Gazzetta n. 112 del 14 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 aprile 2004, n. 125 |
Regolamento concernente la individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, ed in particolare il comma 5; Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1996, n. 688, concernente il «Regolamento recante norme per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 19, comma 2, e 57; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 3-4774 del 24 marzo 2004);
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' del corso superiore di polizia tributaria 1. Il corso superiore di polizia tributaria ha la finalita' di preparare gli ufficiali frequentatori a ricoprire incarichi connotati da elevata complessita' gestionale e organizzativa, in relazione alla particolarita' del contesto istituzionale, alla dimensione della struttura ed al livello di responsabilita'. 2. Il superamento del corso superiore costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n. 98. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante: «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999, n. 44. - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71. - La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo dell'art. 4: «Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea; b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale; d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il personale; e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria; g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi. 3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8». - La legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante: «Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274. Si riporta il testo dell'art. 5: «Art. 5 (come modificato dall'art. 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69) (Disciplina del corso superiore di polizia tributaria). - 1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative. 2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale. 3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori: a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o equivalente; b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne' sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa; c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche. 4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003». - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214. Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. (Omissis)».
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| Art. 2. Obiettivi del corso superiore di polizia tributaria 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1, il corso superiore di polizia tributaria si pone gli obiettivi di: a) sostenere ciascun frequentatore nello sviluppo delle proprie potenzialita', attraverso un percorso di studi, ricerche ed esperienze tesi ad arricchire le capacita' professionali, comportamentali e gestionali necessarie per l'assunzione degli incarichi di destinazione; b) affermare e consolidare i valori e la cultura della Guardia di finanza, rafforzando nei partecipanti il patto con l'istituzione ed il senso di appartenenza e fedelta'; c) elevare la capacita' di attivazione dei processi di miglioramento ed innovazione delle strategie e delle tecniche utilizzate per il perseguimento delle finalita' istituzionali della Guardia di finanza. A tale fine, nell'ambito del corso superiore di polizia tributaria sono realizzate iniziative di generazione di nuove conoscenze e l'apertura nei confronti del mondo scientifico, accademico e militare, nonche' della societa' civile, sia a livello nazionale che internazionale. Le attivita' didattiche seguite durante la frequenza del corso superiore di polizia tributaria danno titolo al riconoscimento di crediti formativi al fine del conseguimento di master universitari, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Note all'art. 2: - La legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301. Si riporta il testo dell'art. 22, comma 13: «Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). - (Omissis). 13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di Polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalita' di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le universita'. (Omissis)». - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
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| Art. 3. Bando di concorso 1. Al corso superiore di polizia tributaria accedono i vincitori di un concorso per titoli ed esami, indetto annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza ed al quale possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887. Il bando, che viene pubblicato sul foglio d'ordini della Guardia di finanza, stabilisce il numero dei posti a disposizione, i programmi di esame, avuto riguardo anche agli argomenti trattati durante la frequenza del corso di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera b), e le cause di esclusione dal concorso per motivi verificatisi dopo l'ammissione alle prove. 2. L'indizione del concorso e' preceduta da un piano di iniziative di comunicazione e promozione del corso tra gli ufficiali, al fine di consentire loro di valutare compiutamente l'opportunita' di presentare istanza di partecipazione. 3. Al corso superiore di polizia tributaria possono partecipare ufficiali di altre Forze Armate e di Polizia, nonche' rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, anche internazionali, sulla base di modalita' stabilite con apposita direttiva del Comando Generale della Guardia di finanza.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, vedi note alle premesse.
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| Art. 4. Valutazione dei titoli 1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di trenta punti, sono: a) le qualita' morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale, per un massimo di 15 punti; b) l'esito di un corso, destinato agli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno di indizione del concorso, per un massimo di 15 punti. Il punteggio e' ridotto alla meta' nel caso in cui la partecipazione al concorso non avvenga entro le tre edizioni immediatamente successive alla frequenza del corso. Nei casi di sospensione del giudizio di avanzamento o della promozione, ai sensi delle vigenti norme in materia, il termine delle tre edizioni decorre dalla data di cessazione della causa di impedimento. Il corso e' istituito con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, che stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' secondo i quali viene disposta l'ammissione al corso in epoca successiva degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore nei cui confronti sussistano, per effetto di provvedimenti di legge, impedimenti alla frequenza connessi alla loro posizione di impiego, stato giuridico ed avanzamento. 2. Nel bando di concorso previsto all'articolo 3 sono indicati i singoli titoli valutabili ed il relativo punteggio. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualita' e doti di cui al comma 1, lettera a), viene attribuita maggiore rilevanza alla documentazione caratteristica. |
| Art. 5. Prove di esame 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono nelle seguenti prove: a) una prova scritta in materia di diritto tributario; b) una prova orale in materia di diritto tributario; c) una prova orale in materia di tecnica professionale, che abbia riguardo anche all'analisi organizzativa dei processi di lavoro. 2. Nel bando di concorso previsto all'articolo 3 sono indicate le modalita' ed i tempi di svolgimento delle prove. Nell'attribuire i punteggi a ciascuna delle prove di esame, la commissione giudicatrice dovra' valutare, sul conto di ciascun candidato: a) l'aderenza al tema trattato; b) il livello di conoscenza della materia; c) la capacita' di approccio interdisciplinare al problema; d) la capacita' espositiva e di sintesi; e) la capacita' di analisi e di soluzione del problema. 3. Ciascuna prova d'esame e' superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alle prove orali. 4. Il punteggio complessivo delle prove di esame e' costituito dalla media, calcolata sino al centesimo, tra il voto della prova scritta e la media dei voti delle prove orali, calcolata anch'essa fino al centesimo. |
| Art. 6. Commissione giudicatrice e graduatoria 1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame di cui agli articoli 4 e 5, e' nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa e' presieduta dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza e composta dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, da un ufficiale del Comando Generale di grado non inferiore a colonnello, da un professore universitario in diritto tributario e da un esperto esterno in scienza dell'organizzazione. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza. 2. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalita' di cui agli articoli 4 e 5. 3. La graduatoria generale di merito del concorso e' formata in base alla media aritmetica, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 4 ed il punteggio complessivo riportato nelle prove di esame, di cui all'articolo 5. E' data precedenza in graduatoria, a parita' di voto, al concorrente piu' elevato in grado e, a parita' di grado, al concorrente piu' anziano in ruolo. 4. La graduatoria generale e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo. |
| Art. 7. Sede 1. Il corso si svolge presso la Scuola di polizia tributaria. 2. Ciascun corso e' contraddistinto da un numero d'ordine progressivo. |
| Art. 8. Programma didattico 1. Il corso superiore di polizia tributaria si svolge secondo le prescrizioni contenute nel programma didattico, approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' da questi delegata. 2. Il programma didattico e' relativo all'intero corso e si articola in specifici ed autonomi moduli formativi e in esperienze applicative esterne, tendenti allo sviluppo dei contenuti delle aree di cui all'articolo 9. Per ciascun modulo formativo ed esperienza applicativa esterna, sono indicati i relativi obiettivi didattici, i contenuti, le modalita' didattiche, la durata in giornate, la tipologia di docenza e i criteri di indirizzo per la valutazione durante la frequenza del corso di cui all'articolo 14. 3. Con la stessa determinazione di cui al comma 1, sono altresi' stabiliti: a) le singole voci oggetto di valutazione per ciascun modulo formativo ed esperienza applicativa esterna, di cui all'articolo 14; b) il peso percentuale da attribuire a ciascuna voce oggetto di valutazione, ai fini del calcolo del punteggio complessivo da assegnare ad ogni frequentatore in sede di valutazione finale, ai sensi dell'articolo 15, comma 3. 4. Il programma didattico definisce anche il calendario del corso. |
| Art. 9. Aree didattiche 1. Per la realizzazione delle finalita' e degli obiettivi di cui al Titolo I, il corso superiore di polizia tributaria e' strutturato secondo una combinazione equilibrata di competenze che attengono alla sfera istituzionale della Guardia di finanza e di capacita' gestionali e manageriali. 2. A tale scopo, il programma di cui all'articolo 8 prevede le aree didattiche: a) delle competenze di base, tra le quali rientrano l'approfondimento della lingua inglese e delle capacita' informatiche, destinate a completare il bagaglio di conoscenze e abilita' funzionali ad una proficua frequenza del corso; b) dei comportamenti organizzativi, tra i quali rientrano le capacita' di leadership, comunicative, cooperative, di soluzione dei problemi e di orientamento alle decisioni, con il fine di sviluppare nei partecipanti atteggiamenti e capacita' individuali necessarie per affrontare problematiche o situazioni organizzative complesse; c) delle competenze manageriali, destinate a dotare i frequentatori delle conoscenze, capacita' ed abilita' di natura gestionale, organizzativa, relazionale e strategica necessarie per ricoprire con successo un ruolo di gestore di risorse di qualsiasi natura. In questa area vengono approfonditi gli ambiti della pianificazione e controllo di risorse e risultati, dello sviluppo organizzativo, della gestione del personale e dei collaboratori, della pianificazione strategica e dell'innovazione, della gestione delle relazioni istituzionali; d) delle competenze professionali, destinate ad arricchire le conoscenze e le esperienze conseguite dagli ufficiali nel corso della carriera, con riferimento ai settori di intervento istituzionale della Guardia di finanza. Tale obiettivo e' perseguito sviluppando una visione piu' allargata, integrata ed aggiornata, in termini di evoluzione normativa, giurisprudenza e prassi, integrazione europea e cooperazione internazionale, tecniche di intelligence e operative in genere. |
| Art. 10. Metodologie didattiche 1. Per la realizzazione del programma didattico di cui all'articolo 8 vengono utilizzate metodologie basate sulla valorizzazione del discente come soggetto attivo del processo di apprendimento, al fine di stimolarne partecipazione, coinvolgimento e scambio di esperienze, nel rispetto dei criteri fondamentali relativi alle dinamiche di attenzione. 2. Nello sviluppo dei moduli formativi sono previste modalita' articolate su: a) lezioni tradizionali in aula; b) testimonianze di esperti; c) riflessioni guidate, discussione di casi di studio, sperimentazione, esercitazioni e simulazioni; d) studio e ricerca individuale e di gruppo. 3. Nel programma didattico sono previsti anche moduli dedicati allo sviluppo di esperienze applicative esterne, quali: a) progetti di studio ed approfondimento sul campo, su specifiche tematiche afferenti alle aree didattiche di cui all'articolo 9, presso strutture della Guardia di finanza od altri organismi nazionali ed internazionali; b) stages presso lo Stato Maggiore del Comando Generale; c) viaggi di studio internazionali per l'approfondimento di specifiche tematiche afferenti ad un ambito applicativo. 4. Gli esiti delle esperienze applicative possono costituire oggetto di valutazione sulla base di elaborati, individuali o di gruppo, da presentare e discutere in ambito didattico. 5. Il direttore del corso stabilisce su quale delle esperienze applicative esterne i singoli partecipanti al corso elaborano il progetto di cui all'articolo 15. |
| Art. 11. Direttore del corso 1. Direttore del corso e' il comandante della Scuola di polizia tributaria. 2. Al direttore del corso e' affidato il compito di: a) garantire la rispondenza del corso alle finalita' ed agli obiettivi di cui al Titolo I; b) assicurare l'integrazione didattica ed organizzativa tra il corso superiore di polizia tributaria, le altre attivita' della scuola e della Guardia di finanza, le istituzioni nazionali e internazionali e le altre realta' di alta formazione; c) contribuire all'affermazione dell'immagine e del ruolo del corso come istituzione di alta formazione e laboratorio di sviluppo di know-how; d) garantire elevati standard di qualita' del programma formativo; e) formulare, per ciascun corso, la proposta di programma didattico e quella relativa al corpo docente. 3. Il direttore del corso, avvalendosi anche del comandante del corso superiore o di altro ufficiale della Scuola di polizia tributaria, garantisce: a) il coordinamento della progettazione didattica di dettaglio elaborata da ciascun docente nell'ambito dell'area didattica di competenza; b) omogeneita' di indirizzo nell'applicazione degli strumenti adottati per la valutazione durante la frequenza del corso. |
| Art. 12. Comandante del corso 1. Il comandante del corso, sulla base degli indirizzi espressi dal direttore, ha il compito di garantire: a) la corretta gestione del percorso formativo pianificato, sia dal punto di vista della didattica, che da quello dei servizi di supporto; b) la realizzazione di iniziative tese a migliorare la qualita' del servizio formativo in ogni suo aspetto, sulla base anche delle rilevazioni di gradimento effettuate presso i partecipanti, con riferimento a ciascun modulo didattico ed esperienza applicativa esterna; c) il monitoraggio costante del funzionamento del servizio formativo e della efficacia dei processi di apprendimento, attraverso il processo di valutazione durante la frequenza del corso svolto in accordo con i docenti. In tal senso riporta al direttore del corso gli esiti del processo di valutazione della didattica; d) l'orientamento ed il sostegno professionale ai partecipanti al corso, attraverso attivita' di indirizzo e tutoraggio; e) il funzionamento dei servizi e sussidi didattici di pertinenza del corso. |
| Art. 13. Docenti 1. Il corpo docente del corso superiore di polizia tributaria e' approvato dal Comandante Generale della Guardia di finanza o dall'autorita' da questi delegata ed e' costituito da figure, sia interne alla Guardia di finanza che esterne, selezionate sulla base della rilevanza dell'esperienza maturata sia sotto l'aspetto professionale che formativo. In particolare, i docenti dovranno dimostrare di possedere sperimentata padronanza nella gestione dei processi di apprendimento, nell'uso di metodologie didattiche attive, nel governo delle dinamiche di gruppo. 2. Di norma, l'incarico viene affidato a docenti universitari, ufficiali in servizio permanente effettivo nella Guardia di finanza ed in altre Forze armate con grado non inferiore a colonnello, magistrati, dirigenti delle amministrazioni dello Stato, esperti esterni alle amministrazioni dello Stato particolarmente qualificati. 3. Per ciascun modulo formativo viene incaricato un docente titolare, il quale puo' avvalersi, per una parte del programma da svolgere, di non piu' di due docenti aggiunti, designati su sua indicazione. Per la trattazione di argomenti specifici e' altresi' possibile fare ricorso a testimonianze qualificate. |
| Art. 14. Valutazione durante la frequenza del corso 1. La valutazione durante la frequenza del corso ha la finalita' di: a) fornire ai partecipanti indicazioni continue sui loro punti di forza e sulle aree di miglioramento, allo scopo di indirizzare il loro impegno e sostenerlo con costanza; b) determinare elementi oggettivi per la formulazione di una valutazione finale che tenga conto dell'intero percorso formativo. 2. Nei confronti dei frequentatori viene valutato il livello di partecipazione alle attivita' didattiche e della prestazione conseguiti. 3. Gli strumenti di rilevazione utilizzati per la valutazione durante la frequenza del corso sono definiti dal docente titolare, di concerto con il direttore del corso. Essi devono essere progettati in coerenza con gli obiettivi didattici dello specifico modulo ed esperienza applicativa esterna e rispondono ad una o piu' delle seguenti tipologie: a) questionari; b) griglie di osservazione di capacita', comportamenti ed atteggiamenti; c) colloqui di approfondimento; d) elaborati su ricerche e casi di studio. 4. La valutazione durante la frequenza del corso viene effettuata dai docenti titolari. Sono valutati i risultati conseguiti dal frequentatore sia in attivita' svolte singolarmente che in gruppo. Al termine di ciascun modulo formativo, il docente titolare predispone, sul conto di ogni frequentatore, una griglia individuale nella quale, per ciascuna voce oggetto di valutazione: a) riporta un sintetico giudizio, consistente in una breve descrizione dei punti di forza e delle aree di miglioramento del discente; b) attribuisce un voto espresso da un numero intero compreso tra 1 e 30. 5. L'esito della valutazione e' pubblico e viene comunicato ai singoli partecipanti per consentire l'individuazione delle aree di possibile miglioramento. |
| Art. 15. Valutazione finale 1. La valutazione finale ha lo scopo di: a) misurare il livello della partecipazione e della prestazione conseguiti da ciascun frequentatore nell'intero percorso formativo; b) fornire orientamenti circa l'impiego dell'ufficiale dopo il corso superiore di polizia tributaria. 2. Al termine del corso e sulla base di un punteggio attribuito a ciascun ufficiale e' redatta la graduatoria finale. 3. Una commissione presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso e dal decano degli insegnanti di ciascuna area didattica, sulla base delle griglie di cui all'articolo 14, comma 4: a) attribuisce a ciascun frequentatore e per ogni voce oggetto di valutazione, un giudizio complessivo; b) calcola, quindi, per ciascun ufficiale e per ognuna delle voci oggetto di valutazione, la media dei voti attribuiti durante la frequenza del corso; c) determina, infine, la media ponderata di tali ultimi punteggi, applicando a ciascuna voce oggetto di valutazione il peso percentuale stabilito nella determinazione di cui all'articolo 8, comma 1. 4. Al termine del corso, ciascun frequentatore presenta, nell'ambito di un seminario pubblico e di fronte alla commissione di cui al comma 3, un progetto su un tema assegnato dal direttore del corso e tratto da una delle esperienze applicative esterne svolte durante il corso. A tale lavoro la commissione attribuisce collegialmente un punteggio espresso con un numero intero compreso tra 1 e 30. Ai fini dell'assegnazione del punteggio viene attribuito maggior rilievo ai lavori che presentano, nelle soluzioni, carattere sperimentale o innovativo. 5. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media ponderata dei punti: a) derivanti dalla procedura di cui al comma 3, con peso percentuale pari a 90; b) assegnati alla presentazione di cui al comma 4, con peso percentuale pari a 10. 6. Conseguono l'idoneita' al corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali che riportano un punteggio complessivo di cui al comma 5 pari ad almeno 18 trentesimi. 7. L'idoneita' o l'inidoneita', nonche' il punteggio complessivo conseguito sono comunicati agli interessati, a cura del direttore del corso, al termine del seminario di cui al comma 4. |
| Art. 16. Valutazione della qualita' del corso 1. Al termine di ogni modulo formativo viene richiesto ai partecipanti di esprimere, mediante la compilazione in forma anonima di appositi questionari, una valutazione in merito alla qualita' della didattica. 2. Costituiscono oggetto di indagine: a) il livello di conseguimento degli obiettivi del modulo; b) la qualita' della didattica in termini di competenza e chiarezza della docenza, supporti didattici, materiale fornito, attivita' di lavoro interattivo, clima d'aula; c) la qualita' dei servizi di supporto. 3. Le indicazioni raccolte contribuiscono ad effettuare scelte tese a promuovere un innalzamento continuo dei livelli di qualita' del corso. |
| Art. 17. Impedimento a presentare il progetto finale 1. I candidati che, per giustificato motivo, non possono essere presenti al seminario pubblico di cui all'articolo 15, comma 4, sono ammessi dal direttore del corso a presentare il proprio progetto in data successiva, di norma non oltre trenta giorni rispetto a quella stabilita. 2. In tale caso, la presentazione avviene di fronte alla sola commissione di cui all'articolo 15, comma 3. |
| Art. 18. Assenza dalla presentazione del progetto finale 1. I candidati che senza giustificato motivo non si presentano al seminario pubblico di cui all'articolo 15, comma 4, ovvero alla seduta della commissione di cui all'articolo 17, sono considerati non idonei. |
| Art. 19. Rinvio dal corso 1. Sono rinviati dal corso gli ufficiali che: a) presentano dichiarazione scritta di rinuncia al corso; b) non sono idonei ai sensi degli articoli 15, comma 6, e 18; c) in sede di documentazione caratteristica redatta per la frequenza del corso non riportano un giudizio almeno pari a «nella media» o equivalente; d) non frequentano, nell'intero corso, per un periodo di tempo superiore a 90 giorni complessivi. 2. Il provvedimento di rinvio e' assunto dal Comandante Generale della Guardia di finanza, o dall'autorita' da questi delegata, ed e' notificato all'ufficiale interessato. 3. Nel caso previsto dalla lettera d) del comma 1, se l'assenza e' dovuta a giustificati motivi, gli ufficiali possono chiedere con documentata istanza diretta al Comandante Generale della Guardia di finanza, o all'autorita' da questi delegata, di essere ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso immediatamente successivo. 4. Gli ufficiali rinviati dal corso non possono partecipare ai successivi concorsi per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria. |
| Art. 20. Esclusione dal corso 1. Sono esclusi dal corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali che durante la frequenza del corso riportano una sanzione disciplinare di specie non inferiore alla consegna di rigore. 2. Il provvedimento e' adottato dal Comandante Generale della Guardia di finanza. 3. Gli ufficiali esclusi non possono partecipare ai successivi concorsi per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria. |
| Art. 21. Regime transitorio 1. Gli ufficiali che alla data del 1° luglio 2003 rivestono il grado di tenente colonnello o maggiore, sempreche' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e manifestino l'intenzione di partecipare al concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, sono ammessi, a domanda, a frequentare una delle edizioni del corso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che si tiene successivamente alla data suddetta. Dopo la frequenza del corso, si applica agli ufficiali la disciplina di cui al medesimo articolo. 2. I capitani nei cui confronti, alla data del 1° luglio 2003, abbia operato una causa impeditiva all'avanzamento ai sensi delle vigenti norme in materia, sono ammessi, conseguito il grado di maggiore e a domanda, a frequentare, sempreche' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e manifestino l'intenzione di partecipare al concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, una delle edizioni del corso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che si tiene successivamente alla cessazione dell'impedimento. Dopo la frequenza del corso, si applica agli ufficiali la disciplina di cui al medesimo articolo. 3. Gli ufficiali di cui ai precedenti commi che non frequentano il corso ivi indicato possono comunque partecipare al concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria. Ad essi non viene attribuito il punteggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
Nota all'art. 21: - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, vedi note alle premesse.
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| Art. 22. Titoli e brevetti 1. Oltre a quanto previsto all'articolo 1, agli ufficiali che hanno superato il corso superiore di polizia tributaria a norma dell'articolo 15, comma 6: a) e' conferito il titolo «Scuola di polizia tributaria» con autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza; b) e' rilasciato uno speciale diploma a firma del Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 23. Documentazione caratteristica 1. La documentazione caratteristica nei confronti dei frequentatori dei corsi e' compilata in ossequio alle vigenti disposizioni regolamentari in materia. |
| Art. 24. Abrogazione di norme 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25, il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1996, n. 688, e' abrogato. 2. E' altresi' abrogata, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320.
Nota all'art. 24: - Il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1996, n. 688, recante: «Regolamento recante norme per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di Polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1997, n. 18.
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| Art. 25. Decorrenza 1. Le disposizioni del Titolo III del presente decreto trovano applicazione a partire dal corso superiore che avra' inizio nell'anno accademico 2004/2005. Per i corsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1996, n. 688. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° aprile 2004
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 143 |
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