Gazzetta n. 112 del 14 maggio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 6 maggio 2004, n. 11
Pac Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2004 - settore lattiero-caseario.

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento delle
politiche di mercato - Direzione
generale delle politiche comunitarie e
internazionali - PAGR III
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati province autonome
Trento e Bolzano
Agli organismi pagatori regionali:
organismo pagatore Lombardia AVEPA
AGREA ARTEA
Alle organizzazioni professionali
agricole: Coldiretti - Confagricoltura
- C.I.A. Copagri - E.N.P.T.A. -
Eurocoltivatori A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. -
Coopagrival F.Agr.I. - ANPA
Ai centri di assistenza agricola
(C.A.A.) riconosciuti
A tutti i produttori non aderenti ai
C.A.A.
A tutti i produttori di latte vaccino

PAC ZOOTECNIA
PREMIO PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 2004
Istruzioni applicative generali per la presentazione
delle domande e per l'erogazione del pagamento

1. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che
istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di
taluni regimi di aiuti comunitari - Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, del 11 dicembre
2001, che fissa le modalita' di applicazione del sistema integrato
di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuti
comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del
Consiglio. - Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n.1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
(CE) n. 1673/2000, (CE) n. 2358/71, (CE) n. 2529/2001; - Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari; - Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre
2003, recante modalita' d'applicazione di taluni regimi di sostegno
di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; - Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, articolo 4, comma 3, concernente
"disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che
all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati
dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali; - D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e
dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173. - Decreto del Ministro della salute, 31 gennaio 2002, recante
disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina. - Legge n. 119 del 30 maggio 2003, recante riforma della normativa
nazionale di applicazione del prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari; - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 31
luglio 2003, recante modalita' di attuazione della legge n.
119/2003. - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 23
aprile 2004, che stabilisce i criteri oggettivi sulla base dei
quali determinare i pagamenti previsti all'articolo 96 del
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003,
i criteri oggettivi per ridurre l'importo totale dei quantitativi
di riferimento individuali ammissibile al premio di cui
all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del
29 settembre 2003, il termine entro cui devono essere presentate le
domande di cui agli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

2. SETTORE DI INTERVENTO

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per l'erogazione del premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari.
Sulla base di specifiche deleghe di funzione ad organismi pagatori regionali, potranno essere individuate dall'ente delegato modalita' applicative specifiche, purche' coerenti con quelle definite dalla presente circolare.
Gli aiuti erogabili sono:

- Premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo 95 del regolamento
CE 1782/2003) - Pagamenti supplementari (articolo 96 del regolamento CE 1782/2003) Per ottenere gli aiuti e' necessario: - presentare una apposita domanda entro il termine, - essere titolare di quota al 31 marzo 2004 (quota disponibile a fine
campagna), - essere produttore di latte.

3. DEFINIZIONI

Il Regolamento (CE) N. 1788/2003 fissa, all'articolo 5, le seguenti definizioni:

- "latte": il prodotto della mungitura di una o piu' vacche; - "altri prodotti lattiero-caseari" : tutti i prodotti
lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte
scremato, la crema di latte, il burro, lo yogurt e i formaggi; se
del caso questi possono essere convertiti in "equivalente latte"
applicando i coefficienti da fissare secondo la procedura di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del
Consiglio del 29 settembre 2003; - "produttore": l'imprenditore agricolo quale definito all'articolo
2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre
2003, la cui azienda e' situata nel territorio geografico di uno
Stato membro, che produce e commercializza latte, o si accinge a
farlo nell'immediato futuro; - "azienda" : l'insieme delle unita' di produzione gestite
dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 recita, nel punto 2 dei "considerando":
"Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."
L'art. 3 del citato regolamento dispone che:
"gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identita' degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato".
Il D.P.R. 503 del 1 dicembre 1999, che istituisce l'Anagrafe delle Aziende Agricole, fissa le seguenti definizioni:

- "anagrafe delle aziende agricole": e' il sistema unico per
l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano
domande di premio comprese nel sistema integrato. - "codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)":
codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga
rapporti con la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o
domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica
amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il
CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione
indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione
il CUAA fosse errato, l'interessato e' tenuto a comunicare alla
pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA. - "unita' tecnico-economiche (UTE)": a ciascuna azienda fa capo una o
piu' unita' tecnico-economica di seguito denominata unita'; per
unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli
stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a
qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita'
economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata
nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove
ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia
produttiva".

4. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

I produttori hanno la facolta' di avvalersi, previo conferimento di un mandato di rappresentanza, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di premio.
I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono diventati operativi a partire dalla campagna 2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono delegati ad effettuare le seguenti attivita' a favore delle aziende agricole proprie utenti:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; - assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di
coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a
benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la
regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i relativi
dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; - interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione
dello stato di ciascuna pratica.

Il CAA si impegna, inoltre, a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo del produttore, di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonche' il fascicolo domanda, secondo le modalita' di cui alla circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 recepite negli specifici atti esecutivi tra AGEA e CAA.
..."Il CAA ha, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".
L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:
"Il CAA e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle
attivita' affidate; c) consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui
all'art. 2, comma 2 del presente decreto."

I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attivita' demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'A.G.E.A. e' pertanto esonerata, nei confronti dei produttori agricoli che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.
Si rammenta che ai sensi della deliberazione AGEA numero 115 del 12 maggio 2003 relativa all'Adozione del Regolamento di attuazione della Legge 9 agosto 1990, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 8 luglio 2003, e con specifico riferimento all'art. 4 - comma 5 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento e al provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".

5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

La circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un produttore che presenta una domanda PAC debba avvenire attraverso il cosiddetto "fascicolo aziendale". La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito in una delle campagne precedenti, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione gia' contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La suddetta circolare AGEA stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.
I soggetti che hanno conferito ad un CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione.
I soggetti che non hanno dato alcun mandato ad un CAA, invece, dovranno costituire il fascicolo presso l'Amministrazione. Tutti coloro che nelle ultime due campagne hanno presentato la documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo avranno precostituito, salvo richieste di integrazione e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.
I documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale sono:

a) persone fisiche

1) copia di un documento d'identita' in corso di validita' 2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e copia del
certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche
rilasciata per via telematica); 3) in alternativa alla partita IVA, copia o autocertificazione
dell'esonero ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/1972 n. 633; b) persone giuridiche 4) copia di un documento d'identita' in corso di validita' del
rappresentante legale 5) copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o
certificazione CCIAA;

c) per tutte le aziende

6) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito
tale mandato); 7) copia del frontespizio del registro aziendale di carico e scarico
per bovini.

Qualora la documentazione richiesta non risulti presente nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dei premi.
Tutta la predetta documentazione deve essere conservata nel fascicolo del produttore, debitamente aggiornata al momento della presentazione della domanda.
Per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA, in alternativa al documento 7 e' consentito detenere all'interno del fascicolo la corrispondente stampa da collegamento con l'anagrafe di ciascun allevamento condotto dal produttore. Tale stampa controfirmata dal produttore (e timbrata dal CAA) ed effettuata prima della presentazione della domanda costituisce elemento valido per la costituzione del fascicolo ferme restando le eventuali sanzioni a carico del produttore nel caso in cui il registro aziendale non sia correttamente detenuto ed aggiornato.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 Termini di presentazione

Il termine di presentazione della domanda, stabilito dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, e' fissato entro il 15 maggio dell'anno di interesse; per il 2004, considerato che tale giorno cade di sabato, il termine di presentazione e' fissato al primo giorno feriale successivo, ovvero il 17 maggio.
La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pertanto pervenire all'Organismo Pagatore, entro le ore 17.00 del 17 maggio 2004 con le modalita' sottoindicate.
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 13 del Reg. (CE) n. 2419/2001, richiamato dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2237/2003, e' consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario, calcolati a decorrere dal primo giorno successivo al termine di presentazione. Alle domande di premio, presentate nel periodo di tolleranza, si applica una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile, da applicare in fase di erogazione del premio.
Tale riduzione non si applica in caso di forza maggiore o in presenza di circostanze eccezionali, documentate per iscritto e certificate dall'autorita' competente.
Le domande presentate dopo il 9 giugno 2004 sono irricevibili e pertanto non sono ammesse al premio.

6.2 Modalita' di presentazione

Possono presentare domanda di premio i produttori di latte vaccino, titolari di un quantitativo individuale di riferimento, disponibile al 31 marzo 2004.
La qualifica di produttore" e' relativa al periodo di commercializzazione 2003/2004; in assenza di tale qualifica non e' consentita la presentazione della domanda di premio, a meno che non si ricada in una delle seguenti condizioni:

a) aver avuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore per il
periodo 2003/2004, iscritta nel registro pubblico delle quote di
cui all'articolo 2 della legge n. 119/2003; b) dimostrare, prima del termine di presentazione della domanda, di
aver ripreso la produzione lattiera.

La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare.
I produttori che hanno conferito mandato ad un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.
Per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione centrale e regionale, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore, per la stampa di un modello di domanda in bianco, corredato di numero identificativo.
La presentazione della domanda puo' avvenire direttamente in AGEA, o tramite terzi:

- attraverso il CAA;
- mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Nel caso di invio postale sulla busta deve essere indicato il seguente indirizzo di destinazione:

AGEA Domanda Premio Latte 2004 VIA TORINO, 45 00184 - ROMA

L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne' per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di aiuto puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorita' competente abbia gia' informato l'imprenditore circa le irregolarita' riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarita'."

6.3 Modalita' di compilazione

La domanda di erogazione del premio deve essere compilata in ogni sua parte.
Nella compilazione e' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:

1. domanda iniziale;
2. domanda di modifica.

Nel caso in cui la finalita' della domanda non e' indicata correttamente, si tenta l'attribuzione in automatico. In particolare, il sistema effettua in automatico i seguenti interventi:

- una domanda presentata come modifica senza indicazione della
domanda iniziale ed intestata ad un produttore, identificato
tramite il CUAA, che non abbia presentato altre domande, viene
considerata come domanda iniziale; - se nella base informativa sono presenti due domande intestate alla
stessa azienda (CUAA), una iniziale ed una di modifica, dove
l'indicazione della domanda iniziale nella domanda di modifica e'
assente o errata, si procede automaticamente a modificare la
domanda iniziale.

Il quadro A contiene tutti gli elementi di identificazione del richiedente e le modalita' con cui viene richiesto il pagamento.
Nel quadro B deve essere indicato il quantitativo di riferimento individuale (quota) disponibile per il produttore al 31 marzo 2004, cioe' il quantitativo disponibile di fine periodo valido per la campagna di produzione lattiera 2003/2004.
Il quantitativo da indicare e' il totale a disposizione del richiedente, sommando eventuali quote di tipo "consegne" e "vendite dirette", nonche' quote relative a diverse unita' produttive (Unita' Tecnico Economiche) comunque intestate al richiedente stesso.
Nel primo campo occorre indicare il quantitativo disponibile cosi' come risulta attribuito nel SIAN dalla competente amministrazione regionale; qualora tale quantitativo non fosse aggiornato occorre indicare negli spazi sottostanti le variazioni che si ritiene debbano essere apportate e il conseguente quantitativo spettante ai sensi della legge n. 119/2003.
Si evidenzia che, come specificato dal comma 3 dell'articolo 95 del regolamento CE n. 1782/2003, i quantitativi che sono stati oggetto di cessioni temporanee (affitti in corso di periodo) sono considerati disponibili nell'azienda del rilevante.
Nei casi di mutamento della conduzione aziendale in corso di campagna devono essere presentate due domande di premio distinte, in cui ciascun richiedente indica la parte di quota disponibile di competenza. Nei casi di successione ereditaria la domanda di premio puo' essere presentata dagli eredi.
La domanda di premio deve essere sottoscritta dal richiedente; per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.

6.4 Domanda di modifica

E' possibile presentare una domanda di modifica, anche oltre il termine fissato, con le stesse modalita' utilizzare per la domanda iniziale, a condizione che il richiedente non sia stato informato dall'autorita' competente:

- dell'intenzione di effettuare un controllo in loco da parte
dall'autorita' competente - delle irregolarita' riscontrate dall'Organismo Pagatore negli atti
dichiarativi presentati

Le informazioni fornite dal richiedente hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.
Qualora la domanda di modifica non contenga l'esatta indicazione della domanda modificata, ne' sia possibile risalirvi, sara' considerata irricevibile.

7. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Tutte le domande di premio sono sottoposte a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli artt. 15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare:

a. verifiche incrociate per mezzo della banca dati informatizzata
onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta
per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione; b. verifiche incrociate per mezzo della banca dati informatizzata,
intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto".

Inoltre, occorre accertare che la domanda di premio:

- sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
della documentazione richiesta; - sia stata firmata dal titolare della domanda; - sia stata presentata entro i termini previsti; - sia ritenuta ammissibile;

7.1 Controlli formali

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare la verifica:

- della data di presentazione della domanda; - della presenza della firma del richiedente; - della presenza della copia di un documento di riconoscimento in
corso di validita' (i cui dati di riferimento devono essere
trascritti nel frontespizio del modulo di domanda); - della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e
del rappresentante legale (se presente); - della corretta indicazione delle modalita' di pagamento richieste.

7.1.2 Sottoscrizione della domanda

La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'irricevibilita' della domanda.

7.1.3 Documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di presentazione della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda.
L'assenza del documento di identita' richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto.
L'assenza del documento viene verificata dall'Organismo Pagatore solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

7.1.4 Controlli anagrafici

Il produttore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA e il Codice Fiscale. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.
E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo attenzione anche alla denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.

Produttore

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Qualora entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene considerata irregolare e non si procede al pagamento del premio.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

Rappresentante legale

Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non potra' procedere al pagamento dell'aiuto.
I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.

7.1.5 Modalita' di pagamento

Il produttore deve indicare la modalita' secondo la quale preferisce ricevere il pagamento dell'aiuto. Per ottenere con certezza e piu' rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta; e' tuttavia necessario che il conto sia intestato al richiedente.
I codici CIN, ABI e CAB sono evidenziati e riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni. In linea con le direttive CE, le coordinate bancarie di tutti i bonifici in uscita devono avere le seguenti caratteristiche:

1. Codice CIN: lunghezza fissa di una lettera; 2. Codice ABI (codice banca) e codice CAB (codice filiale): e'
obbligatorio inserire cinque cifre numeriche. Caratteri ammessi
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Non sono ammessi lettere e caratteri speciali
come ad esempio: .,/,-?!,&. Tutti gli eventuali numeri o lettere che compaiono dopo il punto non
devono essere indicati. 3. Conto corrente: lunghezza fissa di dodici caratteri alfanumerici
fra i seguenti: 0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz; ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

Tutti i caratteri che non rientrano in quelli sopra elencati non sono ammessi. Se il conto corrente e' di lunghezza inferiore a dodici caratteri il sistema inserira' in automatico degli zeri di riempimento a sinistra.
L'utilizzo di tale modalita' di pagamento consente di ricevere con maggiore celerita' l'aiuto richiesto, evitando cosi' anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti.
Se non viene indicata alcuna modalita' di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalita' "emissione di assegno non trasferibile"

7.2 Controlli sostanziali

I controlli sostanziali sono rivolti alla verifica dei requisiti che, in termini di applicazione della normativa comunitaria e nazionale, determinano l'ammissibilita' di una richiesta di premio ed in particolare curano i seguenti aspetti:

- Verifica del quantitativo spettante; - Verifica del quantitativo commercializzato; - Verifica delle cause di forza maggiore; - Verifica degli esiti dell'incrocio con la banca dati dell'Anagrafe
Bovina Nazionale;

7.2.2 Verifica del quantitativo spettante

Il quantitativo spettante viene confrontato con la somma dei quantitativi di riferimento registrati nel SIAN ai sensi della legge n. 119/2003.
Le differenze rilevate vengono segnalate alle competenti amministrazioni regionali, alfine di accertare il corretto quantitativo di riferimento spettante al produttore.
Se il quantitativo accertato, comunicato dalle amministrazioni regionali attraverso il SIAN, risulta diverso da quello indicato dal richiedente, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2237/2003, si applicano l'articolo 31, l'articolo 32, paragrafo 1 e l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2419/2001.
Pertanto si procede come appresso specificato:

a) se il quantitativo individuale di riferimento accertato e'
superiore a quello indicato nella domanda di premio, l'importo
viene calcolato in base al quantitativo indicato nella domanda; b) fatte salve le riduzioni e le esclusioni appresso specificate, se
il quantitativo individuale di riferimento indicato nella domanda
di premio e' superiore a quello accertato, l'importo dell'aiuto
viene calcolato in base al quantitativo accertato.

Quando il quantitativo indicato nella domanda di premio eccede il quantitativo accertato, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla base del quantitativo accertato, ridotto di due volte l'eccedenza constatata, se questa e' superiore al 3% ma non e' superiore al 20% del quantitativo accertato; se l'eccedenza constatata e' superiore al 20% del quantitativo accertato, il premio non viene erogato.
Se la differenza tra il quantitativo indicato nella domanda di premio e il quantitativo effettivamente spettante, come accertato dalle competenti amministrazioni regionali, risulta da irregolarita' commessa intenzionalmente, l'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto diritto non e' concesso per l'anno civile considerato.
Inoltre, quando la differenza e' superiore al 20% del quantitativo accertato, il produttore e' altresi' penalizzato per un importo pari a quello non concesso. Tale importo e' detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di aiuto istituiti dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 a cui il produttore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

7.2.3 Verifica del quantitativo commercializzato

Entro il mese di luglio 2004 l'AGEA consolida nella banca dati del SIAN i dati produttivi, dichiarati ai sensi della legge n. 119/2003, sia per le consegne che per le vendite dirette.
La somma del quantitativo consegnato, rettificato in base al tenore di materia grassa, e del quantitativo venduto direttamente, nei limiti della quota, costituisce la base di calcolo per l'erogazione del pagamento supplementare (di cui all'articolo 96 del regolamento CE 1782/2003), in applicazione dell'articolo 3 del decreto Mipaf 23/04/2004.
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo I, del regolamento (CE) 2237/2003, nel caso di inattivita' del produttore, che non abbia effettuato alcuna commercializzazione nell'arco della campagna lattiera 2003/2004, il premio e il pagamento supplementare non vengono erogati.

7.2.4 Verifica delle cause di forza maggiore

Nel caso di inattivita' del produttore, in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2237/2003, non si applica l'esclusione dal premio nei casi di forza maggiore riconosciuti.
Sono riconosciuti esclusivamente i casi di forza maggiore che, ai sensi della legge n. 119/2003, escludono la decadenza della quota non utilizzata.
Tali casi sono rilevabili unicamente dal registro pubblico delle quote, istituito presso l'Agea.
Il produttore che abbia ottenuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore accede all'erogazione del premio per i prodotti lattiero-caseari, mentre non ottiene il pagamento supplementare, che e' commisurato al quantitativo effettivamente prodotto.
7.2.5 Verifica degli esiti dell'incrocio con la banca dati dell'Anagrafe Bovina Nazionale
A completamento della verifica della qualifica di produttore, l'Organismo Pagatore effettua il riscontro con la banca dati dell'Anagrafe Bovina dell'effettiva titolarita' dei registri aziendali di carico e scarico per bovini allegati alla domanda.
Dal riscontro deve emergere:

- l'effettiva titolarita' degli allevamenti; - la presenza in almeno uno di questi allevamenti, per il periodo di
commercializzazione 2003/2004, di capi potenzialmente in grado di
produrre latte (solo nel caso di produzione effettivamente
dichiarata).

7.3 Notifica degli esiti dei controlli amministrativi

Entro il 30 settembre 2004 l'Organismo Pagatore comunica al produttore i dati quantitativi utili per il pagamento del premio per i prodotti lattiero-caseari e per il pagamento supplementare, nonche' le anomalie sanabili, riscontrate attraverso i controlli amministrativi, formali e sostanziali.
Per i produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, tale comunicazione avviene tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Le risposte dei produttori dovranno essere presentate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, all'Organismo Pagatore.
Per i produttori che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, l'Organismo Pagatore provvede, di volta in volta, a comunicare le anomalie sanabili riscontrate, gli strumenti ed i dati necessari, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le eventuali correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti amministrativi e comunque al massimo entro il 15 novembre 2004.
Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, l'Organismo Pagatore predisporra' un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunichera' direttamente all'interessato o per tramite dei CAA.

8. CONTROLLI IN LOCO

Oltre ai controlli amministrativi sul 100% delle domande, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2237/2003, almeno il 2% dei richiedenti viene soggetto annualmente ad un controllo in loco, che riguarda le condizioni di ammissibilita' al premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari.
I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 20.
La selezione avviene in base all'analisi di alcuni fattori di rischio e tenendo conto di un fattore di rappresentativita' delle domande di premio presentate.
I controlli potranno essere svolti in abbinamento a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 595/2004.

9. PAGAMENTO

9.1.1 Premio per i prodotti lattiero-caseari

Il pagamento del premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo 95 del regolamento (CE) 1782/2003) viene erogato sui quantitativo di riferimento disponibile al 31 marzo, determinato come descritto al paragrafo 7.2.1, previa riduzione lineare da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 23/04/2004 nell'entita' necessaria a ricondurre la somma di tutti i quantitativi individuali ammessi nell'ambito del quantitativo di riferimento globale assegnato all'Italia per il periodo 1999/2000, pari a 9.930.060 tonnellate.
Effettuata la riduzione lineare, per ciascun chilogrammo di quota ammesso viene erogato un premio 2004 pari a 0,00815 Euro.

9.1.2 Pagamenti supplementari

I pagamenti supplementari (articolo 96 del regolamento (CE) 1782/2003) vengono erogati, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 23/04/2004, ripartendo l'importo globale assegnato all'Italia per la campagna 2004, pari a 36.340.000 Euro, tra tutti i produttori ammessi al premio per i prodotti lattiero-caseari sulla base del quantitativo di riferimento effettivamente prodotto.
Pertanto viene conteggiato il totale dei quantitativi individuali commercializzati, determinati come descritto ai paragrafo 7.2.2, ridotti nei limiti della relativa quota ammessa ai premio per i prodotti lattiero-caseari qualora superiore.
La divisione dell'importo globale assegnato all'Italia per il totale dei quantitativi commercializzati sopra descritto, determina l'importo unitario che viene erogato.

9.1.3 Importo minimo

Per le domande in cui viene determinato un importo erogabile complessivo inferiore a 10 (dieci) euro, l'Amministrazione non procede ai pagamento.

9.1.4 Certificato antimafia

La normativa nazionale in vigore prevede che, affinche' l'AGEA possa erogare l'aiuto a favore dei produttori che richiedono un pagamento superiore a 154.937,00 Euro, debba essere rilasciato all'AGEA stessa, dalla prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (Legge 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).

9.1.5 Ripetizione dell'indebito

In conformita' a quanto disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nei quadro dei regimi di aiuti istituiti dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato puo' effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.
Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23/12/1986.
Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte del produttore. Il tasso d'interesse e' pari ai tasso legale vigente al momento della notifica al produttore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione.
La restituzione dell'indebito puo' avvenire con due modalita' diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario; 2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri
pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.
Nel secondo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo ai pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.
L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorita' competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato e' superiore a dieci anni.

9.1.6 Sospensioni

L'Amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di premio dei produttori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarita' che comportino la necessita' di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001, provvedera' a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

10. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 27/06/2003.
La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita' stabilite dal predetto decreto.

11. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

11.1 Partecipazione al procedimento

L'Organismo Pagatore provvedera' ad inviare, entro il 30 settembre 2004, una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o ai produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande di premio riferite alla campagna 2004 presentino incompletezze o irregolarita' e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.
La documentazione atta a sanare tali anomalie dovra' pervenire all'Organismo Pagatore entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Amministrazione.
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti.

11.2 Provvedimento definitivo

L'Organismo Pagatore comunichera', utilizzando modalita' informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di premio ai mandatari (Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA), con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle domande di premio).
L'Organismo Pagatore informera' i richiedenti che non hanno conferito mandato ad un CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.
Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione entro il termine ultimo stabilito per i pagamenti dalla regolamentazione comunitaria del 30.06.2005.

12. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Successivamente al 30 giugno 2005, e comunque dopo il ricevimento della comunicazione di cui al capitolo precedente, e' possibile accedere agli Organismi previsti nel D.M. n. 743 del 1 luglio 2002, pubblicato su G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2002, che consente di inoltrare, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, le istanze di riesame allo Sportello di Conciliazione o alla Camera Arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.
Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.
Roma, 6 maggio 2004

Il titolare dell'Ufficio monocratico: Gulinelli
 
----> Vedere allegato da pag. 54 a pag. 57 della G.U. <----
 
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