Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 maggio 2004 |
Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, nonche' l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' dei quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di certificati di credito del Tesoro e di buoni del Tesoro poliennali; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, ed in particolare l'art. 9, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti le condizioni e ogni altra modalita' relativa all'emissione ed al collocamento dei titoli pubblici, e puo' procedere al rimborso anticipato dei titoli nonche' ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere; Visto l'art. 39 della citata legge n. 119 del 1981, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti, a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato; Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, nonche' il decreto ministeriale n. 16344 del 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2001, con cui sono state stabilite le modalita' di utilizzazione del Fondo medesimo; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 10 settembre 2003, con il quale sono state disciplinate le operazioni di concambio da effettuare mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione; Considerato che nei decreti recanti l'emissione, il concambio o il riacquisto dei citati titoli di Stato, si prevede che le richieste degli operatori relative a tali operazioni sono vincolanti e irrevocabili e conseguentemente devono essere regolate, nei tempi e con le modalita' stabiliti nei decreti medesimi; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla societa' Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, ed in particolare l'art. 3, relativo all'individuazione degli operatori «specialisti in titoli di Stato»; Considerato che l'attivita' di regolamento degli importi o dei titoli dovuti a seguito delle citate operazioni di emissione, concambio e riacquisto dei titoli di Stato verra' svolta tramite i servizi di liquidazione «Express II», gestiti dalla Monte Titoli S.p.a.; Ravvisata l'opportunita' di prevedere la fattispecie del ritardato versamento, da parte degli operatori, del contante o dei titoli oggetto delle citate operazioni, stabilendo penali al verificarsi di tale eventualita'; Decreta: Art. 1. Finalita' del decreto 1. A seguito dell'adozione dei servizi di liquidazione «Express II», gestiti dalla Monte Titoli S.p.a., per il regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, citate nelle premesse, in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori, troveranno applicazione le disposizioni del presente decreto. |
| Art. 2. Periodo di riproposizione delle partite contabili 1. Qualora le operazioni di cui all'art. 1 non siano regolate nel giorno previsto dai provvedimenti che dispongono le operazioni stesse, le partite verranno riproposte, in «Express II», per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi computati secondo il calendario Target. |
| Art. 3. Ritardo nell'adempimento in contanti 1. In caso di ritardato adempimento dell'obbligo di regolare in contanti i titoli di Stato assegnati nei giorni previsti dai relativi provvedimenti, dovra' essere corrisposta, da parte dell'operatore inadempiente, una penale in contanti composta da una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa sara' pari a Euro 500 per ciascun giorno di ritardo; la parte variabile sara' calcolata applicando all'importo complessivamente dovuto per l'assegnazione un tasso annuo, rapportato ai giorni di ritardo, pari al tasso di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca centrale europea, aumentato di cinque punti percentuali per il primo giorno e di dieci punti percentuali per i successivi quattro giorni. 2. L'ammontare totale da corrispondere a titolo di penale sara' pari alla somma delle penali relative a ciascun giorno di ritardo, calcolate con le modalita' indicate nel precedente comma. 3. Per i titoli in emissione, l'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del conto disponibilita' mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verra' ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della sezione di tesoreria interessata. |
| Art. 4. Ritardo nell'adempimento in titoli 1. In caso di ritardato adempimento dell'obbligo di regolare in titoli le operazioni di concambio o riacquisto di titoli di Stato nei giorni previsti dai relativi provvedimenti, dovra' essere corrisposta, da parte dell'operatore inadempiente, una penale in contanti pari a Euro 500 per ciascun giorno di ritardo. 2. Per le operazioni di cui al comma precedente, nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo della consegna dei titoli, la Banca d'Italia provvedera' a riconoscere il controvalore agli operatori il giorno in cui e' effettuata la consegna dei titoli, senza maggiorazione per dietimi di interesse. A tal fine, per le operazioni gestite da procedure automatiche, la Banca d'Italia stessa provvedera' a stornare, nel giorno in cui si verifica l'inadempimento, il controvalore dei titoli non consegnati dal conto di gestione dell'operatore inadempiente, annullando l'operazione di pagamento a carico del conto disponibilita' ovvero del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'eventuale mancata consegna definitiva dei titoli da parte degli operatori aggiudicatari determina una riduzione del controvalore dei titoli oggetto delle operazioni di cui al comma precedente. |
| Art. 5. Procedura di buy-in/sell-out 1. Scaduti i cinque giorni di ritardo di cui ai precedenti articoli, il Ministero dell'economia e delle finanze dara' incarico ad un intermediario finanziario di vendere titoli, in caso di mancato regolamento in contanti, od acquistare titoli, in caso di mancato regolamento in titoli, sostituendosi all'operatore inadempiente (procedura di buy-in/sell-out). Il Ministero stesso e' esonerato dal comunicare all'operatore inadempiente l'attivazione della procedura di cui al presente articolo. 2. L'incarico di cui al comma precedente verra' dato, a rotazione, agli specialisti in titoli di Stato che occupano le prime cinque posizioni nella classifica pubblicata annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Potra' essere stabilita una commissione a favore dei predetti intermediari, a fronte dell'attivita' svolta. 3. La procedura sara' attivata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi. In caso di esito negativo della procedura, la partita verra' eliminata e l'operazione, nei confronti dell'operatore inadempiente, non verra' portata a compimento. In caso di esito parzialmente positivo, la partita verra' eliminata solo per la quota non realizzata. 4. La Banca d'Italia curera' gli adempimenti connessi al regolamento delle operazioni di buy-in/sell-out provvedendo ad inserire in «Express II», unitamente all'intermediario incaricato di eseguire dette operazioni, le partite in contanti o in titoli. 5. Tutti i costi della procedura, nonche' le perdite derivanti dalla esecuzione della procedura stessa, faranno carico al soggetto inadempiente, mentre gli eventuali guadagni saranno trattenuti dal Ministero. |
| Art. 6. Penali amministrative 1. Qualora le penali di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto vengano applicate, nei confronti di un operatore, tre volte nell'arco di sei mesi, il medesimo operatore non potra' partecipare alle operazioni di collocamento di titoli di Stato, di concambio o di riacquisto per un periodo di trenta giorni a decorrere dal primo giorno di mancato regolamento dell'ultima partita oggetto di ritardo. |
| Art. 7. Imputazione delle somme riscosse all'entrata del bilancio statale 1. La Banca d'Italia provvedera' alla riscossione delle penali di cui agli articoli 3 e 4 e delle somme di cui all'art. 5 del presente decreto addebitando i conti degli operatori inadempienti per gli importi corrispondenti, nel giorno del versamento del contante o dei titoli dovuti. 2. La Banca d'Italia stessa provvedera' a versare gli importi cosi' introitati, il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 3248 (unita' previsionale di base 6.2.6) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 2004, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. 3. La predetta sezione di tesoreria, in relazione a detti versamenti, rilascera' apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato. |
| Art. 8. Riscossione tramite intermediario 1. Qualora il regolamento delle operazioni di cui all'art. 1 avvenga tramite un intermediario diverso da quello che ha partecipato alle operazioni stesse, le penali di cui al presente decreto verranno addebitate all'intermediario incaricato del regolamento. |
| Art. 9. Salvaguardia degli effetti prodottisi 1. Qualora, in seguito ad inadempimento definitivo, si verifichi l'eliminazione della partita, come previsto dall'art. 5, terzo comma, del presente decreto, restano comunque validi gli effetti prodottisi e gli atti adottati sulla base dei prezzi di aggiudicazione determinati nelle aste di collocamento o di concambio o di riacquisto dei titoli di Stato, nonche' sulla base degli altri risultati delle aste medesime, come resi noti al pubblico con i previsti comunicati stampa. Il presente decreto verra' inviato all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 5 maggio 2004 Il Ministro: Tremonti |
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