalendosi, ove necessario, delle seguenti deroghe:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 29, comma 7, lettera d);
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
leggi regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 3.
1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio del comune di Copertino.
2. La regione Puglia e' autorizzata a trasferire al commissario straordinario le risorse finanziarie a carico del bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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