IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Foggia, approvato con decreto rettorale n. 274 del 28 novembre 2001, come successivamente modificato, ed in particolare l'art. 11; Vista la delibera del senato accademico dell'11 febbraio 2004, con la quale e' stata approvata la modifica del comma 3 dell'art. 77 dello statuto dell'Universita' degli studi di Foggia; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 5 febbraio 2004; Vista la nota del 1° aprile 2004, prot. n. 681, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dello statuto di cui sopra; Decreta: Il comma 3 dell'art. 77 dello statuto dell'Universita' degli studi di Foggia e' cosi' modificato: 3. Rettore, Presidi di facolta', Presidenti di consiglio di corso di studio, Direttori di dipartimento e membri della Giunta di dipartimento durano in carica un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta. Ai fini della rieleggibilita', rientrano nel computo solo i mandati interamente svolti dopo l'entrata in vigore del presente statuto. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Foggia, 14 aprile 2004
Il rettore: Muscio |